Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36213 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36213 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35691/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 4350/2017 depositata il 07/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO
Il contribuente NOME COGNOME è dirigente RAGIONE_SOCIALE in quiescenza e chiedeva il rimborso delle maggiori ritenute subite in occasione della corresponsione in forma capitale, da parte di RAGIONE_SOCIALE, delle prestazioni pensionistiche di previdenza integrativa. Nello specifico, lamentava doversi applicare la trattenuta del 12,5% e non la tassazione prevista per il trattamento di fine rapporto. Affermava trattarsi di somme conseguenti ad un contratto di capitalizzazione, simile ad assicurazione sulla vita, stipulato a seguito di previsione di CCNL, in base all’accordo fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Le ragioni del contribuente avverso il diniego trovavano apprezzamento presso il giudice di prossimità, donde spiccava appello l’Ufficio, anche sulla scorta dell’affinamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 13642/2011, per cui possono essere assoggettati a trattenuta del 12,5% solo gli importi maturati al 31 dicembre 2000 e percepiti come liquidazione del c.d. rendimento netto, purché frutto di gestione sul mercato concorrenziale e non rendita figurativa. L’appello dell’Ufficio era rigettato e ha proposto ricorso per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, difensore ex lege dell’Amministrazione finanziaria, spiegando due motivi, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, codice del processo tributario (c.p.t.), nella sostanza affermando la mera apparenza della motivazione nella sentenza in scrutinio, ove peraltro sono pretermesse le deduzioni
d’appello in ordine alla tassazione al 12,5% delle somme prevenute da investimenti sui mercati finanziari.
Sul punto è intervenuta questa Corte a Sezioni unite, affermando che deve premettersi essere ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). L’esame della gravata sentenza conduce a ritenere superato il ‘minimo costituzionale’ di cui è dotata la motivazione, essendo capace di lasciar intuire il percorso logico che la sostiene e implicitamente rigettate le doglianze di parte pubblica che si lamentano come non esaminate. Il motivo non può quindi essere accolto.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 124/1993, dell’art. 6 della l. 482/1985, degli articoli 16, 17 e 42, comma quarto, d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza affermando che la tassazione separata è ammessa per la ‘sorte capitale’, mentre la trattenuta del 12,5%
riguarda solo alle somme provenienti effettivamente da un ‘rendimento’ sul mercato finanziario.
In relazione a questo aspetto della lite, questa Corte, in fattispecie analoga ha evidenziato che nella nota del 28 aprile 2014 dell’RAGIONE_SOCIALE si afferma che la PIA non ha potuto n é , tantomeno, avrebbe potuto svolgere – quale Fondo interno con accantonamento a bilancio RAGIONE_SOCIALE -un’attività di investimento sui mercati finanziari. Pertanto, nessun rendimento derivante dall’investimento, da parte del Fondo PIA, sui mercati finanziari è ipotizzabile. La configurabilità di un rendimento netto’, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato risulta incompatibile con il tenore letterale dell’accordo RAGIONE_SOCIALE del 16 aprile 1986, in quanto l’importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l’ultima retribuzione e la pensione. Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel Fondo PIA e quanto erogato in concreto ai dirigenti (Cass. 21/10/2021, n. 29479).
Simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti proprio sul bilancio consuntivo di RAGIONE_SOCIALE, relativo all’esercizio finanziario 1997 (Cass. 23/11/2020, n. 26543, Cass. 13/11/2019, n. 29396; Cass. 19/06/2018, n. 16116)» (Cass. T, n. 17420/2023).
Nella specie, la Commissione tributaria regionale, nel riconoscere il regime fiscale favorevole, si è discostata da tale principio di diritto, sicché, in accoglimento del motivo, la sentenza va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (compensate quelle dei gradi di merito), che liquida in €.cinquemilaseicento,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 15/11/2023.