Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 716 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 716 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17842/16 R.G. proposto da:
COGNOME NOME elettivamente domiciliato in MilanoINDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4257/35/15, depositata in data 20 luglio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
Contro il rifiuto tacito relativo al l’ istanza di rimborso per l’ Irpef relativo all’anno 2000 opposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma ricorreva, dinanzi alla C.t.p. di Roma, NOME COGNOME, ex dirigente RAGIONE_SOCIALE, sostenendone l’illegittimità ed instava per una richiesta totale del rimborso in via principale – sulla base della considerazione che, in virtù di quanto previsto dal c.c.n.l. per i
Din. Rimb. IRPEF 2000
dirigenti di aziende industriali, le somme ricevute scaturivano da un contratto avente ad oggetto la tutela assicurativa sulla vita -e per una richiesta, in via subordinata, parziale (per € 237.866,37) in quanto sull’imponibile a lui liquidato come previdenza integrativa aziendale non era stata applicata l’aliquota del 12,50% ma l’aliquota maggiore del 24,23% determinata in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto.
La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE, ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, accoglieva la richiesta avanzata in via subordinata, ritenendo la somma percepita rientrante tra i redditi di capitale.
Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r del Lazio ove si costituiva anche il contribuente; tale Commissione, con sentenza n. 106/26/06 accoglieva parzialmente l’appello, rappresentando che solo sulla quota -rendimento andavano restituite le maggiori ritenute operate rispetto all’aliquota del 12,50%.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.t.r. sulla base di tre motivi e sostenendo, in sintesi, la natura previdenziale e non assicurativa del fondo di previdenza integrativa aziendale (PIA) in seguito alle modifiche apportate dall’accordo del 16 aprile 1986.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 29 dicembre 2011, n. 29582 accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla C.t.r. del Lazio per un nuovo esame della controversia richiamando il principio statuito dalla sentenza del 22 giugno 2011, n. 13642 secondo la quale «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette a seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31
dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli articoli 16, comma I lett. a) del TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dall’art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, lett. a) e 17 del TUIR».
Il contribuente riassumeva il giudizio dinanzi la C.t.r. del Lazio chiedendo il riconoscimento di un rimborso di € 237.866,37, alla luce della natura assicurativa della previdenza integrativa aziendale PIA convertita in FONDRAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’ufficio finanziario che instava per il rigetto del ricorso ritenendo fosse onere della parte provare che le somme per le quali pretendeva la tassazione ad aliquota agevolata rappresentassero effettivamente la liquidazione del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato e contestando la sussistenza del preteso rendimento sulla base RAGIONE_SOCIALE disposizioni contrattuali di cui all’accordo RAGIONE_SOCIALE del 16 aprile 1986.
Con la sentenza n. 4257/35/15, depositata in data 20 luglio 2015,
la RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello dell’ufficio finanziario.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Si è costituito in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 per la quale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-
bis .1 cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482,
42, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile ratione temporis ), 1, quinto comma, del d.l. 31 dicembre 1986, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) e 16 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuto che il rendimento percepito dal contribuente non sia riconducibile al rendimento individuato dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2697 cod. civ., 115 e 167 cod. proc. civ. e 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, vi sarebbe stata la violazione del principio di non contestazione perché, costituendosi nei giudizi di merito, l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe contestato che la somma quantificata nella certificazione RAGIONE_SOCIALE non costituisse rendimento 1.3 Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 e 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. avrebbe violato l’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione alle caratteristiche del giudizio di rinvio, quale giudizio a carattere “chiuso ‘.
1.4 Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: ««Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella individuazione della tipologia di rendimento» il ricorrente lamenta l’omessa motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata la C.t.r. non ha esaminato la questione afferente alla tipologia di rendimento.
1.5 Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella quantificazione del rendimento» il ricorrente lamenta l ‘omessa motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente non ha assolto all’onere di provare l’entità del rendimento derivante dall’impiego RAGIONE_SOCIALE somme sul mercato finanziario così obliterando ogni considerazione sulle certificazioni ufficiali provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE prodotte e redatte dal dottor COGNOME, all’epoca dirigente responsabile dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.6 Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 63 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 384 e 392 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ» il ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha solo apparentemente motivato esimendosi dall’accertare il quantum , rimettendo in discussione l’ an .
Tutti i motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere esaminati unitamente, sono infondati, a tacer del fatto che con essi si chiede una nuova valutazione degli elementi istruttori, già congruamente effettuata dal giudice di appello, non consentita in questa sede.
Va premesso che si controverte in relazione ad una richiesta di rimborso avanzata da un ex dirigente RAGIONE_SOCIALE in ordine alle trattenute sulle prestazioni erogate dalla medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto. In particolare, cessato il rapporto di lavoro, il contribuente riceveva dall’RAGIONE_SOCIALE la somma corrispond ente alla liquidazione della propria rendita sulla quale era operata una ritenuta con applicazione della stessa aliquota applicata in sede di liquidazione dell’indennità di fine rapporto. La tesi del contribuente
è che il prelievo fosse illegittimo perché la prestazione avrebbe dovuto essere assoggettata a ritenuta nella misura del 12,50%, in particolare in ipotesi di erogazione a fronte di polizze di assicurazione sulla vita, stipulata in epoca antecedente al 28/04/1993, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 9, d.lgs 21 aprile 1993, n. 124, 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482. Come sopra evidenziato, il principio di diritto affermato dall’ordinanza con la quale questa Corte ha disposto il rinvio era lo stesso di quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.13642 del 2011 (ovvero applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale accantonato) e va rilevato che sulla res controversa , sempre in continuità di quel principio, questa Corte con numerose pronunce (Cass. 10/06/2016, n. 11941, Cass. 18/10/2017, n. 24525, Cass. 15/06/2018, n. 16116) ha chiarito che le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento sono le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate. Inoltre, con riferimento al basilare concetto di “rendimento”, le Sezioni Unite precisano in motivazione che: a) si tratta del rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Tale rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti dell’RAGIONE_SOCIALE (disciplinata dagli accordi sindacali del 1986 e del 1998), chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto; b) che il
prospetto RAGIONE_SOCIALE certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale: sul punto Cass. 21/10/2021, n. 29479 ricorda come, con estrema chiarezza, che la PIA non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere – quale Fondo interno con accantonamento a bilancio RAGIONE_SOCIALE – un’attività di investimento sui mercati finanziari. Pertanto, nessun rendimento derivante dall’investimento, da parte del Fondo PIA, sui mercati finanziari è ipotizzabile. La configurabilità di un rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato risulta incompatibile con il tenore dell’accordo RAGIONE_SOCIALE del 16 aprile 1986, in quanto l’importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l’ultima retribuzione e la pensione. Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel Fondo PIA e quanto erogato in concreto ai dirigenti (conf. Cass., 03/05/2022, n.13838); c) che simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti -proprio sul bilancio consuntivo di RAGIONE_SOCIALE, relativo all’esercizio finanziario 1997 (Cass. 19/06/2018, n. 16116; Cass. 13/11/2019, n. 29396; Cass. 23/11/2020, n. 26543).
La C.t.r., in sede di rinvio, si è adeguata completamente al principio di diritto enucleato dalla cassazione poiché ha provveduto all’esame degli elementi di fatto, costituiti dalla certificazione RAGIONE_SOCIALE del dirigente dott. COGNOME e dalla perizia stragiudiziale del dott. COGNOME, reputandoli inidonei a dimostrare che gli accantonamenti del fondo PIA e FONDRAGIONE_SOCIALE fossero stati investiti nel mercato finanziario o in quello di “riferimento”, quindi nei mercati mobiliari o immobiliari.
Di poi, il giudice di appello si è conformata alla documentazione rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE nella quale si escludeva qualsiasi rendimento derivante dall’investimento sui mercati finanziari da parte del fondo PIA, che non ha né avrebbe potuto svolgere alcuna attività di
investimento trattandosi di un fondo interno con accantonamento a bilancio RAGIONE_SOCIALE.
Allo stesso modo l’elaborato peritale stragiudiziale, redatto dal dott. COGNOME e dalla dr.ssa COGNOME, non ha dimostrato il rendimento finanziario relativo all’impiego sul mercato, ma si basava esclusivamente sul rendimento medio ottenuto sul mercato dell’intero patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE nel corso dell’attività operativa svolta dalla società. Esso è stato ritenuto giustamente inidoneo a dimostrare gli effettivi investimenti sui mercati finanziari specificamente riferibili alla posizione del contribuente in quanto in esso si certifica soltanto il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività conseguita sul mercato dell’intero patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE, quindi il rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito. Tale rendimento non può considerarsi frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, essendo, al contrario, dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale. Da tale prospetto non emerge in alcun modo se tale rendimento, per la posizione individuale del contribuente, derivi dall’investimento del capitale accantonato ad essa relativo, nel mercato finanziario.
Sul precipuo punto, sono molteplici gli arresti che hanno chiarito che le certificazioni RAGIONE_SOCIALE del tipo di quelli prodotti nel presente giudizio sono prive di valenza probatoria siccome non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce ‘rendimento’ così da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. 19/08/2016, n. 17220; Cass. 17/08/2016, n. 17159; Cass. 26/07/2016, n. 15495; Cass. 31/05/2016, nn. 11278, 11279, 11280, 11281, 11182.).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che si liquidano nella somma complessiva di € 5.900,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam ento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nella misura pari a quello previsto nel ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13 se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2022.