Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33855 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33855 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 226/23/2016 depositata il 18 gennaio 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il ricorrente formulava istanza di rimborso di parte della ritenuta IRPEF operata dal datore di lavoro, in occasione del suo pensionamento, precisamente per € 55.805,32, sulle somme versate dal fondo di previdenza complementare; in via subordinata chiedeva la restituzione almeno di € 8.783,73.
A seguito del silenziorifiuto dell’amministrazione, il contribuente proponeva ricorso e la CTP dichiarava l’inammissibilità dello stesso per tardività dell’istanza, mentre la CTR, pur
Aliquota d’imposizione -Previdenza complementare – Banco di Napoli – C.d. zainetto.
riconoscendo la tempestività di quest’ultima, respingeva nel merito il gravame.
Ricorre in cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
Va premesso che la controversia attiene ormai esclusivamente alla domanda subordinata.
Col primo motivo si deduce omessa pronuncia rispetto alla richiesta di rilievo della non contestazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.
1.1. Il motivo è infondato.
Invero la CTR era ben consapevole della richiesta di decidere la controversia in virtù del principio di non contestazione, e ha espressamente escluso il ricorrere dei relativi presupposti, ritenendo che l’amministrazione avesse svolto puntuali difese sui punti controversi (poi sviluppati nella restante parte della motivazione) e che d’altronde le questioni rivestissero carattere eminentemente giuridico.
Né può dirsi che la CTR abbia omesso l’esame della domanda subordinata, sia perché in ordine alla relativa ‘non contestazione’ essa s’è pronunciata come detto in via generale; sia perché poi la stessa CTR ha specificamente preso posizione su tale domanda nell’ultimo periodo della motivazione, nel modo che si vedrà a proposito del motivo successivo.
Col secondo mezzo si deduce omesso esame di un fatto decisivo.
In realtà dalla lettura del contenuto del motivo si evince che la denuncia è quella di omessa motivazione.
2.1. Sotto tale profilo il motivo è fondato.
In effetti sulla domanda subordinata, che atteneva alla pretesa per cui, circa le erogazioni relative agli importi di previdenza complementare maturate fino al 31 dicembre 2000, si sarebbe
dovuta applicare l’aliquota del 28,85 %, mentre dal 2001 al 2006 si sarebbe dovuto applicare quella del 31,40 %, la CTR ha solo osservato che la stessa ‘presuppone una inammissibile applicazione analogica di normativa non pertinente’.
Orbene tale motivazione risulta del tutto inidonea a consentire il controllo dell’ iter logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, e risulta invece caratterizzata da un riferimento non sviluppato, lasciando la verifica della decisione a mere congetture. Invero la motivazione consiste nell’affermazione per cui la richiesta subordinata ‘presuppone una inammissibile applicazione analogica di normativa non pertinente’, e tanto certo non basta a soddisfare l’onere di motivazione come configurato dal codice di rito e pur nei limiti del minimo costituzionale, al di sotto del quale può parlarsi di motivazione insussistente od apparente.
Col terzo motivo, spiegato in via subordinata rispetto all’accoglimento dei precedenti, si deduce violazione degli artt. 14 preleggi, 6 l. n. 482/1985, 13 d.lgs. n. 124/1993; 16 e 17, TUIR.
3.1. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del motivo.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla CGT2 della Campania, che provvederà altresì a determinare le spese di lite.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento del secondo motivo, respinto il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024