Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33188 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33188 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 21604 del ruolo generale dell’anno 20 19, proposto
Da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore e Agenzia delle entrate-RAGIONE_SOCIALE (ADER)- già RAGIONE_SOCIALEin persona del Presidente pro tempore , domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che l e rappresenta e difende;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del dott. NOME COGNOME nella qualità di amministratore giudiziario e amministratore unico pro tempore , giusta provvedimento del giudice delegato del Tribunale di Santa Maria C.V. del 23 luglio 2019, rappresentata e difesa, in forza di mandato speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): EMAIL
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 100/05/2019, depositata in data 10 gennaio 2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1. L’Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , e l’ Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), in persona del Presidente pro tempore , propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dell’Agenzia delle entrate , avverso la sentenza n. 3817/18/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella notificatale da Equitalia RAGIONE_SOCIALE quale condebitrice solidale di RAGIONE_SOCIALE conferente di un ramo d’azienda giusta atto per notar Iodice del 3.5.2011, in relazione ad omesso versamento di Iva per l’anno 2009.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – dopo avere rigettato l’eccezione di Equitalia di difetto di competenza territoriale della CTP di Salerno – ha osservato che: 1) nel merito, non poteva non condividersi la decisione di prime cure – che come esposto, nella parte in fatto, aveva rilevato ‘ la mancanza di previa escussione di RAGIONE_SOCIALE‘ -in quanto ‘ ineccepibile perché rispettosa del dettato di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 472/97’ ; 2) anzi l’appello sarebbe stato da dichiarare addirittura inammissibile per difetto di specificità dei motivi atteso che le ragioni ivi esposte erano essenzialmente ripetitive di quelle già esternate in primo grado; né non era dato leggere nell’atto di appello alcun motivo specificamente censorio degli esaustivi argomenti in fatto e in diritto esposti nella sentenza di accoglimento della CTP.
La società contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546/92, in combinato disposto con gli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTR, con una motivazione apparente, confermato l’illegittimità della cartella aderendo meramente alla decisione di primo grado in ordine alla corretta applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/97 senza alcuna valutazione d elle argomentazioni svolte dall’Agente della riscossione nell’atto di appello (circa l’avvenuta previa notifica , in data 31.1.2013, in base alla documentazione già prodotta in primo grado e riprodotta in sede di gravame, della cartella di pagamento alla cedente RAGIONE_SOCIALE e del successivo atto di pignoramento immobiliare, riguardante anche altre cartelle) e pertanto senza fare conoscere il ragionamento giuridico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
1.1. Il primo motivo è infondato.
1.2. Va premesso che si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo
graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021) non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758, Sez. 5, Ordinanza n. 6044 del 2024). La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nella specie, la motivazione in questa sede impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalle disposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, consentendo di comprendere l’iter logico giuridico seguito e recando, quindi, il minimo costituzionale. In particolare, la CTR- dopo avere esposto, nella parte in fatto della sentenza, che la CTP aveva rilevato ‘ la mancanza di previa escussione della RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/97 ‘ – ha ritenuto nel merito di condividere la decisione di prime cure in quanto ‘ ineccepibile dacché
rispettosa del dettato di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 472/97 ‘ con ciò evidentemente facendo proprio l’apprezzamento di fatto del giudice di primo grado circa la mancata prova concreta -alla luce della medesima documentazione già offerta in tale sede e riprodotta in grado di appello – della preventiva escussione del conferente come prescritto dall’art. 14 cit. Trattasi di argomentazioni (al di là della loro fondatezza), per quanto succinte, pienamente intellegibili e logicamente correlate all’oggetto del gravame devoluto. Né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123).
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR affermato l’inammissibilità del gravame per mancata enunciazione da parte dell’Agente della riscossione di motivi specifici di impugnazione, essendo state riprodotte soltanto le contestazioni già svolte in primo grado sebbene, come si evinceva dall’atto di gravame, l’Ufficio avesse censurato puntualmente la decisione di primo grado nella parte in cui aveva rilevato la mancata preventiva escussione della conferente RAGIONE_SOCIALE riproducendo in sede di appello la documentazione (già prodotta in primo grado) comprovante la preventiva infruttuosa esecuzione mobiliare presso la società cedente in ossequio al dettato dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997.
2.1.Il motivo si profila inammissibile.
2.2.Al riguardo, va ribadito che «E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l’avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell’inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto ” ad abundantiam ” e costituisca un mero ” obiter dictum “, che non ha influito sul
dispositivo della decisione, la cui ” ratio decidendi” è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure» (Cass., n. 30354 del 18/12/2017, Rv. 647172 – 01; successive conformi, ex pluribus, Cass. nn. 29305/2018, 32736/2019; Cass. sez. 5, n. 23872/2020). Tale principio di diritto ben si attaglia alla sentenza impugnata, posto che, nella medesima, la CTR è entrata direttamente nel merito del gravame, argomentandone e statuendone l’infondatezza (‘ nel merito non può non condividersi la decisione di prime cure ineccepibile dacché rispettosa del dettato di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 472/97 ‘) , aggiungendo che ‘ anzi l’appello andrebbe dichiarato addirittura inammissibile per difetto di specificità dei motivi esposti a sostegno del medesimo ‘, senza trarre da quest’ultima statuizione – formulata, peraltro, in termini ipotetici – la conseguente pronuncia di inammissibilità del gravame, del tutto assente nella motivazione e nel dispositivo della sentenza medesima, meramente confermativo della decisione appellata.
3.In conclusione, il ricorso va rigettato.
3.1. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
3.2. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714);
3.3. Ugualmente l’art. 13, comma 1 -quater cit. non si applica nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione atteso che l’art. 22 del d.l. n. 34 del 2023 ha modificato l’art. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, aggiungendo l’Agenzia delle entrate-Riscossione alle agenzie fiscali ammesse alla prenotazione a debito, tra l’altro, del contributo unificato.
La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 5.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2024