Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6694 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6694 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2768/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 8693/2024 depositata il 20/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 19/05/2017, alcuni operatori di P.S. della Questura di Enna, Commissariato di P.S. di Nicosia, con il personale operante dell’ADM, UM Sicilia, SOT Caltanissetta, accedevano presso i locali dell’esercizio
commerciale della RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la società contribuente), al fine di verificare il possesso della licenza di P.S. e la conformità dei videogiochi e degli apparecchi di intrattenimento alla vigente normativa eventualmente rinvenuti. Nel corso del controllo veniva redatto il processo verbale di operazioni compiute e disposto anche il sequestro amministrativo di n. 10 Totem, 1 computer/server.
Veniva, poi, redatto il processo verbale di constatazione (PVC) comunicato alla società contribuente e, in data 13/12/2022, veniva emesso, infine, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, n. prot. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva recuperata l’imposta di cui all’art 1, comma 646, lett. b) legge n. 190 del 2014 ( hinc: PREU), per l’anno 201 6. Tale atto impositivo veniva impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, che accoglieva il ricorso della società contribuente, con provvedimento appellato dall’RAGIONE_SOCIALE ( hinc: RAGIONE_SOCIALE) davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ( hinc: CGT2). Quest’ultima, con la sentenza n. 8693/2024 depositata in data 20/11 /2024, accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. In particolare, la CGT2 – evidenziato che, ai fini del pagamento del PREU, deve essere considerato soggetto passivo anche chi raccoglie illecitamente il gioco tramite apparecchi di intrattenimento illeciti -ha rilevato che era stata accertata l’evasione dell’imposta unica sui concorsi pronostici (PREU) e, conseguentemente, i ricavi derivanti dall’attività di scommesse non erano stati dichiarati nelle poste attive della gestione caratteristica del contribuente per il relativo anno di imposta. All’inter no dell’esercizio erano stati rinvenuti dieci apparecchi da intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche previste dall’art 110, comma 6, R.D n.773/1931 (TULPS), collegati alla rete internet, idonei ad accedere ad apposita sezione di giochi promozionali, consentendo, in modalità on-line, l’effettuazione di giochi della slot -machine, poker, roulette, bingo , black jack, presso siti/Bookmaker esteri non autorizzati dall’RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALE e idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco.
2.2. Non era riscontrabile alcuna violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, in quanto, non solo una volta avviata l’attività di verifica fiscale, la contribuente veniva invitata a produrre documentazione idonea a individuare il periodo di effettiva operatività degli apparecchi rinvenuti all’interno dell’esercizio (che non veniva trasmessa), ma il P.V.C. che conteneva l’avviso alla parte della facoltà prevista dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 di far pervenire all’Ufficio, entro 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, eventuali osservazioni e richieste.
Nel termine prescritto era pervenuta memoria difensiva, con la quale la contribuente contestava l’inquadramento fiscale degli illeciti amministrativi di cui alla disciplina della legge n.689/81 relativa agli apparecchi rinvenuti, senza fornire, tuttavia, alcun principio di prova contrario a quanto dichiarato d agli operatori della Questura di Enna e dell’RAGIONE_SOCIALE circa il rinvenimento degli apparecchi.
Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In data 01/07/2025 è stata depositata la proposta di definizione del ricorso ex art. 380bis cod. proc. civ., comunicata alla parte ricorrente in data 03/07/2025.
La società ricorrente ha proposto opposizione ex art. 380 -bis cod. proc. civ. e ha, successivamente, depositato memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata denunciata la nullità e/o inesistenza della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 299 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.).
1.1. Con tale motivo è stata censurata la nullità assoluta legata ad un difetto di notifica della sentenza di secondo grado in quanto il ricorso in appello è stato notificato alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione quando già la stessa risultava cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, come si evince dalla visura allegata. Difatti, la società RAGIONE_SOCIALE risulta cancellata in data 05/08/2020, mentre il ricorso in appello è stato notificato alla stessa in data 23/09/2022.
1.2. Il motivo di ricorso è infondato, trovando applicazione, ratione temporis, la previsione contenuta nell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, secondo la quale: « Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro RAGIONE_SOCIALE imprese. »
Di conseguenza, è corretta la notificazione eseguita alla società in persona del liquidatore dell’atto di appello, considerato che l’art. 28, comma 4, cit. fa riferimento anche agli atti concernenti il contenzioso, tra i quali rientra l’atto d’appello. Nella specie risulta dagli atti di causa che la società si è costituita davanti al giudice di seconde cure in persona del legale rappresentante.
1.3. Infine, occorre evidenziare che, con riferimento alla proposizione del ricorso in cassazione, avvenuta con atto notificato, una volta decorso il quinquennio dalla cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non si pone alcuna questione, considerato che il ricorrente – oltre alla qualifica di legale rappresentante -ha speso anche quella di socio della società estinta.
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 110, comma 6, regio decreto 18/06/1931 n. 773 e dell’ art. 1, comma 646, legge n. 190 del 2014 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)
2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per avere erroneamente considerato gli apparecchi presenti nei locali della RAGIONE_SOCIALE dei ‘Totem’ con caratteristiche tecniche e di utilizzabilità per finalità di gioco illecito di cui all’art. 1 co mma 646, legge 190 del 2014. Il ricorrente rileva, in particolare, che nel PVC prodromico all’avviso di accertamento impugnato, al punto 6., sotto la voce ‘Controllo apparecchi telematici’, viene individuata con un’apposita X sulla casella corrispondente ‘l’Installazione di apparecchiature che attraverso la connessione telematica offrono ai clienti ‘giochi promozionali’ .
Nell’avviso di accertamento impugnato è stato chiesto alla società contribuente il pagamento dell’imposta Unica « per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 1, comma 646 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i. » Tale norma prevede che: « Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni .»
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente gestiva un semplice internet Point, dove vi erano installati dei personal computers dai quali i clienti in autonomia potevano usare i computer per lavoro, per attività ludiche, per attività di promozione, il tutto però senza collegamento a siti di gioco. Di conseguenza, non poteva assumere la qualifica di soggetto passivo del PREU ex art. 1, comma 646, lett. b), legge n. 190 del 2014. I pc rinvenuti nell’esercizio commerciale della RAGIONE_SOCIALE erano dei semplici appa recchi connessi ad Internet, senza alcun dispositivo di inserimento, di lettura e di erogazione di denaro, carte o ticket.
Nel PVC, inoltre, non viene indicato se il titolare della ditta potesse operare un controllo dell’attività svolta dai clienti durante la navigazione, né la prova dei proventi della contestata attività.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto le censure relative alla violazione di legge sottendono un’irrituale richiesta di rivalutazione dei fatti di causa estranea al sindacato di legittimità di questa Corte.
Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 2697 e 2700 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).
3.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che la funzione degli apparecchi rinvenuta non è stata di fatto accertata, come risulta dal PVC.
È evidente la differenza tra i videoterminali rinvenuti e gli apparecchi indicati nei commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS, relativi a giochi leciti con vincite a premi e/o denaro, per i quali è prevista l’attivazione mediante utilizzo di moneta avente valore legale ovvero con strumento simile ma ugualmente dotato di valore monetario e implicante un costo per il relativo funzionamento; al contrario l’utilizzo degli apparecchi in questione non richiedeva alcun costo e non generava alcuna vincita. Contrariamente a quanto dichiarato nella sentenza impugnata, l’Ufficio avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti necessari per la contestazione della fattispecie de quo, circostanza impossibile in quanto giammai accaduto.
L’ufficio non doveva limitarsi a dichiarare che i videoterminali rientravano tra quelli vietati dall’art. 110 TULPS e dall’art. 1 legge n. 689 del 1981, ma avrebbe dovuto dimostrare che si trattava di apparecchiature direttamente ed esclusivamente collegate alle piattaforme di gioco e ciò di fatto non risulta dal pvc. Al contrario risulta che nessuno scopo di lucro poteva associarsi all’utilizzo degli apparecchi presenti nell’esercizio commerciale della ricorrente, i quali, non si attivavano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico e comunque non vi era alcun costo per l’utilizzo, né venivano erogate vincite
in alcuna forma. Gli apparecchi in discorso non possono farsi rientrare neanche tra i congegni da divertimento e intrattenimento senza vincita di denaro di cui all’art.110, comma 7, lettera c) TULPS (videogiochi) in quanto, in assenza di qualsiasi vincita, la variabilità della durata dell’utilizzo non avveniva in funzione del livello di abilità espresso dall’utilizzatore ed inoltre non vi era interazione con l’utilizzatore finalizzata a consentirgli di esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, ed infine non vi era costo per l’utilizzo.
Non appare applicabile neanche la contestata previsione di cui al comma 9 lettera f-quater dell’art.110 TULPS, norma che fa riferimento ad «apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7».
Gli apparecchi oggetto di causa per le loro caratteristiche si pongono nell’area della c.d. “indifferenza giuridica”, trattandosi di apparecchi non da gioco e/o da intrattenimento secondo le disposizioni TULPS, privi di scopo di lucro nei confronti dell’utilizzatore e accessibili gratuitamente.
Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’artt. 132, n. 4, c.p.c., e 118, disp. att. cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.).
4.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi limitata -anche rispetto a quanto diversamente affermato dal giudice di prime cure – ad affermazioni apodittiche e inesplicate, senza esaminare in alcun modo gli elementi peculiari della fattispecie. La ricorrente evidenzia che l’unica circostanza che risulta dichiarata nel PVC è che nel locale della società ricorrente vi fossero dei pc e un server, consoni all’attività di Internet Point, mentre non risulta provato se fossero mai stati utilizzati per consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale in violazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge.
5 . Con il quinto motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 3 legge n. 241 del 1990.
5 .1. Con tale motivo la ricorrente, richiamato l’art. 3 legge n. 241 del 1990, ha evidenziato che, nel caso di specie, l’RAGIONE_SOCIALE ha completamente omesso di dar conto dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto che hanno determinato l’emissione dell’avv iso di accertamento impugnato, limitandosi meramente a richiamare genericamente il processo verbale di contestazione, senza alcun riscontro oggettivo della finalità contestata.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che: « Nel corso del controllo operato dagli organi sopracitati, era stata accertata l’evasione dell’imposta unica sui concorsi pronostici (PREU) e, conseguentemente, i ricavi derivanti dall’attività di scommesse non erano stati dichiarati nelle poste attive dell a gestione caratteristica del contribuente per il relativo anno di imposta. Emergeva che all’interno dell’esercizio erano stati rinvenuti dieci (10) apparecchi da intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche previste dall’art 110, comma 6, R.D n.773/1931 (TULPS), collegati alla rete internet, idonei ad accedere ad apposita sezione di giochi promozionali, consentendo, in modalità online, l’effettuazione di giochi della slot -machine, poker, roulette, bingo , black jack, presso siti/Bookmaker esteri non autorizzati dall’RAGIONE_SOCIALE comunque idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco. ».
Tale affermazione, oltre a costituire un accertamento in fatto da parte del giudice di merito (insindacabile da questa Corte), trova riscontro in quanto riportato nell’avviso di accertamento che, sul punto rinvia al PVC, consegnato alla stessa contribuente e, pertanto, a conoscenza di quest’ultima. Difatti, la motivazione per relationem dell’avviso di
accertamento è legittima se il contribuente ha avuto conoscenza dell’atto a cui si è fatto rinvio, in tutti gli elementi necessari a spiegare le difese che poi sono state effettivamente approntate fin dal primo grado di giudizio (Cass., 12/02/2025, n. 3610).
Occorre evidenziare che, secondo questa Corte, il processo verbale di constatazione ha fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese (Cass., 05/07/2024, n. 18420).
Di conseguenza, il presupposto di fatto per il pagamento dell’imposta (nella specie il PREU) – costituito dal rinvenimento in un esercizio pubblico di qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate -è stato ritenuto provato sulla base di una serie di fatti riportati nel PVC (consegnato alla contribuente e quindi a conoscenza di quest’ultima che, oltretutto, ha ampiamente argomentato sulle caratteristiche tecniche dei dispositivi) richiamato nell’avviso di accertamento impugnato, consentendo di ritenere, in primo luogo, quest’ultimo motivato (anche per relationem ) e, in secondo luogo, la ricostruzione operata in sentenza supportata da idonea motivazione e conforme agli artt. 2697 e 2700 cod. civ., nonché agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere rigettato, con l’applicazione, in punto di spese, di quanto stabilito da ll’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., secondo quanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 13/10/2023, n. 28540), in tema di procedimento per la decisione accelerata
dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.400,00 oltre alle spese prenotate a debito;
visto l’art. 96, comma 3, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente l’importo di Euro 4.200,00;
visto l’art. 96, comma 4, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende Euro 2.000,00;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME