Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21795 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21795 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22250/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore delegato p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
;
-controricorrente e – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 128/19, depositata il 10 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di incaricata RAGIONE_SOCIALEa raccolta del denaro giocato mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110, sesto comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionaria RAGIONE_SOCIALEa realizzazione e conduzione RAGIONE_SOCIALEa rete per la gestione telematica del gioco lecito, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9485/09, emesso il 22 maggio 2009, con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 25.748,67, oltre interessi, dovuta per il mancato riversamento del prelievo erariale unico (PREU), del canone di concessione e del margine del concessionario.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, eccepì che una parte degl’importi richiesti non erano dovuti, in quanto relativi ad apparecchi che non avevano raccolto gioco, perché sequestrati o in manutenzione. Chiese inoltre, in via riconvenzionale, l’accertamento di un proprio credito di Euro 5.000,00, a titolo di restituzione di versamenti indebitamente effettuati.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, replicando che in relazione agli apparecchi non collegati alla rete telematica del concessionario era comunque dovuto il PREU in misura forfettaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39quater del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 269, e del decreto direttoriale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 14 luglio 2004.
1.1. Con sentenza del 19 luglio 2014, il Tribunale di rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale.
L’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 10 gennaio 2019 ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 15.940,18, oltre interessi legali dalla domanda.
Premesso che, come risultava dalla documentazione prodotta, il gestore aveva comunicato al concessionario l’avvenuto sequestro degli apparecchi da
gioco o la non utilizzabilità degli stessi per manutenzione, la Corte ha ritenuto non condivisibili le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado, che aveva determinato l’importo non dovuto in Euro 10.230,49, osservando che, relativamente al periodo in cui gli apparecchi non erano utilizzabili, al concessionario non spettava il PREU, mentre il canone era dovuto nella misura forfettaria complessiva di Euro 422,00.
Avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39quater del d.l. n. 269 del 2003, del decreto direttoriale del 14 luglio 2004 e degli artt. 342 e 348ter cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non dovuto il PREU, senza considerare che lo stesso dev’essere corrisposto in misura forfettaria in ogni caso in cui gli apparecchi non siano collegati alla rete telematica, indipendentemente dalle ragioni che hanno impedito il collegamento. Sostiene infatti che, al fine di evitare che il gestore possa avvalersi RAGIONE_SOCIALEa disconnessione per ottenere un indebito guadagno a danno del concessionario, la sospensione del PREU non decorre dal momento RAGIONE_SOCIALEa comunicazione al concessionario RAGIONE_SOCIALE‘evento che ha impedito il collegamento, ma da quello in cui l’RAGIONE_SOCIALE ne ha notizia. Aggiunge che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del difetto di specificità RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, il quale censurava la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui aveva accertato l’inadempimento del gestore, il quale aveva omesso di comunicare le ragioni che avevano impedito il collegamento degli apparecchi, senza contestare l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39quater cit. fornita dal Giudice di primo grado.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1218 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere provata l’avvenuta comunicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che avevano impedito il col-
legamento degli apparecchi, la sentenza impugnata non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEo ingiustificato e sistematico ritardo con cui il gestore aveva provveduto alla comunicazione, in contrasto con gli obblighi contrattuali.
Così riassunte le censure proposte dalla ricorrente, vanno innanzitutto disattese le eccezioni d’inammissibilità per difetto di specificità ed attinenza al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, sollevate dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
I motivi d’impugnazione indicano infatti con chiarezza i punti RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata dei quali viene sollecitato il riesame e le ragioni per cui se ne chiede la cassazione, illustrando con adeguate argomentazioni gli errori da cui sono affetti il giudizio di diritto e la ricostruzione dei fatti compiuti dalla Corte d’appello, nonché le conclusioni cui la stessa sarebbe dovuta invece pervenire sulla base di un corretto percorso logico-giuridico. La ricorrente contesta infatti l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, secondo cui il PREU non era dovuto per il periodo in cui risultava provata l’inutilizzabilità degli apparecchi, lamentando inoltre l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa tardiva comunicazione di tale inutilizzabilità da parte del gestore; le censure risultano inoltre corredate dall’indicazione sia RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche di cui si deduce la violazione, sia dei documenti da cui emergeva il predetto ritardo, nonché dalla trascrizione dei passi salienti di tali documenti, in modo tale da consentire di cogliere con immediatezza il senso e la portata RAGIONE_SOCIALE critiche rivolte alla sentenza impugnata.
Non può quindi ritenersi violato il principio di specificità dei motivi d’impugnazione, il quale postula che le censure proposte individuino con chiarezza i vizi prospettati, consentendone l’inquadramento nelle categorie logiche tassativamente previste dall’art. 360 cod. proc. civ., senza però richiedere l’utilizzazione di formule sacramentali né imporre l’adozione di un preciso schema espositivo (cfr. Cass., Sez. Un. 8/11/2021, n. 32415; Cass., Sez. VI, 14/05/ 2018, n. 11603; 22/09/2014, n. 19959). Parimenti, deve considerarsi rispettato il principio di autosufficienza, il quale, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU nella sentenza del 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del
ricorso, insussistente laddove quest’ultimo ne indichi puntualmente il contenuto e la collocazione tra gli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. Un. 18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez. III, 14/03/2022, n. 8117).
4. E’ poi fondato il primo motivo d’impugnazione, con cui si pone a questa Corte un preciso quesito di diritto, consistente nello stabilire se il PREU sia dovuto dal gestore al concessionario anche per i periodi in cui gli apparecchi da gioco risultano inutilizzabili.
In proposito, occorre richiamare innanzitutto l’art. 39 del d.l. n. 269 del 2003, il quale, nel prevedere che agli apparecchi di gioco collegati in rete «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento RAGIONE_SOCIALE somme giocate», dovuto dai concessionari di rete (comma tredicesimo), demanda ad appositi provvedimenti del RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE l’individuazione, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo e versamento, nonché dei «termini e [del]le modalità con cui i concessionari di rete […] comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 14bis , i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento […] da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto» (comma 13bis ).
L’art. 39quater , comma terzo, dispone inoltre che «gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE procedono all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni», precisando che «in presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE determinano induttivamente l’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme giocate sulla base RAGIONE_SOCIALE‘importo forfetario giornaliero definito con decreti del RAGIONE_SOCIALE».
Tali disposizioni sono integrate dal decreto direttoriale 14 luglio 2004 del RAGIONE_SOCIALE, emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma
13bis , il quale, nel prevedere che «la base imponibile del PREU è costituita dalle somme giocate su ciascun apparecchio di gioco ed è determinata secondo i criteri definiti nel paragrafo 1 RAGIONE_SOCIALE‘allegato tecnico, utilizzando i dati estratti, a cura e responsabilità del concessionario, dagli appositi contatori RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio stesso» (art. 2), dispone all’art. 3 che «per gli apparecchi di gioco per i quali non sia possibile, per qualunque motivo, l’accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati in essi registrati, il concessionario, fermi restando tutti gli obblighi connessi allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività e funzioni affidate in concessione, è tenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfetaria secondo i criteri di cui al comma 2» (comma primo), aggiungendo che «la base imponibile per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo forfetario di cui al comma 1, è calcolata secondo i criteri di cui al paragrafo 2 RAGIONE_SOCIALE‘allegato tecnico, come media RAGIONE_SOCIALE somme giocate nel periodo, non superiore a sessanta giorni, precedente alla data nella quale si verifica la mancata lettura» (comma secondo).
Riassumendo la predetta disciplina, la base imponibile del PREU è costituita dalle somme giocate dagli utenti degli apparecchi, il cui importo viene normalmente determinato sulla base dei dati memorizzati nei contatori di cui sono dotati gli stessi apparecchi; ove tali dati non risultino disponibili, in quanto non memorizzati, non leggibili, memorizzati in modo non corretto o alterati, o comunque nel caso in cui non sia possibile, per qualunque motivo, l’accesso ai contatori per la lettura dei dati in essi registrati, la base imponibile è determinata in via induttiva, in misura forfetaria e giornaliera pari alla media RAGIONE_SOCIALE somme giocate nel periodo, non superiore a sessanta giorni, precedente alla data nella quale si verifica la mancata lettura.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di tali disposizioni, il concessionario di rete deve provvedere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 13bis , del d.l. n. 269, alla rilevazione ed alla comunicazione in via telematica all’RAGIONE_SOCIALE (oggi, all’RAGIONE_SOCIALE) dei dati memorizzati nei contatori, unitamente agli altri dati relativi agli apparecchi; l’RAGIONE_SOCIALE deve invece provvedere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39bis , alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta, sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari, ed al controllo RAGIONE_SOCIALEa tempestività e RAGIONE_SOCIALEa rispondenza al PREU
dei versamenti effettuati dai concessionari; nel caso in cui i versamenti risultino omessi, carenti o intempestivi, l’esito del controllo automatizzato viene comunicato al concessionario di rete, il quale, ove rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari entro trenta giorni dal ricevimento RAGIONE_SOCIALEa comunicazione; l’RAGIONE_SOCIALE può infine procedere all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa base imponibile e del PREU, mediante la lettura diretta dei dati memorizzati negli apparecchi, e nel caso in cui gli stessi non siano disponibili, provvede alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile in via induttiva.
Tali modalità di determinazione ed accertamento RAGIONE_SOCIALEa base imponibile postulano, evidentemente, un costante controllo sul regolare funzionamento degli apparecchi e sul collegamento degli stessi alla rete, tale da garantire la continuità RAGIONE_SOCIALE registrazioni, l’attendibilità dei dati registrati e la regolare rilevazione degli stessi da parte del concessionario (ai fini del calcolo dei versamenti dovuti a titolo di PREU) e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa base imponibile). Per tale ragione, il decreto direttoriale 12 aprile 2007 prevede, in presenza di determinati eventi idonei ad impedire il funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio (furto, incendio, dismissione, cessione, all’estero, risoluzione del contratto, confisca, revoca o sequestro: all. tecnico, par. 8), la cessazione o sospensione di efficacia del nullaosta RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio, con l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile a partire dal giorno successivo. In tali casi, così come in quelli in cui l’apparecchio non risulti collegato alla rete telematica o sia sottoposto a manutenzione straordinaria che abbia comportato l’inizializzazione dei contatori, la base imponibile del periodo contabile viene determinata sottraendo al valore del contatore estratto alla data RAGIONE_SOCIALE‘evento quello estratto l’ultimo giorno del periodo contabile precedente (art. 4) e quella RAGIONE_SOCIALE‘anno solare sottraendo al valore del contatore estratto alla data RAGIONE_SOCIALE‘evento quello del contatore annuale relativo all’anno solare precedente (art. 5): ove i predetti valori non vengano trasmessi, la base imponibile viene determinata in via induttiva utilizzando l’importo forfetario giornaliero.
Ciò implica, ovviamente, la necessità che tali eventi siano portati tempestivamente a conoscenza del concessionario e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a garan-
zia non solo di quest’ultima, per evitare che tali eventi possano essere successivamente addotti in modo pretestuoso per sottrarsi al versamento del PREU, ma anche del gestore e del concessionario, per evitare che in mancanza di dati registrati l’RAGIONE_SOCIALE determini la base imponibile con metodo induttivo, in tal modo imponendo il pagamento del PREU su somme non riscosse effettivamente. A tale necessità ovviano i protocolli di comunicazione periodicamente diramati ed aggiornati dall’RAGIONE_SOCIALE, i quali prevedono l’invio di particolari messaggi telematici in caso di interruzione del collegamento degli apparecchi alla rete dovuto agli eventi specificamente indicati.
Sulla base di tale ricostruzione del quadro normativo, non può condividersi, nella sua genericità, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui «per il periodo in cui vi è la prova che gli apparecchi non erano utilizzabili dal gestore non spetta al concessionario nessuna somma a titolo di PREU, essendo detto importo strettamente connesso all’attività di raccolta del denaro attraverso il gioco». Se è vero, infatti, che la sottoposizione a sequestro o manutenzione comportano l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile, con la conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di corrispondere il PREU per il relativo periodo, è anche vero, però, che per la manutenzione ciò accade solo se si tratta di manutenzione straordinaria con inizializzazione dei contatori, e che in entrambi i casi all’evento interruttivo deve aver fatto riscontro la sospensione del nullaosta, la quale presuppone la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘evento nelle forme previste, con l’indicazione dei valori estratti dai contatori alla relativa data, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa quale l’interruzione non ha luogo, e la base imponibile viene determinata mediante l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘importo forfetario giornaliero. In altri termini, per poter escludere l’obbligo di pagamento del PREU, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare che gl’interventi di manutenzione avevano carattere straordinario e che la sottoposizione a sequestro o a manutenzione avevano costituito oggetto di regolare comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, con l’indicazione dei valori estratti alle relative date, dovendo altrimenti provvedere alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto a titolo di PREU sulla base RAGIONE_SOCIALE‘importo forfetario giornaliero.
In mancanza del predetto accertamento, la sentenza impugnata va
cassata, restando assorbito il secondo motivo, avente ad oggetto l’inadempimento da parte del gestore RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di comunicare tempestivamente le circostanze incidenti sul collegamento degli apparecchi.
La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’appello di Roma, che