Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21795 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21795 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22250/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore delegato p.t. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore unico p.t. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
;
-controricorrente e – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 128/19, depositata il 10 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, in qualità di incaricata della raccolta del denaro giocato mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110, sesto comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE in qualità di concessionaria della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9485/09, emesso il 22 maggio 2009, con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 25.748,67, oltre interessi, dovuta per il mancato riversamento del prelievo erariale unico (PREU), del canone di concessione e del margine del concessionario.
A sostegno dell’opposizione, eccepì che una parte degl’importi richiesti non erano dovuti, in quanto relativi ad apparecchi che non avevano raccolto gioco, perché sequestrati o in manutenzione. Chiese inoltre, in via riconvenzionale, l’accertamento di un proprio credito di Euro 5.000,00, a titolo di restituzione di versamenti indebitamente effettuati.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, replicando che in relazione agli apparecchi non collegati alla rete telematica del concessionario era comunque dovuto il PREU in misura forfettaria, ai sensi dell’art. 39quater del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 269, e del decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 14 luglio 2004.
1.1. Con sentenza del 19 luglio 2014, il Tribunale di rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale.
L’impugnazione proposta dalla Giochi COGNOME è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 10 gennaio 2019 ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l’appellante al pagamento della somma di Euro 15.940,18, oltre interessi legali dalla domanda.
Premesso che, come risultava dalla documentazione prodotta, il gestore aveva comunicato al concessionario l’avvenuto sequestro degli apparecchi da
gioco o la non utilizzabilità degli stessi per manutenzione, la Corte ha ritenuto non condivisibili le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado, che aveva determinato l’importo non dovuto in Euro 10.230,49, osservando che, relativamente al periodo in cui gli apparecchi non erano utilizzabili, al concessionario non spettava il PREU, mentre il canone era dovuto nella misura forfettaria complessiva di Euro 422,00.
Avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La Giochi Fumarolo ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39quater del d.l. n. 269 del 2003, del decreto direttoriale del 14 luglio 2004 e degli artt. 342 e 348ter cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non dovuto il PREU, senza considerare che lo stesso dev’essere corrisposto in misura forfettaria in ogni caso in cui gli apparecchi non siano collegati alla rete telematica, indipendentemente dalle ragioni che hanno impedito il collegamento. Sostiene infatti che, al fine di evitare che il gestore possa avvalersi della disconnessione per ottenere un indebito guadagno a danno del concessionario, la sospensione del PREU non decorre dal momento della comunicazione al concessionario dell’evento che ha impedito il collegamento, ma da quello in cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne ha notizia. Aggiunge che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del difetto di specificità dell’atto di appello, il quale censurava la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui aveva accertato l’inadempimento del gestore, il quale aveva omesso di comunicare le ragioni che avevano impedito il collegamento degli apparecchi, senza contestare l’interpretazione dell’art. 39quater cit. fornita dal Giudice di primo grado.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1218 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere provata l’avvenuta comunicazione delle ragioni che avevano impedito il col-
legamento degli apparecchi, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dello ingiustificato e sistematico ritardo con cui il gestore aveva provveduto alla comunicazione, in contrasto con gli obblighi contrattuali.
Così riassunte le censure proposte dalla ricorrente, vanno innanzitutto disattese le eccezioni d’inammissibilità per difetto di specificità ed attinenza al merito della controversia, sollevate dalla difesa della controricorrente.
I motivi d’impugnazione indicano infatti con chiarezza i punti della sentenza impugnata dei quali viene sollecitato il riesame e le ragioni per cui se ne chiede la cassazione, illustrando con adeguate argomentazioni gli errori da cui sono affetti il giudizio di diritto e la ricostruzione dei fatti compiuti dalla Corte d’appello, nonché le conclusioni cui la stessa sarebbe dovuta invece pervenire sulla base di un corretto percorso logico-giuridico. La ricorrente contesta infatti l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il PREU non era dovuto per il periodo in cui risultava provata l’inutilizzabilità degli apparecchi, lamentando inoltre l’omessa valutazione della tardiva comunicazione di tale inutilizzabilità da parte del gestore; le censure risultano inoltre corredate dall’indicazione sia delle norme giuridiche di cui si deduce la violazione, sia dei documenti da cui emergeva il predetto ritardo, nonché dalla trascrizione dei passi salienti di tali documenti, in modo tale da consentire di cogliere con immediatezza il senso e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata.
Non può quindi ritenersi violato il principio di specificità dei motivi d’impugnazione, il quale postula che le censure proposte individuino con chiarezza i vizi prospettati, consentendone l’inquadramento nelle categorie logiche tassativamente previste dall’art. 360 cod. proc. civ., senza però richiedere l’utilizzazione di formule sacramentali né imporre l’adozione di un preciso schema espositivo (cfr. Cass., Sez. Un. 8/11/2021, n. 32415; Cass., Sez. VI, 14/05/ 2018, n. 11603; 22/09/2014, n. 19959). Parimenti, deve considerarsi rispettato il principio di autosufficienza, il quale, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU nella sentenza del 28 ottobre 2021, COGNOME e altri c. Italia, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del
ricorso, insussistente laddove quest’ultimo ne indichi puntualmente il contenuto e la collocazione tra gli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. Un. 18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez. III, 14/03/2022, n. 8117).
4. E’ poi fondato il primo motivo d’impugnazione, con cui si pone a questa Corte un preciso quesito di diritto, consistente nello stabilire se il PREU sia dovuto dal gestore al concessionario anche per i periodi in cui gli apparecchi da gioco risultano inutilizzabili.
In proposito, occorre richiamare innanzitutto l’art. 39 del d.l. n. 269 del 2003, il quale, nel prevedere che agli apparecchi di gioco collegati in rete «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate», dovuto dai concessionari di rete (comma tredicesimo), demanda ad appositi provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l’individuazione, tra l’altro, delle modalità di calcolo e versamento, nonché dei «termini e le modalità con cui i concessionari di rete comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell’art. 14bis , i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto» (comma 13bis ).
L’art. 39quater , comma terzo, dispone inoltre che «gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni», precisando che «in presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
Tali disposizioni sono integrate dal decreto direttoriale 14 luglio 2004 del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 39, comma
13bis , il quale, nel prevedere che «la base imponibile del PREU è costituita dalle somme giocate su ciascun apparecchio di gioco ed è determinata secondo i criteri definiti nel paragrafo 1 dell’allegato tecnico, utilizzando i dati estratti, a cura e responsabilità del concessionario, dagli appositi contatori dell’apparecchio stesso» (art. 2), dispone all’art. 3 che «per gli apparecchi di gioco per i quali non sia possibile, per qualunque motivo, l’accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati in essi registrati, il concessionario, fermi restando tutti gli obblighi connessi allo svolgimento delle attività e funzioni affidate in concessione, è tenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfetaria secondo i criteri di cui al comma 2» (comma primo), aggiungendo che «la base imponibile per la determinazione dell’importo forfetario di cui al comma 1, è calcolata secondo i criteri di cui al paragrafo 2 dell’allegato tecnico, come media delle somme giocate nel periodo, non superiore a sessanta giorni, precedente alla data nella quale si verifica la mancata lettura» (comma secondo).
Riassumendo la predetta disciplina, la base imponibile del PREU è costituita dalle somme giocate dagli utenti degli apparecchi, il cui importo viene normalmente determinato sulla base dei dati memorizzati nei contatori di cui sono dotati gli stessi apparecchi; ove tali dati non risultino disponibili, in quanto non memorizzati, non leggibili, memorizzati in modo non corretto o alterati, o comunque nel caso in cui non sia possibile, per qualunque motivo, l’accesso ai contatori per la lettura dei dati in essi registrati, la base imponibile è determinata in via induttiva, in misura forfetaria e giornaliera pari alla media delle somme giocate nel periodo, non superiore a sessanta giorni, precedente alla data nella quale si verifica la mancata lettura.
Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, il concessionario di rete deve provvedere, ai sensi dell’art. 39, comma 13bis , del d.l. n. 269, alla rilevazione ed alla comunicazione in via telematica all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (oggi, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) dei dati memorizzati nei contatori, unitamente agli altri dati relativi agli apparecchi; l’Amministrazione deve invece provvedere, ai sensi dell’art. 39bis , alla liquidazione dell’imposta dovuta, sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari, ed al controllo della tempestività e della rispondenza al PREU
dei versamenti effettuati dai concessionari; nel caso in cui i versamenti risultino omessi, carenti o intempestivi, l’esito del controllo automatizzato viene comunicato al concessionario di rete, il quale, ove rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l’Amministrazione può infine procedere all’accertamento della base imponibile e del PREU, mediante la lettura diretta dei dati memorizzati negli apparecchi, e nel caso in cui gli stessi non siano disponibili, provvede alla determinazione della base imponibile in via induttiva.
Tali modalità di determinazione ed accertamento della base imponibile postulano, evidentemente, un costante controllo sul regolare funzionamento degli apparecchi e sul collegamento degli stessi alla rete, tale da garantire la continuità delle registrazioni, l’attendibilità dei dati registrati e la regolare rilevazione degli stessi da parte del concessionario (ai fini del calcolo dei versamenti dovuti a titolo di PREU) e dell’Amministrazione (ai fini dell’accertamento della base imponibile). Per tale ragione, il decreto direttoriale 12 aprile 2007 prevede, in presenza di determinati eventi idonei ad impedire il funzionamento dell’apparecchio (furto, incendio, dismissione, cessione, all’estero, risoluzione del contratto, confisca, revoca o sequestro: all. tecnico, par. 8), la cessazione o sospensione di efficacia del nullaosta dell’apparecchio, con l’interruzione della determinazione della base imponibile a partire dal giorno successivo. In tali casi, così come in quelli in cui l’apparecchio non risulti collegato alla rete telematica o sia sottoposto a manutenzione straordinaria che abbia comportato l’inizializzazione dei contatori, la base imponibile del periodo contabile viene determinata sottraendo al valore del contatore estratto alla data dell’evento quello estratto l’ultimo giorno del periodo contabile precedente (art. 4) e quella dell’anno solare sottraendo al valore del contatore estratto alla data dell’evento quello del contatore annuale relativo all’anno solare precedente (art. 5): ove i predetti valori non vengano trasmessi, la base imponibile viene determinata in via induttiva utilizzando l’importo forfetario giornaliero.
Ciò implica, ovviamente, la necessità che tali eventi siano portati tempestivamente a conoscenza del concessionario e dell’Amministrazione, a garan-
zia non solo di quest’ultima, per evitare che tali eventi possano essere successivamente addotti in modo pretestuoso per sottrarsi al versamento del PREU, ma anche del gestore e del concessionario, per evitare che in mancanza di dati registrati l’Amministrazione determini la base imponibile con metodo induttivo, in tal modo imponendo il pagamento del PREU su somme non riscosse effettivamente. A tale necessità ovviano i protocolli di comunicazione periodicamente diramati ed aggiornati dall’Amministrazione, i quali prevedono l’invio di particolari messaggi telematici in caso di interruzione del collegamento degli apparecchi alla rete dovuto agli eventi specificamente indicati.
Sulla base di tale ricostruzione del quadro normativo, non può condividersi, nella sua genericità, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui «per il periodo in cui vi è la prova che gli apparecchi non erano utilizzabili dal gestore non spetta al concessionario nessuna somma a titolo di PREU, essendo detto importo strettamente connesso all’attività di raccolta del denaro attraverso il gioco». Se è vero, infatti, che la sottoposizione a sequestro o manutenzione comportano l’interruzione della determinazione della base imponibile, con la conseguente esclusione dell’obbligo di corrispondere il PREU per il relativo periodo, è anche vero, però, che per la manutenzione ciò accade solo se si tratta di manutenzione straordinaria con inizializzazione dei contatori, e che in entrambi i casi all’evento interruttivo deve aver fatto riscontro la sospensione del nullaosta, la quale presuppone la comunicazione dell’evento nelle forme previste, con l’indicazione dei valori estratti dai contatori alla relativa data, in mancanza della quale l’interruzione non ha luogo, e la base imponibile viene determinata mediante l’utilizzazione dell’importo forfetario giornaliero. In altri termini, per poter escludere l’obbligo di pagamento del PREU, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare che gl’interventi di manutenzione avevano carattere straordinario e che la sottoposizione a sequestro o a manutenzione avevano costituito oggetto di regolare comunicazione all’Agenzia, con l’indicazione dei valori estratti alle relative date, dovendo altrimenti provvedere alla determinazione dell’importo dovuto a titolo di PREU sulla base dell’importo forfetario giornaliero.
In mancanza del predetto accertamento, la sentenza impugnata va
cassata, restando assorbito il secondo motivo, avente ad oggetto l’inadempimento da parte del gestore dell’obbligo di comunicare tempestivamente le circostanze incidenti sul collegamento degli apparecchi.
La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’appello di Roma, che