Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11107 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa
-controricorrente-
avverso la sentenza n.3995/2/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Messina, depositata il 22 settembre 2015;
Tributi-IRPEF-IRAP cartella 36 bis d.p.r . n.600 del 1973
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso la cartella di pagamento, portante IRAP e IRPEF, emessa all’esito di un controllo automatizzato sulla dichiarazione mod. Unico per i redditi 2001
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. Il primo Giudice, in particolare, annullava l’iscrizione a ruolo relativa all’IRAP , ritenendola non dovuta, mentre, in relazione all’IRPEF annullava la cartella, limitatamente alla parte riguardante le variazioni esposte in comunicazione perché la comunicazione era stata omessa.
Sull’impugnazione d i entrambe le parti, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’IRAP , mentre ri gettava l’appello , proposto dalla contribuente, relativo all’IRPEF. In particolare, il Giudice di appello, con riguardo all’IRAP accertava la sussistenza dei presupposti impositivi svolgendo la contribuente l’attività di consulente finanziario in piena autonomia e in assenza di alcun vincolo di subordinazione; con riferimento all’IRPEF rilevava che, nel caso in esame, di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 l’emissione della cartella non era condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente.
Avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla scorta di quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste depositando controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1.Con il primo motivo, la ricorrente -premesso che con la cartella impugnata l’Ufficio aveva operato consistenti rettifiche alle
dichiarazioni ritenendo sussistente il presupposto impositivo dell’IRAP e disconoscendo crediti di impostadeduce la violazione dell’art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 perpetrata dalla C.T.R. laddove, in contrasto con i principi pacifici espressi da questa Corte in materia, aveva ritenuto che non fosse obbligatorio l’invio della comunicazione di irregolarità;
2 con il secondo motivo di ricorso -rubricato: violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art.6, comma V, legge n.212 del 2000-art.360 c. I n.3 c.p.c.si censura la sentenza impugnata laddove il Giudice di appello non aveva ritenuto possibile la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, non avendone la contribuente fatto richiesta nei trenta giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento;
Le censure, vertenti sulla necessità di preventivo invio al contribuente della comunicazione di irregolarità (che, peraltro, nella parte deputata allo svolgimento del processo la sentenza dà per prodotta in giudizio) sono infondate alla luce della giurisprudenza consolidata in materia di questa Corte (v., di recente, Cass. n. 18405 del 30/06/2021; Cass. n. 33344 del 2019; Cass. n. 17479 del 2019; Cass. n. 19861 del 5 ottobre 2016) la quale ha avuto modo di ribadire che <>.
4 . Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ. l’omesso esame con riferimento all’art.12 d.Lgs. n.472/97 rilevando di avere, già in sede di atto di appello, denunciato come l’entità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate non si conformasse all’invocato principio del cumulo giuridico.
4.1. La censura è inammissibile, in primo luogo, perché sotto l’egida del numero 5 del primo comma dell’art.360 cod. proc. civ. si deduce non l’omesso esame di un fatto storico ma , in realtà, l’omessa motivazione su un motivo di appello che, però, in assoluto difetto di specificità e nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, non viene individuato negli atti né tanto meno trascritto.
E’ , invece, fondato il quarto motivo di ricorso con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n.446 del 1997, laddove la C.T.R. aveva ritenuto l’assoggettabilità della contribuente, svolgente attività di consulente finanziario con beni strumentali aventi valore complessivo di euro 25.950 e nessun costo per lavoro dipendente, all’IRAP.
5.1 In materia, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 hanno sancito il principio, a tutt’oggi seguito, secondo cui <>.
5.2 Da tale principio si è discostata la sentenza impugnata laddove ha individuato i presupposti impositivi dell’IRAP nella piena autonomia senza vincolo di subordinazione dell’attività svolta dalla contribuente.
In conclusione, quindi, in accoglimento del solo quarto motivo, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio al giudice di merito che provvederà al riesame, adeguandosi, e regolerà le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del solo quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Sezione staccata di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.