Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20740 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20740 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31389/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difensa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec: EMAILavvocatutastatoEMAIL), presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente e controricorrente incidentale contro
IL RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al
Oggetto:
TRIBUTI –
accertamento induttivo
contro
ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’avv. prof. NOME COGNOME EMAIL;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4744/25/2021 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 07/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
24 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di ristorazione con somministrazione, con cui l’Agenzia delle entrate accertava induttivamente un maggior reddito d’impresa ai fini IRES, IVA ed IRAP in riferimento all’anno di imposta 2015. La CTP di Caserta accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania respingeva l’appello principale proposto dalla società contribuente e quello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate. In relazione all’appello proposto nell’interesse della società, la CTR condivideva le conclusioni del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto di rideterminare nella misura del 5% la percentuale di redditività sui ricavi lordi dell’attività di somministrazione di pasti e alimenti svolta dall’appellante. Anche gli altri motivi di appello principale venivano ritenuti inidonei a rimettere in discussione le conclusioni cui era pervenuta la CTP. Quanto all’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, la CTR riconosceva la correttezza dell’osservazione operata dall’ufficio, secondo la quale il periodo di imposta in esame era antecedente alle difficoltà che il giudice di primo grado aveva collegato alla sottoposizione della società ad
amministrazione giudiziaria. Il giudice di appello, inoltre, condivideva la precisazione operata dalla CTP in merito al periodo precedente al quale veniva riconosciuto più del doppio di redditività (5%) di quello successivamente accertato (2%).
Avverso tale statuizione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate propone, a sua volta, controricorso al ricorso incidentale. La società controricorrente deposita «sintetica memoria illustrativa».
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico mezzo di cassazione del ricorso principale l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione degli artt. 2729 c.c., 39 co.2 lett. c), 41 bis del D.P.R. n. 600/73, 24 e 25 del Dlgs. n. 446 del 1997, 54 del DPR n. 633 del 1972» sostenendo che la sentenza della CTR è viziata nella parte in cui ha confermato la sentenza della CTP che aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la percentuale di redditività nella misura del 5%, nonostante la redditività media del settore nel periodo di riferimento fosse del 56,85%, analoga a quella dichiarata dalla stessa società nello studio di settore del 2014.
1.1. Sostiene la ricorrente che « la CTR ha violato l’art. 2729 cod. civ. perché, a fronte della presunzione precisa grave e concordante della redditività media di settore del 56,85% applicata dall’Ufficio in sede di proposta di conciliazione, e comunque dichiarata dalla contribuente nello studio di settore del 2014, ha ritenuto di superarla riducendola al 5%, solo affidandosi al fatto storico dello stato di amministrazione giudiziaria della contribuente decretata nel 2017, ossia ben successiva di anni rispetto all’anno oggetto di verifica, senza avvedersi che tale fatto storico è del tutto privo di gravità precisione e
concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto alla conseguenza ignota ».
Il motivo è fondato e va accolto.
2.1. La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr., Cass. n. 9054/2022; n. 11690/2024; ma anche Cass., Sez. U, n. 1785/2018, in cui si richiamano Cass. n. 17457/2007, n. 17535/2008, n. 19485 del 2017).
2.2. E sebbene sia devoluto al monopolio del giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’invocato art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. se, violando i succitati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice abbia negato valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso, ove valutati nella loro sintesi, oppure hanno attribuito valore indiziario ad elementi che non ne avevano (cfr. Cass. n. 9760/2015, Cass. n. 11690/2024).
2.3. Secondo le citate Sezioni unite, «quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a
quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza».
2.4. Nel caso di specie quello che la ricorrente lamenta è l’assenza dei requisiti di gravità e precisione alla circostanza fattuale della sottoposizione della società contribuente ad amministrazione giudiziaria, invece ritenuta dai giudici di appello integrante una valida presunzione, come tale idonea di abbattere la percentuale di redditività dell’azienda dal 56,85 al 5 per cento.
2.5. Nella prospettiva della dedotta violazione dell’art. 2729 cod. civ., tale assunto è fondato, avendo i giudici di appello erroneamente attribuito rilevanza presuntiva di contrazione della redditività dell’azienda ad una circostanza, quella della sottoposizione della società contribuente ad amministrazione giudiziaria, verificatasi successivamente (anno 2017) all’anno d’imposta oggetto di accertamento (anno 2015), peraltro senza effettuare alcun concreto accertamento in punto di incidenza diretta della sottoposizione ad amministrazione giudiziaria nell’anno 2017 con lo svolgimento della (normale) attività nell’anno 2015, ma anzi omettendo qualsiasi valutazione della dichiarazione di reddittività del 56,585% resa dalla
società contribuente nello studio di settore dell’anno oggetto di verifica, che è circostanza idonea di per sé sola a smentire la tesi sostenuta dai giudici di appello. Peraltro, questi neppure hanno tenuto conto che l’amministrazione giudiziaria non è una procedura concorsuale (oltre a non essere, ovviamente, contemplata dalla legge fallimentare) ed i suoi presupposti non sono neppure sovrapponibili a quelli delle procedure concorsuali, caratterizzate dallo stato di crisi o insolvenza (Cass. n. 34266/2024, in motivazione), ma è una misura di prevenzione volta alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
2.6. Stando a quanto affermato dalle sopra citate Sezioni unite, «la gravità, allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis ), che esprime nient’altro – almeno secondo l’opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla “gravità” che l’inferenza presuntiva sia “certa”)». Invece, «La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti».
2.7. Alla stregua di tali enunciati, è evidente che la sottoposizione della società contribuente ad amministrazione giudiziaria a due anni di distanza da quello oggetto di accertamento non possa costituire una presunzione grave e precisa di contrazione della redditività dell’azienda, sicché ha errato il giudice di merito ad attribuirle interferenza nella fattispecie in esame, puramente e semplicemente, ovvero, come detto sopra, senza alcun accertamento che ciò si sia
effettivamente verificato sulla base di precisi elementi emergenti ex ac tis o dimostrati dalla parte contribuente.
Con il primo motivo di ricorso incidentale la società contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. la «nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione tanto agli artt. 112 c.p.c. e 1, d.lgs. n. 546/1992, quanto agli artt. 26 e 1, d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.» per avere la CTR omesso di pronunciare sul secondo motivo di appello con cui aveva dedotto la «carenza di elementi probatori ed infondatezza delle ragioni del recupero delle maggiori imposte accertate e delle richieste sanzioni ed interessi con conseguente violazione dell’art.42 dpr 600/1973 e dell’art.56 dpr 633/1972».
3.1. Secondo la ricorrente incidentale, la sentenza, non avendo preso in considerazione le criticità rilevate nelle modalità di accertamento del maggior reddito d’impresa, o aveva «radicalmente omesso di decidere sul secondo motivo di appello, con violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., applicabile in virtù del richiamo operato dall’art. 1, d.lgs. n. 546/1992, oppure, alternativamente «lo ha (implicitamente) rigettato, omettendo però qualunque motivazione al riguardo, così violando gli artt. 36, d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.».
3.2. Il motivo è chiaramente assorbito dall’accoglimento del motivo di ricorso principale.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società lamenta, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 36 e 1 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.» per avere la CTR rigettato il motivo di appello con cui aveva dedotto il «mancato riconoscimento di IVA detraibile e conseguente violazione degli artt. 19 e segg. del dpr
633/1972» con motivazione inconsistente, nella sostanza radicalmente omessa o quantomeno apparente.
4.1. Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato.
4.2. La CTR ha al riguardo affermato in sentenza che « Meramente ‘affermati’ e non supportati da alcun elemento certificante il vulnus lamentato risultano poi i motivi che operano riferimento al ‘mancato riconoscimento di iva indetraibile e conseguente violazione degli artt. 19 se segg. dpr 633/1972 ».
4.3. La semplice lettura del passaggio motivazionale della sentenza impugnata, appena sopra trascritta, evidenzia come la stessa esibisca una motivazione che, seppur succinta e al di là di ogni considerazione sulla sua condivisibilità, è effettiva, sia dal punto di vista grafico che contenutistico, e si pone ben al di sopra del minimo costituzionale, ex art. 111, sesto comma, Cost., in quanto idonea a palesare il ragionamento logico-giuridico ad esso sotteso (sostanzialmente, la mancanza di prove idonee a contrastare l’accertamento), dovendosi per l’effetto escludere alcuna ipotesi di omessa motivazione o di motivazione meramente apparente (arg. da Cass., Sez. U, n. 8053/2014).
In estrema sintesi, va accolto il ricorso principale, assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e rigettato il secondo motivo e, per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e rigettato il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2025.