Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32898 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 564/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
–controricorrente– avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 4597/17 depositata il 19 maggio 2017
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A sèguito di verifica fiscale condotta dalla Compagnia di Monopoli (BA) RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza, la RAGIONE_SOCIALE Provinciale I di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, poi ridenominata RAGIONE_SOCIALE, avente la sua sede legale nel capoluogo campano ed esercente nel Comune di Conversano (BA) attività di ambulatorio oculistico, un avviso di accertamento con il quale rideterminava con metodo analitico-induttivo, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 25, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, il reddito complessivo netto e il valore RAGIONE_SOCIALEa produzione netta dichiarati dalla prefata società in relazione all’anno 2009, operando le conseguenti riprese ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRES e RAGIONE_SOCIALE‘IRAP.
Con l’atto impositivo l’Ufficio contestava maggiori ricavi per un ammontare complessivo di 134.368 euro e costi non deducibili per un importo di 21.111 euro.
La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale, in parziale accoglimento del suo ricorso, riduceva di due terzi i maggiori ricavi accertati e i costi non inerenti da recuperare a tassazione.
La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) RAGIONE_SOCIALEa Campania, che con sentenza n. 4597/17 del 19 maggio 2017 rigettava l’appello RAGIONE_SOCIALEa parte privata.
Contro questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, eccependo in via pregiudiziale la tardività RAGIONE_SOCIALE‘avversa impugnazione.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disattesa l’eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione sollevata dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
1.1 La sentenza in scrutinio è stata, infatti, pubblicata il 19 maggio 2017, sicchè il termine semestrale di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c. -applicabile anche alle controversie tributarie in virtù del rinvio contenuto nell’art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992 alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile- veniva a scadere il 20 dicembre 2017, tenuto conto del periodo di sospensione feriale operante dal 1° al 31 agosto di quell’anno ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 742 del 1969.
1.2 Proprio in tale data il ricorso è stato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale dal difensore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in base alla procedura di cui alla L. n. 53 del 1994.
1.3 Nessun dubbio può, quindi, sussistere circa la sua tempestività RAGIONE_SOCIALE‘esperito gravame, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice espresso dalla seguente massima: «In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale e trova, pertanto, applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALEa notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta esecuzione RAGIONE_SOCIALE formalità richieste presso l’Ufficio postale» (cfr. Cass. n. 17748/2009; nello stesso senso, ex ceteris , Cass. n. 4919/2011 e Cass. n. 3259/2012).
1.4 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c..
1.5 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere valido l’avviso di accertamento per cui è causa, sebbene lo stesso fosse stato sottoscritto, su delega del Direttore Provinciale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, da un funzionario privo RAGIONE_SOCIALEa qualifica dirigenziale.
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 4 -bis , RAGIONE_SOCIALEa L. n. 146 del 1998.
2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di non aver annullato l’atto impositivo, una volta statuito che le attività non dichiarate dalla RAGIONE_SOCIALE andavano rideterminate in 44.789 euro, importo pari a un terzo di quello accertato dall’Ufficio (134.368 euro) e al 16,58 per cento dei ricavi per prestazioni sanitarie dichiarati dalla contribuente.
2.2 Viene, al riguardo, richiamata la disposizione contenuta nel primo periodo del menzionato comma 4bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 146 del 1998 -abrogato dall’art. 10, comma 12, del D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011, ma applicabile «ratione temporis» in virtù RAGIONE_SOCIALEa disciplina transitoria recata dal comma 13 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo ultimo citato-, la quale così recita: «Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello RAGIONE_SOCIALEa congruità, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei
valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all’articolo 10 -bis , comma 2, RAGIONE_SOCIALEa presente legge, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati».
Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è prospettata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 4 -bis , RAGIONE_SOCIALEa L. n. 146 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c..
3.1 Si contesta l’impugnata sentenza per aver omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale era stata dedotta l’inosservanza da parte RAGIONE_SOCIALEa CTP RAGIONE_SOCIALEa succitata norma RAGIONE_SOCIALEa L. n. 146 del 1998.
Il primo motivo è inammissibile.
4.1 La CTR campana ha accertato in fatto che mediante la produzione RAGIONE_SOCIALE‘ «NUMERO_DOCUMENTO del Direttore RAGIONE_SOCIALE e (ra) stata documentata la conformità RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del ricorso» .
4.2 La stessa odierna ricorrente sottolinea che il «dictum» del collegio d’appello deve essere correttamente inteso nel senso RAGIONE_SOCIALEa predicata (pag. 8 del ricorso, paragrafo 6), risultando l’impugnata sentenza «in parte qua» affetta da un evidente errore materiale.
4.3 Orbene, l’affermata necessariamente presuppone, sul piano logico, la verifica positiva del possesso RAGIONE_SOCIALEa qualifica soggettiva richiesta dall’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 in capo al funzionario sottoscrittore RAGIONE_SOCIALE‘atto (e cioè quella di impiegato RAGIONE_SOCIALEa carriera direttiva).
4.4 Dietro il velo RAGIONE_SOCIALEa denuncia del vizio di violazione di legge il motivo mira, quindi, in realtà, a sollecitare la Corte a un riesame RAGIONE_SOCIALEa valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.
4.5 Oltretutto, l’impugnante ha omesso di trascrivere o quantomeno di riportare in sintesi il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto richiamato in sentenza a sostegno
RAGIONE_SOCIALEa decisione (ordine di servizio del Direttore Provinciale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n. 26/2004), onde la sollevata censura si espone a un ulteriore e preliminare rilievo di inammissibilità per inosservanza del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c..
Proseguendo la disamina secondo l’ordine logico -giuridico RAGIONE_SOCIALE questioni, va ora scrutinato il terzo motivo, con il quale è prospettato un preteso «error in procedendo» suscettibile di determinare la nullità RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza.
5.1 Il motivo è infondato.
5.2 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione assunta dal giudice comporti l’implicito rigetto RAGIONE_SOCIALE questioni non espressamente trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 7662/2020).
5.3 Nel caso di specie è palese che la soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia adottata dalla Commissione regionale -la quale, confermando la decisione dei giudici di prima istanza, ha ridotto di due terzi rispetto all’atto impositivo i ricavi e i costi da riprendere a tassazione- implichi il rigetto del motivo con il quale la contribuente aveva sostenuto che l’intero accertamento dovesse essere annullato all’esito del giudizio di primo grado, in ragione del fatto che i ricavi non dichiarati per l’anno 2009 erano risultati inferiori alla soglia minima fissata dall’art. 10, comma 4 -bis , RAGIONE_SOCIALEa L. n. 146 del 1998 per l’esperibilità di rettifiche reddituali basate su presunzioni semplici.
Rimane da esaminare il secondo motivo.
6.1 Esso è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la ricorrente non ha indicato né riprodotto i documenti da cui si ricaverebbe che la propria attività risultasse congrua rispetto agli studi di settore, essendosi limitata a evidenziare (pag. 2 del ricorso, paragrafo 2 e nota 1) che tale
circostanza era stata dedotta nei propri atti difensivi (per un’analoga fattispecie cfr. Cass. n. 32383/2022).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, viene resa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, in data 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME