Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6118 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8317/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 1896/14/15 depositata il 28/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1896/14/15 del 28/09/2015, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 468/02/14 della
Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato notificato a RAGIONE_SOCIALE in ragione della mancata contabilizzazione di due fatture, relative ad un contratto di appalto, emesse nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e risultanti anche dalla contabilità di quest’ultima (il cui amministratore era diventato successivamente amministratore anche della società emittente).
1.2. La CTR rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti in quanto: a) le fatture oggetto di contestazione risultavano nella contabilità della società ricevente, la quale aveva stipulato un contratto di appalto con la società emittente; b) l’amministratore unico della ricevente era successivamente diventato amministratore unico anche della società emittente; c) le fatture oggetto di contestazione avevano una veste grafica identica a quelle emesse dalla società contribuente.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36, secondo comma, n. 4, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., n. 4, per avere la CTR reso motivazione apparente, non avendo preso posizione sulle eccezioni formulate dalla società contribuente.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
1.3. Nel caso di specie, la CTR ha evidenziato che: i) le fatture oggetto di contestazione risultano nella contabilità della società ricevente; ii) quest’ultima ha stipulato un contratto di appalto con la società emittente; iii) l’amministratore unico della ricevente è successivamente diventato amministratore unico anche della società emittente; iv) le fatture oggetto di contestazione hanno una veste grafica identica a quelle emesse dalla società contribuente; v) l’avviso di accertamento va confermato proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE superiori presunzioni gravi precise e concordanti.
1.4. Trattasi di motivazione sicuramente essenziale, ma niente affatto apparente, valorizzando le presunzioni addotte dall’Ufficio, confermandole in sede giudiziale e ritenendole implicitamente prevalenti sulle argomentazioni di COGNOME, le quali tendono a far gravare sulla società ricevente la responsabilità dell’illecito.
1.5. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n.
24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che RAGIONE_SOCIALE non avrebbe registrato in contabilità le fatture oggetto di contestazione e che non si sarebbe avuto passaggio di denaro in relazione a dette fatture.
2.1. Il motivo è inammissibile in presenza di una doppia conforme di merito.
2.2. Invero, « le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito » (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014).
2.3. Attualmente, la disposizione dell’art. 348 ter cod. proc. civ. è stata trasfusa, senza modifiche sostanziali, nell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.
2.4. È vero che la parte ricorrente denuncia l’omesso esame di una serie di fatti rilevanti e che, nel caso di omessa considerazione
dei fatti, non opera il principio sotteso all’art. 348 ter cod. proc. civ. (Cass. n. 29222 del 12/11/2019).
2.4.1. Tuttavia, il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l’oggetto di prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione (la mancata contabilizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture) sono state esaminate dal giudice di appello (e, prima ancora, dal giudice di primo grado).
2.4.2. Non sussistono, pertanto, fatti omessi che rendano inapplicabile la disciplina di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ., atteso che i fatti dedotti dal contribuente ineriscono tutti alla valutazione compiuta dalla CTR.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR illegittimamente adoperato lo strumento di accertamento analitico-induttivo.
3.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.2. Il motivo è infondato riguardo nella parte in cui si assume che AE non avrebbe dovuto adoperare lo strumento analiticoinduttivo, inidoneo rispetto alla situazione di fatto oggetto di accertamento. Invero, la scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicché la parte contribuente, in assenza di un pregiudizio sostanziale (in ipotesi nemmeno dedotto), non ha titolo a dolersi della scelta operata (Cass. n. 2872 del 03/02/2017; Cass. n. 8333 del 25/05/2012).
3.3. Il motivo è, altresì, inammissibile nella parte in cui la ricorrente tende a sostituire la valutazione di fatto della CTR con la propria diversa valutazione, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019;
Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 409.018,00.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/01/2024.