Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1434 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1434 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12273/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato a Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9729 del 2016 depositata il 07 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2010 con cui l’RAGIONE_SOCIALE gli aveva contestato:
(i) un reddito di impresa non dichiarato derivante dall’esercizio dell’attività di compravendita di immobili di euro 1.091.599,57 determinato, ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 39 comma 2 d .P.R. n. 600 del 1973, applicando la redditività del 20% alla somma RAGIONE_SOCIALE operazioni bancarie non giustificate in entrata, pari ad euro 2.598.014,62, ed in uscita, pari ad euro 2.859.983,21, annotate sui diversi conti correnti bancari a lui intestati o, comunque, a lui riconducibili;
(ii) un reddito da capitale di euro 21.280,99, ai sensi dell’art. 44 d .P.R. n.600 del 1973, derivante dall’ulteriore attività di intermediazione finanziaria.
La CTP di Napoli con sentenza n. 12448 del 2015 aveva respinto il ricorso ritenendo che il contribuente, al di là del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE sue ragioni da parte della RAGIONE_SOCIALE con l’annullamento parziale in autotutela dell’accertamento nella parte relativa a movimentazioni risultate dei ‘meri giri di poste’, non avesse fornito la prova contraria idonea a giustificare le movimentazioni dei numerosi conti correnti.
L’appello proposto dal contribuente veniva respinto dalla CTR della Campania che ribadiva l’insufficienza della ricostruzione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni proposta dal contribuente a vincere la presunzione legale della riconducibilità di versamenti e prelievi operati sui conti correnti bancari all’esercizio dell’attività sistematica di compravendita di immobili e di intermediazione finanziaria.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi e l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa depositando controricorso.
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 380-bis.1 c.p.c., il 10.11.2025, con cui ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione dell’omessa pronuncia da parte della CTR sul motivo di appello n. 6, con cui aveva lamentato la violazione dell’art. 44 d. P.R. n. 917 del 1986, e sul motivo di appello n. 8, con cui aveva lamentato l’applicazione nella determinazione del reddito imponibile di una percentuale di redditività astratta del 20%, senza alcun riscontro né supporto reale.
1.2. Il motivo è inammissibile ed in parte, comunque, infondato.
1.3. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte, «non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto» (Cass. n. 15255 del 2019).
In particolare, sottolinea la Corte, «non ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l’omissione riguarda una tesi difensiva o un’eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto della tesi o
dell’eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento ( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto» ( Cass. n. 12131 del 2023).
1.4. Nel caso di specie il rigetto implicito di tutti i motivi di appello proposti dal ricorrente si evince dal contenuto complessivo della decisione di rigetto del gravame che, nell’ incipit della motivazione, chiarisce espressamente come ‘ N onostante l’articolazione dei motivi di appello e la loro ampia articolazione, essi possono essere raggruppati in pochi punti’ . La CTR ha, quindi, esaminato e valutato nel suo complesso il contenuto dell’appello e nel respingerlo integralmente ha, quindi, inteso implicitamente rigettare tutti i motivi di gravame.
1.5. La censura è, comunque, infondata con riferimento all’omesso esame del motivo di appello n. 6, relativo alla violazione dell ‘art. 44 d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto la sentenza lo ha espressamente valutato affermando che ‘Così francamente poco credibile, nonostante le dichiarazioni dei beneficiari acquisite agli atti, appare la concessione di cospicue somme in prestito a titolo di pura liberalità, rispetto alle quali, anzi l’applicazione di un semplice tasso di interesse legalecosì come ritenuto dall’amministrazione finanziaria -sembra assai lontano dalla realtà.’
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La CTR avrebbe, infatti, del tutto omesso di valutare le giustificazioni addotte dal contribuente, in particolare, con riguardo ai prelevamenti rispetto ai quali la presunzione che costituiscano reddito di impresa può essere vinta dal contribuente , ai sensi dell’art. 32 comma 1 n. 2) d.P.R. n.
600 del 1973, semplicemente mediante l’indicazione dei beneficiari; ma, pur avendo lui indicato in relazione a molteplici movimentazioni in uscita i beneficiari RAGIONE_SOCIALE somme prelevate dal conto corrente, né la sentenza di primo grado né quella di secondo grado avevano riconosciuto il superamento della presunzione legale, così mostrando di ignorare la differenza tra la prova contraria richiesta in relazione ai versamenti e la prova contraria relativa ai prelevamenti per cui al contribuente è sufficiente indicare il beneficiario.
2.1. Il motivo è inammissibile in forza della previsione dell’art. 348ter commi 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, al presente giudizio.
2.2. La norma richiamata, infatti, preclude la deduzione del motivo di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. “doppia conforme”, dettando una disciplina applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità.
2.3. Il limite previsto dall’art. 348ter c.p.c. , introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 16 dicembre 2015, opera, come noto, qualora la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado s ulla base RAGIONE_SOCIALE ‘stesse ragioni inerenti alle questione di fatto’ , ripercorrendo, cioè lo stesso procedimento logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto di causa (Cass. n. 7724 del 2022). Ed è onere del ricorrente, per evitare l’inammissibilità, dedurre e dimostrare le differenze fra le due pronunce.
A questo proposito, la giurisprudenza della Corte ha chiarito, in particolare, che «Nell’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 –
ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947).
2.4. Nel caso in esame, la censura è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto del ricorso del contribuente, si fondano sulle stesse ragioni di fatto e, ad ogni modo, il ricorrente non ha dedotto alcunché per sostenere il contrario.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 ed ha sostenuto che, comunque, il mancato esame da parte RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE giustificazioni addotte in relazione ai prelevamenti dai conti correnti, ignorando la differenza del regime della prova contraria rispetto ai versamenti, si risolverebbe nell’ulteriore vizio della violazione di legge.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. L’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis , con riguardo alle acquisizioni bancarie disciplinate dal successivo n. 7, stabilisce che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti sono posti a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi alla base RAGIONE_SOCIALE rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili.
3.3. L’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte ha chiarito, anche con riferimento alla disciplina analoga prevista in materia
di IVA, che «In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. » ( Cass. n. 26111 del 2015 e Cass. 25043 del 2024).
La norma stabilisce, quindi, una presunzione legale relativa che vadano a costituire reddito di impresa imponibile sia i versamenti sul conto corrente bancario dell’imprenditore sia i prelevamenti in quanto ricavi riconducibili all’attività economica o utili destinati al reimpiego nell’attività produttiva attraverso l’acquisto di beni e servizi strumentali utilizzati nel ciclo produttivo. E la prova contraria gravante sul contribuente ha ad oggetto, con riferimento sia alle poste in entrata sia alle poste in uscita dal conto, la dimostrazione che siano già state considerate nella determinazione della base imponibile o che siano estranee alla produzione del reddito.
3.4. Con riguardo in modo specifico ai prelevamenti la presunzione che si tratti di utili di impresa reimpiegati nell’attività produttiva e, quindi, a loro volta produttivi di reddito imponibile, detratti i relativi costi, può essere vinta dal contribuente solo indicando il beneficiario, trattandosi di dato indispensabile al fine di ricostruire l’effettiva destinazione RAGIONE_SOCIALE somme prelevate.
Tuttavia, se l’indicazione del beneficiario RAGIONE_SOCIALE somme prelevate è necessaria ai fini della prova contraria può non essere sufficiente a dimostrare che si tratti di operazioni estranee alla produzione del reddito di impresa o, comunque, già considerate nella determinazione della base imponibile.
La prova contraria in relazione ai prelevamenti dal conto corrente non si esaurisce, dunque, nell’indicazione del beneficiario RAGIONE_SOCIALE somme prelevate dovendo, comunque, il contribuente dimostrare che si tratti di somme di provenienza e destinazione estranee all’attività di impresa o già considerate nella determinazione della base imponibile.
3.5. La sentenza impugnata non si è affatto discostata dai principi richiamati laddove, ritenuta inidonea la prova contraria fornita dal contribuente a vincere la presunzione di legge, ha implicitamente valutato insufficienti le giustificazioni relative ai prelevamenti dai conti correnti riferibili al contribuente sotto il profilo dell’indicazione dei beneficiari RAGIONE_SOCIALE somme.
Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la n ullità della sentenza per violazione dell’art. dell’art. 32 d .P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui ha ritenuto l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE presunzioni anche in relazione alle risultanze di conti correnti intestati a terzi, in mancanza di ulteriori elementi che consentissero di ritenerne l’intestazione fittizia, facendo riferimento , in particolare, ad una delega ad operare sul conto intestato alla consorte non menzionata né dimostrata.
4.1. Il motivo è inammissibile perché censura specificamente un’affermazione non contenuta nella motivazione della sentenza impugnata e, comunque, si risolve nella richiesta alla Corte di riesame del merito della controversia.
4.2. La sentenza impugnata ha, infatti, respinto le contestazioni sollevate dal contribuente in ordine all’applicazione della presunzione legale ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ai diversi conti correnti su cui risultava aver operato come cointestatario o per delega, sottolineando che dalla documentazione bancaria si desumeva che aveva, sostanzialmente, sempre gestito i conti correnti uti dominus recandosi ‘ personalmente ad eseguire gli adempimento relativi al conto ‘. E la censura mossa dal
ricorrente in relazione al fatto che ‘ Dagli atti del processo non risulta menzionata né dimostrata la suddetta delega’ sottintende una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio inammissibile nell’ambito del giudizio di legittimità.
Con il quinto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 39 d .P.R. del 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui avrebbe fondato l’accertamento dell’es ercizio dell’attività imprenditoriale di compravendita di beni immobili su una mera congettura in ordine al numero di decreti di trasferimento di immobili ottenuti all’esito RAGIONE_SOCIALE aste a cui aveva partecipato. Di conseguenza aveva violato la previsione dell’art. 32 del d.P.R. 600 del 1973, applicando la presunzione legale anche alle movimentazioni in uscita dal conto corrente, e lo aveva illegittimamente assoggettato all’IRAP.
Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, in particolare, nella parte in cui lo aveva ritenuto dedito all’attività imprenditoriale di compravendita immobiliare, nonostante l’esiguità degli atti di compravendita registrati a suo nome, sulla base di una mera congettura, solo perché ‘durante la fase istruttoria emergeva che il numero dei decreti di trasferimento facenti capo a soggetti a lui riconducibili era di gran lunga superiore’ .
5.1. Anche questo motivo è inammissibile perché il ricorrente mira ad una rivisitazione del ragionamento decisorio del giudice del merito, peraltro, appuntandosi sulla frase richiamata non contenuta nella motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorrente pur deducendo, apparentemente, la violazione RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la formazione della prova per presunzioni e la ripartizione dell’onere della prova nella materia in esame , mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito sulla base del materiale probatorio acquisito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del
giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017).
Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è, infatti, l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744 del 2022, Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 8315 del 2013).
Peraltro, la censura si appunta su una frase che non è contenuta nella sentenza impugnata ove la presunzione è articolata su una pluralità di indizi, fra cui il dato risultante dalla banca dati dell’amministrazione finanziaria di trenta aggiudicazioni di immobili riconducibili al contribuente.
Con il sesto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per l’ ulteriore violazione dell’art. 39 d .P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui, omettendo ogni pronuncia sul relativo motivo di appello, ha implicitamente ritenuto legittima l’applicazione arbitraria della percentuale di redditività del 20% ai fini della determinazione del reddito imponibile.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. L’art. 39, comma 2, lett a) d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’ufficio, quando il reddito di impresa non è stato indicato nella dichiarazione, di procedere alla rettifica con il metodo induttivo c.d. ‘ puro’, ovvero sulla base di elementi presuntivi anche privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 della stessa norma, e sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie, comunque, raccolti o venuti a sua conoscenza anche a prescindere, ove esistenti, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili.
6.3. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte «Nel caso in cui l’accertamento sia condotto con metodo induttivo a termini dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 o dell’art. 55 D.P.R. n. 633 del 1972, l’amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in
tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l’accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, avente ad oggetto la dimostrazione che l’imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l’atto impositivo» (Cass. n. 8749 del 2025).
6.4. Nel caso di specie, trattandosi di reddito di impresa non dichiarato completamente ‘sommerso’, ai fini della determinazione della base imponibile l’amministrazione finanziaria ha applicato ai versamenti e prelevamenti ingiustificati risultanti dai conti correnti bancari riferibili al contribuente, la percentuale di redditività media RAGIONE_SOCIALE imprese di analoghe dimensioni operanti nello stesso settore, ricorrendo ad un criterio chiaramente esplicitato nelle difese non contestate dell’ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e richiamato nella sentenza della CTR nella parte dedicata allo svolgimento del processo. E, a fronte della determinazione del reddito di impresa sulla base del criterio della redditività media di settore, gravava sul contribuente l’onere di provare, nel suo caso, la minore redditività.
Non sussiste, pertanto, nella sentenza impugnata che ha per implicito respinto il motivo di appello relativo all’arbitraria determinazione della percentuale di redditività, la lamentata violazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate in tema di applicazione del sistema RAGIONE_SOCIALE presunzioni e di ripartizione dell’onere della prova nell’ambito dell’accertamento induttivo puro.
7. Con il settimo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui ha omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo alla censura di contraddittorietà del contenuto dell’avviso di accertamento che, da un lato, con riferimento ai versamenti confluiti sui conti correnti per l’importo di € 1. 155.715, non aveva ritenuto valida la giustificazione che si trattasse
della restituzione di prestiti effettuati a titolo gratuito a conoscenti ai fini del superamento della presunzione legale dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, recuperandoli a tassazione, e dall’altro lato aveva ritenuto che i prestiti avessero prodotto interessi, tassandoli per la somma di euro 21.280,99 come reddito da capitale ai sensi dell’art. 44 d.P.R. n. 917 del 1986.
7.1. Il motivo è infondato.
7.2. Con la censura in esame il ricorrente pare lamentare, più che la violazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate, un vizio di contraddittorietà della motivazione dell’atto impositivo in ordine alla tassazione dell’ulteriore reddito da capitale derivante dai prestiti che lui stesso ha affermato di aver elargito a favore di terzi.
In ogni caso, la sentenza impugnata con l’esplicito rigetto del motivo di appello non è incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE norme indicate, dal momento che la motivazione dell’avviso di accertamento censurata si riferisce chiaramente all’ulteriore attività di intermediario finanziario svolta dal contribuente con i proventi dell’attività di rivendita degli immobili e alla tassazione di somme che prima scontano la loro natura di reddito da impresa immobiliare e, poi, quella di capitale reimpiegato nell’ulteriore e diversa attività di intermediazione finanziaria, presumibilmente produttivo di interessi.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.300 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 03/12/2025 Il Presidente NOME COGNOME