Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 10098/2019 proposto da:
COGNOME NOME ( recte : COGNOME NOME), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 6011/2018, depositata in data 17 settembre 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME (con partecipazione al 50% nello RAGIONE_SOCIALE, unitamente all’AVV_NOTAIO NOME, partecipante nella restante misura del 50%), rilevando che l’Ufficio non aveva depositato i p .v.c. del 6 dicembre 2013 e del 9 giugno 2014 su cui si era fondato l’avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva recuperato, in relazione all’anno d’imposta 20 09, maggiori compensi non dichiarati e ritenute d’acconto non versate ai sensi degli artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973.
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno rilevato che:
-) l’Ufficio aveva fornito la prova (sulla base RAGIONE_SOCIALE affermazioni rese dallo stesso COGNOME in sede di contraddittorio e nella memoria difensiva prodotta successivamente) RAGIONE_SOCIALE svolgimento dell’attività in forma associata da parte del contribuente e c he quest’ultimo non aveva fornito la prova di avere svolto l’attività a titolo personale ed in via soltanto occasionale;
-) l’Ufficio, nell’avviso di accertamento impugnato, la cui motivazione per relationem al p.v.c. era legittima, aveva effettuato un vaglio critico RAGIONE_SOCIALE risultanze del p.v.c. e lo stesso Ufficio aveva provveduto a rideterminare il reddito di partecipazione nello RAGIONE_SOCIALE ed aveva annullato alcuni dei recuperi come risultava dal provvedimento di autotutela parziale n. NUMERO_DOCUMENTO, allegato agli atti di causa;
-) l’Irap era dovuta anche se il contribuente aveva svolto l’attività non avvalendosi di personale alle dipendenze e di beni strumentali e anche se aveva svolto attività in via soltanto occasionale;
-) non era stato violato il principio della capacità contributiva previsto dall’art. 53 Cost., perché in sede di accertamento analitico -induttivo la prova della deducibilità dei costi era a carico del contribuente e che, in ogni caso, i prelevamenti erano stati esclusi dal recupero a tassazione effettuato dall’Ufficio in seguito all’intervento operato in autotutela.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità e/o illegittimità per carente e contraddittoria motivazione dell’avviso di accertamento. Violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, oltre che dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000. Illegittimità dell’avviso, per arbitrarietà RAGIONE_SOCIALE conclusioni dell’Ufficio prima e della Commissione tributaria regionale poi con conseguente contrasto al principio costituzionale della capacità contributiva sancito dall’Art. 53 della Costituzione. La Commissione tributaria regionale aveva errato nell’applicare la norma di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad un libero professionista avvocato, non considerando la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Ed invero, questa Corte ha già precisato che « In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari
di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti » (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1519; Cass., 16 novembre 2018, n. 29572; Cass., 2 febbraio 2021, n., 2240; Cass., 19 agosto 2022, n. 24998).
1.3 Anche di recente questa Corte, ha ritenuto che « La presunzione legale in oggetto si articola secondo due diverse modalità, distintamente previste nella prima e nella seconda parte, secondo periodo, comma primo del citato art. 32: a) i “dati ed elementi” attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 ( persone fisiche, titolari di reddito determinato in base alle scritture contabili, redditi di soggetti diversi dalle persone fisiche, redditi accertati d’ufficio); b) la presunzione legale secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo di tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili (con la correzione apportata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 228 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo). Mentre l’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di
maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia adempiendo l’onere di dimostrare che ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. (Cass., 16 novembre 2018, n. 29572; Cass., 9 agosto 2018, n. 16697; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1519)» (Cass., 3 marzo 2023, n. 6427, in motivazione).
1.4 Ed infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/2014 depositata il 6 ottobre 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2, secondo periodo del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1) della legge 30 dicembre 2014 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-legge finanziaria 2005) limitatamente alle parole «o compensi» e come si ricava dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che la Corte ha ritenuto la norma irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.
1.5 Dunque, la giurisprudenza di questa Suprema Corte è ormai costante nell’affermare, che « resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti » (cfr.
Cass., 30 marzo 2018, n. 7951; Cass., 26 settembre 2018, n. 22931 e, più di recente, Cass., 4 aprile 2024, n. 8905).
1.6 In ragione di siffatto tenore letterale, l’eliminazione del riferimento ai «compensi» afferisce espressamente soltanto ai prelevamenti dei professionisti o più in RAGIONE_SOCIALE dei lavoratori autonomi, e non anche ai versamenti ingiustificati, per i quali versamenti, dunque, sopravvive la presunzione di maggior reddito ( nel caso di specie, si legge a pag. 3 del ricorso per cassazione, che il rilievo n. 3 riguardava compensi non dichiarati a fronte di operazioni di versamento non giustificate pari ad euro 386.209,00 ).
Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto infondata la doglianza del contribuente sulla violazione dell’art. 53 Cost. non avendo l’Ufficio fiscale preso in considerazione la parte dei costi occorrenti per la determinazione dei ricavi affermando che la stessa avrebbe potuto essere considerata se l’Ufficio avesse applicato la presunzione legale di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 , mentre l’Ufficio aveva agito in regime di presunzione, costringendo il contribuente ad una ricostruzione dei movimenti bancari diabolica.
2.1 Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
2.2 E’ in primo luogo inammissibile , deducendo la parte ricorrente il vizio di insufficiente motivazione della sentenza, ormai espunto dal sistema per effetto RAGIONE_SOCIALE riforma del n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 54 del decreto legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n., 134/2012, nemmeno risultando prospettato il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Questa Corte ha precisato che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., operata con l’art. 54 del decreto
legge n. 83/2012, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., 9 marzo 2023, n. 6986, in motivazione).
2.3 E’ in secondo luogo, inammissibile perché nell’esposizione del motivo non si ravvisa alcun riferimento a fatti controversi come indicati nell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.. In particolare, questa Corte ha chiarito che il denunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo per il giudizio (Cass., Sez. U., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053) e che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).
Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2020. La Commissione
tributaria regionale aveva legittimato l’ammissione del deposito del p.v.c. sul presupposto, non provato, che in sede di primo grado ci fosse stato un errato deposito della documentazione al momento della costituzione in giudizio, mentre agli atti di causa non vi era il p.v.c. e, pertanto, l’Ufficio non aveva assolto all’onere della prova. I giudici di secondo grado, senza minimamente motivare sul punto, avevano di fatto rimesso nei termini l’Ufficio, senza peraltro analizzare le contestazioni mosse dal contribuente sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato che si era limitato a ricalcare pedissequamente e acriticamente il p.v.c. senza alcuna autonoma valutazione dell’Ente impositore .
3.1 Anche questa censura è inammissibile, in quanto, in relazione al denunciato vizio motivazionale, il ricorrente ancora una volta fa riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di «insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione») non più riconducibile ad alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall’art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis ), atteso che, come già detto, tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l’esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, qui, invece, rimasti assolutamente inosservati (Cass., 29 luglio 2011, n. 16655; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29883).
3.2 Il motivo è pure inammissibile perché non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata che ha ritenuta fondata l’ipotesi rappresentata dall’Ufficio di «disguido» in ordine alla mancata produzione dei p.v.c. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), che, alla pagina 9 del controricorso, emerge avere avuto causa dalla « errata
formazione del fascicolo processuale dovuta al trasferimento della causa a diversa sezione » (circostanza del tutto trascurata dal ricorrente).
3.3 Va, in ultimo, richiamato il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui « Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale » (Cass., Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792).
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 2 luglio 2024.