Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27676 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
IRPEF
–
incongruenza tra
movimenti
bancari
e
dichiarazione dei redditi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23676/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 3476/2023, depositata in data 13 aprile 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
L’ RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME un avviso di accertamento, per l’anno 2014, emesso a seguito di controllo tra i versamenti effettuati sui conti correnti del contribuente e la dichiarazione dei redditi. Dal controllo emergeva una discrasia tale da recuperare maggiori imposte (IRPEF, IRAP ed IVA) per complessivi Euro 171.513,98.
NOME COGNOME impugnava l’avviso innanzi alla CTP di Palermo, che rigettava il ricorso.
Interposto gravame (affidato a dieci motivi) dal contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia confermava la sentenza gravata rilevando, per quanto qui rilevi, in sede di esame del terzo motivo di appello, che « il contribuente non ha offerto una prova analitica a supporto della propria allegazione per superare la presunzione di legge con la dimostrazione della provenienza di ogni singola provvista non imponibile sulla base della quale aveva effettuato ciascun versamento, non potendo ritenersi idoneo a provare in maniera certa la non imponibilità dei versamenti di vario importo il riferimento cumulativo ad una pluralità di prelevamenti e giroconti di altrettanto vario importo, né a provare la natura non reddituale e la non imponibilità di un singolo un versamento il riferimento generico a più prelevamenti precedenti di diverso ammontare, perché nulla esclude che prelevamenti effettuati su un conto o sullo stesso conto siano stati destinati ad altro scopo e che i successivi versamenti abbiano un’origine diversa ed imponibile ».
Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi. L ‘Ufficio ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione il contribuente deduce la « violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 36 del d.lgs. 546/1992. (art. 360 comma 1 n. 4 cpc)». Lamenta, in particolare, l’omessa pronuncia, da parte della CGT di secondo grado, sul terzo motivo di appello, con particolare riferimento ai dedotti (e provati) giroconti tracciati da un proprio conto ad un altro, idonei a giustificare i versamenti conte stati dall’Ufficio.
Il motivo è infondato. Invero, ricorre la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un’eccezione ritualmente proposte .
Nella specie, il giudice di secondo grado ha pronunciato sul motivo di appello (il terzo) relativo (anche) alla giustificazione dei versamenti in virtù di precedenti prelevamenti, operazioni effettuate tra diversi conti correnti intestati al contribuente (giroconti).
Nella motivazione ( supra riportata) vi è, infatti, l’espresso riferimento ai giroconti che nella prospettazione del contribuente dovrebbero giustificare i versamenti posti dall’Ufficio a base della rideterminazione del reddito; nessuna violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. sussiste, quindi, nella specie.
Con il secondo strumento di impugnazione il contribuente lamenta la «violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 32 del d.p.r. 600/1973. (art. 360 comma 1 n 4 cpc)», atteso che la CGT della Sicilia avrebbe ‘sibillinamente’ rigettato il terzo motivo di appello fornendo una motivazione del tutto apparente sulla giustificazione dei giroconti tracciati.
Il motivo è infondato.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo,
segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di conoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 1/3/2022, n. 6626; Cass. 25/9/2018, n. 22598). Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053).
Nella specie non sussiste il dedotto vizio, giacché la CGT siciliana ha argomentato il rigetto del terzo motivo di appello, anche con riferimento ai giroconti, con la motivazione supra riportata, che si appalesa sicuramente congrua; dopo aver riportato il motivo di appello (terzo, insieme al quinto), la CGT, infatti, ha indicato le ragioni del proprio convincimento ritenendo, sulla base della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, non superata la presunzione di legge sa ncita dall’art. 32 t.u.i. r., per effetto di prelevamenti e giroconti di vario importo.
In base alle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro
tempore , RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024.