Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21561 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21561 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 2451/2024 proposto da:
Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
PEC: EMAIL
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME (EMAIL, per procura speciale allegata al controricorso.
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO n. 746/2023, depositata in data 28 luglio 2023, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, decidendo in sede di rinvio, giusta ordinanza n. 15422/21 del l’8 marzo 2021 , ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso l’accertamento societario e d aveva accolto il ricorso personale di NOME COGNOME avente ad oggetto l’ avviso di accertamento con il quale era stato rettificata la dichiarazione IRPEF, per l’anno 2005 , per presunto incasso di utili fuori bilancio, in quanto socio unico della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della quale era stata effettuata una verifica fiscale che aveva contestato l’indeducibilità di alcuni costi .
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto che:
-) la Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio aveva affermato che: « L’accertamento nei confronti del socio, quindi, è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest’ultimo unicamente il presupposto di fatto ma non condizione dell’accertamento nei confronti del socio stesso… »;
-) ciò significava unicamente che non si poteva dire che l’Ufficio a vesse errato nel notificare l’accertamento alla Minto sulla base della presunzione di aver incassato utili fuori bilancio dalla RAGIONE_SOCIALE a ristretta base sociale e che era necessario, per effettuare il ribaltamento sulla socia, il «presupposto di fatto» che le somme contestate alla società (per indeducibilità di alcuni costi e per il richiesto
rimborso IVA) fossero state effettivamente e definitivamente accertate;
-) sulla base della documentazione in atti, doveva osservarsi che: a) l’avviso di accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE era stato notificato a COGNOME nella sua qualità di legale rappresentante, l’8 settembre 2010, mentre la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 4 settembre 2009; b) l’Ufficio aveva affermato che tale atto impositivo era divenuto definitivo perché non impugnato, ma ciò non corrispondeva al vero, poiché la notifica di cui sopra era stata effettuata in modo errato in quanto «di fatto» la società al momento della notifica non era più esistente; c) quanto sopra del resto era stato espressamente considerato sia nella sentenza di primo grado della CTP di Venezia (« E’ fuor di dubbio che l’avviso emesso nei confronti della società sia affetto da vizio radicale ed insanabile (che ne determina non tanto la nullità, quanto l’inesistenza) per la carenza di soggettività giuridica in capo alla destinataria ») sia nella sentenza d’appello ( « … su tale punto la decisione deve essere integralmente confermata. … »); d) quindi né i costi della RAGIONE_SOCIALE ritenuti indeducibili erano stati correttamente e definitivamente accertati, né il rimborso IVA richiesto dalla società quando era già cancellata era mai stato erogato, per cui «di fatto» l’Ufficio non aveva in alcun modo dimostrato l’esistenza degli utili extra bilancio imputati per ribaltamento alla socia COGNOME NOME;
-) quindi, come aveva rilevato il Procuratore Generale della Cassazione nella sua relazione relativa alla questione in esame, « … In ogni caso, considerata … la nullità dell’avviso di accertamento della società, si deve rilevare la conseguente inesistenza, a cascata, del debito personale gravante sulla cessata socia unica ».
L’ Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo, cui resiste NOME con controricorso e memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo ed unico motivo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.). La sentenza impugnata era manifestamente erronea, in quanto emessa in palese contrasto con il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, principio che era rigorosamente vincolante nel giudizio di rinvio (« legittimamente ha operato l’Ufficio azionando l’autonoma pretesa tributaria correlata ad un maggior reddito di partecipazione conseguito dalla socia unica, non avendo dato esiti l’accertamento emesso nei confronti della società, per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese. L’accertamento nei confronti del socio, quindi, è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest’ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non condizione dell’accertamento nei confronti del socio stesso. Il socio, nel procedimento che lo riguarda, può, infatti, confutare non solo l’avvenuta distribuzione degli utili in nero, ma finanche la stessa ricorrenza della loro formazione in capo alla società »). Ebbene, con l’impugnata sentenza il Giudice del rinvio dopo avere affermato che era necessario accertare che le somme contestate alla società (per indeducibilità di alcuni costi e per il rimborso IVA richiesto) fossero state effettivamente e definitivamente accertate, si era posto in contrasto con quanto aveva affermato la Suprema Corte di Cassazione, evidenziando che la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio doveva trarre origine da un accertamento definitivo nei confronti della società ed aveva finito per trattare l’accertamento nei confronti della società come condizione giuridica (o presupposto di diritto che dir si voglia), e non mero
presupposto di fatto dell’accertamento nei confronti del socio. Il Giudice del rinvio, dunque, in modo del tutto contrario a quanto stabilito dalla Cassazione: 1) dapprima aveva ribadito come l’accertamento nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE fosse nullo per vizio di notifica, fatto questo ormai incontestato per essere intervenuto il giudicato della Cassazione; 2) aveva poi affermato che né i costi della RAGIONE_SOCIALE ritenuti indeducibili erano stati correttamente e definitivamente accertati, né il rimborso IVA richiesto dalla società quando era già cancellata era mai stato erogato, per cui «di fatto» l’Ufficio non aveva in alcun modo dimostrato l’esistenza degli utili extra bilancio imputati per ribaltamento alla socia COGNOME NOMECOGNOME con ciò incorrendo nuovamente nell’erronea applicazione della legge, per come interpretata dall ‘ ordinanza della Cassazione, avendo considerato l’accertamento nei confronti della società come presupposto di diritto, anziché di fatto.
1.1 Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità per violazione del divieto di formulare gravame in caso di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter , quinto comma, cod. proc. civ.. Ed invero la previsione di cui all’art. 348 ter , quinto comma, cod. proc. civ. esclude che possa essere impugnata ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata (Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562), censura di omesso esame di fatto decisivo che non è stata formulata in questa sede, con conseguente insussistenza anche dell’obbligo di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello.
1.2 Va precisato, inoltre, che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede,
avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata (cfr. Cass., 30 aprile 2018, n. 10320).
1.3 Ciò posto, nel caso in esame, il vizio denunciato è quello di violazione di legge e l’Agenzia ricorrente, nel rispetto del principio di specificità dei motivi, ha indicato per quali aspetti la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con le norme di legge indicate, esaminando il contenuto precettivo delle norme richiamate e raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
1.4 Il motivo è, poi, ammissibile, in quanto, diversamente da quanto affermato dalla controricorrente, la censura non sollecita una rivalutazione dei fatti, ma deduce una violazione di legge, nel rispetto, per quanto già rilevato, del principio di specificità.
Il motivo, ammissibile, è fondato.
2.1 E’ principio consolidato di questa Corte che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29879; Cass., 14 gennaio 2020, n. 448) e che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura, dunque, non già come atto di impugnazione, ma come attività d’impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (Cass., 20 dicembre 2022, n. 37200; Cass., 8 novembre 2013, n. 25244).
2.2 Inoltre, nel giudizio di rinvio, il quale, come già detto, è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal
giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass., 10 agosto 2023, n. 24357).
2.3 Parimenti consolidato è il principio secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi , oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass., 15 giugno 2023, n. 17240; Cass., sez. U., 21 marzo 2023, n. 8147; Cass., 14 gennaio 2020, n. 448, citata; Cass., 7 agosto 2014, n. 17790).
2.4 Inoltre, nel giudizio di rinvio è precluso qualsiasi esame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, non solo in ordine ai pretesi errores in iudicando commessi dal giudice a quo , relativi al diritto sostanziale, ma anche con riferimento alle violazioni di norme processuali che si assumono
poste in essere dal giudice di merito, tutte le volte in cui il principio di diritto sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenza processuale (Cass., 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., 29 settembre 2014, n. 20474; Cass., Sez. U., 3 luglio 2009, n. 15602).
2.5 La sentenza di cassazione, poi, vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto, i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il «thema decidendum», prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione (Cass., 14 gennaio 2019, n. 636; Cass., 13 luglio 2006, n. 15952; Cass., 16 agosto 2001, n. 11144).
2.6 Tanto premesso, questa Corte, nell’ordinanza di rinvio n. 15422 dell’8 marzo 2021, ha accolto l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate affermando, innanzi tutto, che nella vicenda in esame, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, non era applicabile la responsabilità sussidiaria di cui all’art. 2945 c.c., ove, invece, soccorrevano i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di rapporti tra società di capitali a ristretta base partecipativa. Dunque, era legittima la pretesa azionata dall’ufficio fiscale nei confronti dell’ex socio della società cancellata, considerato che, con specifico riferimento al tema della mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione, l’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non escludeva l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e ha, poi, statuito: « Ed invero, in tema di accertamento per le imposte dirette sui redditi conseguiti dalla società di capitali a ristretta base sociale opera la
presunzione di distribuzione di eventuali utili extracontabili accertati a carico della società secondo cui i redditi realizzati in nero si presumono distribuiti tra i soci, fatta salva, per questi ultimi, la dimostrazione che siffatta distribuzione, non vi sia stata, nonché che i maggiori ricavi accertati nei confronti della società non abbiano formato oggetto di distribuzione in loro favore ma siano stati accantonati dalla società ovvero dalla medesima reinvestiti. In tale ipotesi, dunque, legittimamente ha operato l’Ufficio azionando l’autonoma pretesa tributaria correlata ad un maggior reddito di partecipazione conseguito dalla socia unica, non avendo dato esiti l’accertamento emesso nei confronti della società, per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese. L’accertamento nei confronti del socio, quindi, è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest’ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non condizione dell’accertamento nei confronti del socio stesso. Il socio, nel procedimento che lo riguarda, può, infatti, confutare non solo l’avvenuta distribuzione degli utili in nero, ma finanche la stessa ricorrenza della loro formazione in capo alla società (cfr., ex multis, Cass., 19/12/2019, n. 33976; Cass., 11/08/2020, n. 16913). In conclusione, operando la presunzione di attribuzione alla socia unica, NOME COGNOME, degli utili extra bilancio della società a ristretta base sociale, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, perché proceda ad un nuovo esame della controversia» (cfr. pagine 4 e 5 dell’ordinanza n. 15422 dell’8 marzo 2021).
2.7 È evidente, dunque, che la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, in sede di rinvio, sul presupposto, affermato nell’ordinanza di rinvio, che la vicenda in esame doveva essere ricondotta ai principi statuiti in tema di rapporti tra società di capitali a ristretta base partecipativa (e non già nell’alveo normativo di cui all’art. 2495 c.c.) doveva accertare se NOME avesse fornito elementi probatori
utili a superare la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extrabilancio prodotti dalla società di capitale a ristretta base azionaria. Ed invero, questa Corte, anche di recente, ha affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, anche ricorrendo alla prova presuntiva, che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest’ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto (cfr. Cass., 29 luglio 2024, n. 21158), verifica, che, come correttamente rilevato dal l’Agenzia ricorrente non è stata affatto operata dal giudice di merito. Si trattava, certamente, in ragione dell’interpretazione del dictum di legittimità, che è stato disatteso dal giudice del rinvio, di un accertamento, quello circa il superamento della presunzione di distribuzione degli utili pro quota , con onere probatorio a carico di NOME COGNOME che restava pienamente devoluto al giudice del rinvio, che, tuttavia, non ha ottemperato al compito spettantegli. 3. Mette conto rilevare, in ultimo, che sebbene la giurisprudenza di questa Corte ritenga che tra la società di capitali e il socio che ricevano, la prima, un avviso di accertamento di maggiori utili extrabilancio conseguiti e, il secondo, un avviso di ricevimento di maggiori utili a lui distribuiti pro quota , non ricorra un caso di litisconsorzio necessario, si ammette tuttavia un rapporto di dipendenza tra le sorti dell’avviso di accertamento a carico della società e quello emesso a carico del socio, con la conseguenza che il giudicato nei confronti della società (o comunque l’irrevocabilità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società) non può non spiegare effetti riflessi nei confronti del socio (con riferimento agli effetti riflessi sul socio del
giudicato nei confronti della società e alla necessità di coordinamento, tramite la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio avviato dal socio e quello avviato dalla società, cfr. Cass., 15 marzo 2022, n. 8480, in motivazione; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1574) e che, tuttavia, secondo questa Corte « Il giudicato interno si forma solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un’astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all’attribuzione del bene controverso» (Cass., 30 giugno 2022, n. 20951; Cass., 17 settembre 2008, n. 23747; Cass., 23 agosto 2007, n. 17935), con la conseguenza che la violazione del giudicato interno si verifica quando la sentenza si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e che tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (Cass. 17 luglio 2002, n. 10386; Cass, 28 giugno 2010, n. 15411).
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2025.