Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16733 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16733 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato – controricorrente –
Avverso la sentenza della CTR del Lazio, n. 5473/16/21 depositata il primo dicembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La contribuente impugnava avviso di accertamento emesso in relazione all’anno d’imposta 2011 con cui venivano recuperate a tassazione somme non dichiarate costituite da utili accertati in capo alla RAGIONE_SOCIALE di cui la stessa era socia al 50 %, dalla stessa società a sua volta non dichiarati.
La CTP respingeva il ricorso non ritenendo che il pieno controllo del socio di una società a ristretta base azionaria fosse superabile dall’allegazione della affermata negligenza del professionista
Tributi- DOPPIA CONFORME
incaricato della tenuta della contabilità, e la CTR confermava la decisione.
La contribuente propone quindi ricorso in cassazione affidato a un motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
Da ultimo la ricorrente ha depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo costituito dal verbale dell’assemblea della società, in cui il legale rappresentante dava atto dell’estraneità della ricorrente dalla gestione sociale, nonché dal fatto di essere essa dipendente di altra società.
Le due decisioni di merito giungono alla medesima conclusione di merito basata sulla (nel primo grado implicita, nel secondo esplicita) conclusione circa il mancato superamento della presunzione di coinvolgimento della socia di una società a ristretta base azionaria circa la gestione sociale, a mezzo dell’allegata negligenza da parte del professionista incaricato della tenuta della contabilità.
Evidente il ricorrere dei presupposti di inammissibilità ai sensi dell’art. 348 -bis cod. proc. civ., ratione temporis vigente, quanto agli elementi presenti in giudizio.
Peraltro, parte ricorrente allega di aver prodotto il verbale suddetto solo in grado d’appello, per cui sul punto non potrebbe essersi formata la ‘doppia conformità’.
Il motivo è però infondato, sia perché la CTR ha svolto un esame della documentazione prodotta, fornendone un giudizio di ‘inidoneità’, per cui in radice deve escludersi la sussistenza dell’omissione in parola (né certo a diverse conclusioni si può giungere in quanto il suddetto verbale non risulta citato nella sentenza, dal momento che questa non deve contenere un elenco di tutti gli elementi probatori presenti in atto), sia poi per la stessa astratta non decisività dell’elemento indicato, in quanto dallo stesso
relativo contenuto si ricava, peraltro a dire dell’altro socio al 50 %, un disinteresse alla gestione attiva, e non certo quell’estraneità alla stessa vita sociale ed al relativo controllo e informazione che soli possono costituire presupposti per il superamento della presunzione in parola, né tantomeno dimostrano o tentano di dimostrare la mancata distribuzione o il reimpiego degli utili.
Al postutto il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025