Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1816 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1816 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
Oggetto : Società di capitali a ristretta base – Avviso di accertamento societario notificato a società estinta – Presunzione di distribuzione degli utili ai soci -Revocazione – Rinvio a nuovo ruolo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sui ricorsi iscritti al n. 16086/2017 R.G. proposti da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO di Cesana;
-ricorrente –
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO di Cesana;
-ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dal l’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente-
ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 8494/06/2016, depositata in data 15 dicembre 2016;
sul ricorso iscritto al n. 29153/2019 R.G. proposti da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO di Cesana;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1039/07/2019, depositata in data 25 febbraio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a gli odierni ricorrenti gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, con i quali veniva loro imputato, nella veste di soci al 33% RAGIONE_SOCIALE quote della società RAGIONE_SOCIALE, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 20 08, reddito di capitale ex art. 47, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli atti impositivi traevano origine dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base, per maggior reddito non dichiarato pari ad Euro 850.000,00, considerato quale utile extracontabile oggetto di distribuzione a favore dei soci.
I contribuenti impugnavano gli atti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, deducendo: a) la nullità degli atti perché l’avviso societario era stato emesso quando l’ente era già stato cancellato dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e, pertanto, doveva ritenersi inesistente; b) l’erronea ripartizione tra i soci degli utili, nella misura del 33% in luogo del 10%.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE sostenendo la legittimità del suo operato.
La CTP di Roma rigettava il ricorso confermando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio e la responsabilità dei soci per i debiti tributari della società, una volta estinta. Rilevava,
infine, che la partecipazione nella misura inferiore del 10% non trovava riscontro nella documentazione prodotta dalle parti.
I contribuenti proponevano distinti appelli innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio deducendo il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza e riproponendo le censure già sollevate in primo grado.
Resisteva l’Ufficio contestando l e impugnazioni e ribadendo la legittimità del proprio operato.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, riuniti gli appelli, confermava la sentenza di primo grado: dopo aver premesso che l’avviso societario era stato notificato in data successiva alla cancellazione dell’ente al legale rappresentante, nelle more deceduto, e doveva ritenersi, perciò, nullo, rilevava che lo stesso non risultava notificato ai soci ma allegato agli avvisi di accertamento personali dei soci; di qui la legittimità di questi ultimi, fondati sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società a ristretta base, presunzione non superata dagli appellanti. Inoltre, riteneva corretta l’esclusione della limitazione della tassazione al 40% della base imponibile, ed infondata la tesi, comunque non riproposta nei motivi di appello, della erronea ripartizione RAGIONE_SOCIALE quote societarie. Riteneva, infine, l’inammissibilità, per genericità, del motivo relativo alla mancata considerazione dei costi sostenuti dalla società a fronte dei ricavi accertati.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale hanno proposto ricorso per cassazione NOME (affidandosi a sei motivi) sia, successivamente, l’altro contribuente (affidandosi a sei motivi). L’Ufficio ha, altresì, depositato due controricorsi (per contestare gli avversi ricorsi) contenenti ricorsi incidentali condizionati, affidati ad un unico motivo. Il giudizio fu iscritto al n.r.g. 16086/2017.
NOME COGNOME nelle more propose, altresì, domanda di revocazione avverso la sentenza della CTR, affidandosi a 4 motivi,
due ai sensi del n. 4 dell’ art. 395 c.p.c ., uno ai sensi del n. 3 e l’ultimo ai sensi del n. 2 della citata norma.
La CTR dichiarò inammissibile la revocazione poiché carente di domanda (e motivi) con riguardo alla eventuale fase rescissoria.
Avverso detta decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Ufficio resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso. Il giudizio è stato iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO2019.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 9 gennaio 2026.
Il contribuente COGNOME ha depositato (due volte) la medesima memoria ex art. 380bis1 c.p.c. nel fascicolo n. 16086/2017.
Considerato che
Deve preliminarmente procedersi alla riunione dei due ricorsi in simultaneus processus , ai sensi dell’art. 274 c.p.c., in quanto il n. 29153/2019 ha ad oggetto la sentenza pronunciata sul ricorso per revocazione ex art. 395 n. 2, 3 e 4 c.p.c. della sentenza d’appello oggetto del ricorso n. 16086/2017.
Ancora in via preliminare il ricorso successivo proposto da NOME COGNOME in seno al giudizio n. 16086/2017 va qualificato come incidentale.
Ciò posto, con il primo motivo del ricorso rubricato al n.r.g. 29153/2019 la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., la «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 345 COMMA 3 C.P.C., DELL’ART. 222 c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti».
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 65 DEL D.LGS 546/1992, erronea e falsa applicazione degli artt. 24 e 65 e degli artt. 221 e 222 c.p.c.».
I ricorsi proposti dai contribuenti e rubricati al n.r.g. 16086/2017 sono affidati parzialmente agli stessi motivi (i primi quattro ed il sesto).
Con il primo motivo deduc ono, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 345 COMMA 3 C.P.C., DELL’ART. 2495 C.C., ART. 21 -SEPTIES L. 241/1990, ART. 112 C.P.C., ART. 39, PRIMO COMMA LETT. ‘D’ D.P.R. 600/1973, ART. 7 L., 27/07/2000 n° 212 STATUTO DEL CONTRIBUENTE. Carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla possibilità per l’Ufficio di emettere un atto di accertamento ai soci sul principio della ristretta base societaria a fronte della inesistenza dell’atto emesso nei confro nti della società in quanto estinta».
Con il secondo motivo lamentano, sempre con riferimento all’articolo 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE A LL’ ART. 39, PRIMO COMMA LETT. ‘D’ D.P.R. 600/1973. Omessa ed erronea motivazione della sussistenza dei requisiti di ristrettezza della base societaria».
Con il terzo motivo i contribuenti lamentano, ancora riguardo all’articolo 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 2727 c.c. , ART. 53 COST., ART 39, PRIMO COMMA LETT. ‘D’ D.P.R. 600/197 3, ART. 324 C.P.C., ART. 2909 C.C.». Sostengono che il giudicato interno formatosi o, recte , in via di formazione, sulla nullità dell’avviso di accertamento societario elimini il presupposto degli accertamenti nei confronti dei soci sia sotto il profilo della determinazione dei ricavi contestati sia sotto il profilo della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
7 . Con il quarto motivo deducono, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE A LL’ART. 47 E 59 D.P.R. 917/1986. Nullità dell’atto per erronea tassazione degli utili di
partecipazione» per avere la CTR erroneamente escluso la tassazione, nella specie, degli utili nella minore misura del 40% (come previsto dall’art. 59 cit.) sol perché la società non aveva provveduto al pagamento dell’imposta sul reddito su di essa gravante.
Con il sesto motivo (l’ultimo comune) i ricorrenti deducono, sempre sotto il profilo dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE A LL’ART. 31 DEL D.LGS 546/1992, ART. 24 COST., ARTT 101 (‘principio del contraddittorio’) E 156, comma 2 (‘rilevanza della nullità’), c.p.c., ART. 1, comma 2, del D.LGS. n. 546 del 1992 . Omessa comunicazione dell’Avviso di trattazione ». Lamentano che l’avviso di trattazione del ricorso non sarebbe stato comunicato in violazione dell’art. 31 d.lgs. 546/1992; di qui, la nullità della sentenza.
Con il quinto motivo la contribuente lamenta, ancora sotto il profilo dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE A LL’ART. 2697 C.C.. Erronea motivazione della sentenza in relazione alla prova fornita dal contribuente in ordine alla proprietà RAGIONE_SOCIALE quote sociali» per avere la CTR erroneamente, da un lato, affermato che i ricorrenti non aveva riproposto la relativa questione con gli atti di appello e, dall’altro, attribuito valore probatorio alla vi sura camerale, senza considerare l’atto notarile di scioglimento della compagine sociale.
10. Con il quinto motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE A LL’ART. 60 lett ‘a’ D.P.R. 600/1973, ALL’ART. 57 del D.P.R. n. 633/72, AGLII ARTT. 3 E 4 DELLA L. 890/1982. Decadenza dell’Ufficio dal diritto impositivo». Da un lato, sostiene che la CTR avrebbe errato nel ritenere tempestivo l’avviso di accertamento in quanto spedito il 30 dicembre 2013, mentre in quella data fu compilata esclusivamente la relata di notificazione da parte del messo speciale. Dall’altro, eccepisce
l’inesistenza della notifica in quanto eseguita dal messo speciale, privo di poteri, poiché incaricato da un soggetto (NOME COGNOME) inserito nell’elenco dei dirigenti decaduti in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso dei contribuenti, l’Ufficio lamenta la «violazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 115 c.p.c. anche in riferimento all’art. 2945 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
Preliminarmente la Corte, constatata l’assenza dei fascicoli di ufficio dei precedenti gradi e rilevata la necessità di visionarli ai fini della decisione RAGIONE_SOCIALE doglianze esposte nel ricorso rubricato al n.r.g. 16086/2017 (in particolare, del sesto motivo), e considerato l’accesso solo parziale ai fascicoli nel PTT, dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, mandando la cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio di primo e secondo grado (del giudizio definito con la sentenza CTR Lazio n. 8494/06/2016).
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione del giudizio rubricato al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO a quello iscritto al n.r.g. 16086NUMERO_DOCUMENTO e rinvia a nuovo ruolo, onerando la cancelleria dell’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei pregressi gradi del giudizio definito con la sentenza CTR Lazio n. 8494/06/2016.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026. Il Presidente NOME COGNOME