Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1646 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1646 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5630/2020 R.G. proposto da : NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dal Prof. AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 156/2019, depositata il 16/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 /12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME, già socio della RAGIONE_SOCIALE, erano notificati tre avvisi di accertamento per maggiori IRPEF e addizionali, per gli anni dal 2010 al 2012. L’Ufficio presumeva la distribuzione al socio di utili della società, con recupero a tassazione degli importi di
euro 235.772,90, euro 414.888,33 ed euro 175.798,88. RAGIONE_SOCIALE, posta in liquidazione nel 2012, era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 12 agosto 2014.
Con la sentenza impugnata n. 156/2019 veniva riformata la decisione n. 464/2015 della CTP di Udine, rigettando i tre ricorsi del contribuente. Per la sentenza di primo grado la presunzione sulla distribuzione di utili extra sociali accertati in capo alla società a ristretta base sociale non era da sola sufficiente. Per il giudice d’appello , i ricorsi dovevano essere respinti. Non era dirimente, innanzitutto, che il bilancio di liquidazione non prevedesse la distribuzione di somme ai soci, perché nel bilancio finale di liquidazione non trovano ragionevolmente collocazione somme frutto di evasione. N ell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale , in secondo luogo, trova applicazione la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. Ritenuta operante la presunzione, sarebbe spettato al contribuente fornire la prova contraria che i maggiori ricavi dell’ente fossero stati accantonati o reinvestiti.
Il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi, rispetto al quale resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. Per il ricorrente, prendendo in esame solo le difese della parte appellata, la sentenza non fa riferimento ai motivi di appello, menzionati solo in modo generico. Il mero riferimento contenuto nella decisione al principio della ragione più liquida, rende impossibile individuare il thema decidendum. La questione
dell’interpretazione dell’art. 2495 c.c. era ricompresa fra le argomentazioni difensive del ricorrente non esaminate dal giudice di primo grado
Il motivo è infondato.
2.1 Per le Sezioni Unite la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. U., n. 8053 e 8054 del 2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convinc imento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).
2.2 Il ragionamento del giudice di appello è perfettamente comprensibile: è fondato sulla presunzione giurisprudenziale secondo cui i maggiori utili non dichiarati di una società di capitali a ristretta base sociale sono stati distribuiti al socio. Il lamentato
‘approccio inverso alla posizione RAGIONE_SOCIALE parti in causa’ della CTR potrebbe assumere rilevanza qualora il contribuente lamentasse l’esistenza di un vizio di ultrapetizione, per essersi il giudice pronunciato su questioni diverse da quelle fatte valere dall’RAGIONE_SOCIALE con i motivi di appello. Il riferimento all’art. 2495 c.c., che peraltro il ricorrente riconosce di aver preso in considerazione nelle proprie difese, non è nemmeno rilevante, poiché si discute della ripresa a tassazione a fini IRPEF di redditi distribuiti ai soci.
Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 2697 c.c. Secondo il ricorrente l’RAGIONE_SOCIALE, quale attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza della propria pretesa impositiva, provando la percezione del reddito extra contabile quale presupposto dell’imposta. Inoltre, il ricorrente deduce che il procedimento relativo alla maggiore IRES in capo alla società cancellata, procedimento che pacificamente costituisce il presupposto rispetto a quelli nei confronti del socio per maggiore IRPEF, è ancora sub iudice .
Anche il secondo motivo deve essere respinto.
4.1 A differenza del giudice di primo grado, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione della presunzione giurisprudenziale, che determina un ‘inversione dell’onere della prova, in tema di società di capitali a ristretta base sociale. Il principio -già applicato nei confronti dello stesso contribuente in altro procedimento con riferimento all’anno d’imposta 2009 (Cass. 15 2/2019) – mantiene valore anche dopo l’entrata in vigore del l’art. 7, comma 5 -bis , d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022 (Cass. 31878/2022, Cass. 12575/2024 e Cass. 18764/2024), che non comporta un ‘ inversione della normale ripartizione dell’onere della prova, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici. In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi nel caso di società di
capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova contraria, senza che ciò integri applicazione di una doppia presunzione. Non occorre che l’accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi RAGIONE_SOCIALE loro movimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass. 16913/2020). La prova contraria a carico dei soci può essere data non solo con la dimostrazione che i maggiori ricavi dell’ente siano stati accantonati o reinvestiti (Cass. 18032/2013, Cass. 29412/2017 e Cass. 32959/2018), documentando il percorso dei proventi sociali extracontabili, ma anche con quella che i maggiori ricavi non siano stati realizzati o che degli stessi si sia appropriato altro soggetto (Cass. 10004/2025).
4.2 Non è, inoltre, è dirimente la mancanza di un accertamento definitivo a carico della società, in quanto i maggiori ricavi della RAGIONE_SOCIALE per i periodi d’imposta 2009 -2012 sono stati oggetto del ricorso per cassazione n. 3787/2025 r.g. proposto da NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia n. 319/2024, depositata il 30/9/2024, trattato da questo collegio sempre nell’adunanza camerale 11/12/2025 e definito con il rigetto del ricorso. I maggiori ricavi della società sottratti all’erario per gli anni 2010 -2012 non sono ancora sub iudice ma oramai accertati da una sentenza passata in giudicato.
5. Il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 (euro 3.240,00 per fase di studio ed euro 2.360,00 per fase introduttiva), seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l egge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bi s, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’ 11/12/2025.
la Presidente NOME COGNOME