Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21089/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1214/2016 depositata il 11/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso a seguito di verifica esitata con PVC in data 18.10.2011 della Guardia di Finanza di Napoli, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’anno di imposta 2006, recuperava a tassazione ai fini IRPEF l’importo di euro 53.902,00, oltre sanzioni ed interessi, dovuto per l’omessa dichiarazione dei
redditi in presenza di maggiori utili non dichiarati dalla società RAGIONE_SOCIALE, qualificata come società a ristretta partecipazione, e distribuiti ai soci, tra cui il ricorrente, sotto forma di redditi da capitale non dichiarati.
Le ragioni del contribuente non erano apprezzate nei gradi di merito.
Avverso la sentenza della CTR in epigrafe NOME COGNOME ricorre con tre motivi e l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria difensiva ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 212/2000 e dell’art. 36 d.lgs. 546/92 -violazione dell’art. 12 co. 7 l. 212/2000, nullità assoluta dell’avviso di accertamento emesso “ante tempus”», articolando plurimi profili di critica.
1.1. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che l’avviso di accertamento sia stato motivato mediante rinvio acritico al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, in assenza di una autonoma valutazione da parte dell’Ufficio, rimanendo così eluso, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale, l’obbligo di motivazione degli atti.
1.2. La censura è infondata alla luce del consolidato orientamento della Corte, secondo il quale «in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che
l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio» (ex multis cfr. Cass. n. 32957 del 20/12/2018; Cass. n. 6524 del 09/03/2020; Cass. n. 18160 del 06/06/2022).
1.3. Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, va inoltre rilevato che, con orientamento al quale si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che «In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio “per relationem” alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21126 del 02/10/2020).
1.4. Il ricorrente eccepisce inoltre «l’apparente motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di seconde cure, in violazione dell’art. 36 D.Lgs 546/92, ha erroneamente valutato l’adeguatezza e la sufficienza della motivazione per relationem dell’atto impugnato».
1.5. La censura è infondata.
Va rammentato che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del
sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
1.6. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata emerge l’iter logico seguito dalla CTR, che ha ampiamente argomentato in ordine alla sufficienza della motivazione dell’atto impositivo (sentenza, p. 4).
1.7. Ancora, con il primo motivo di ricorso si eccepisce la nullità dell’avviso di accertamento per mancato rispetto, da parte dell’Ufficio, del termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica del PVC e l’emissione dell’atto impositivo, che il ricorrente afferma non essere stata esaminata dai giudici di appello.
1.8. La censura è inammissibile.
Il ricorrente (v. ricorso, p. 7) afferma di avere sollevato tale eccezione per la prima volta ‘in sede di appello’, allegando la tempestività della contestazione.
1.9. Va a tale riguardo ricordato che la disciplina processuale del giudizio tributario è caratterizzata dal divieto di “nova” in appello, in quanto giudizio di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente
dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado, onde in sede di gravame le parti non possono proporre nuove domande ed eccezioni, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.10. Orbene, come è stato osservato da questa Corte, «tale divieto riguarda, oltre alle domande, anche le eccezioni in senso tecnico, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale nel giudizio di impugnazione di cartella esattoriale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, da cui deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello» (Cass. n. 27562/2018; Cass. n. 34693/2022).
1.11. La censura è comunque infondata laddove deduce un profilo di violazione/falsa applicazione dell’art. 12 comma 7, l. 212/2000, non essendo neppure allegato che vi siano stati accessi presso la sede del contribuente.
1.12. Si osserva che, per costante orientamento di questa Corte «In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente» ( ex multis v. Cass. Sez. 6 – 5, n. 24793 del 05/11/2020).
1.13. Con riguardo alla presente fattispecie va ancora ricordato che «In materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali di accesso, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, purché le operazioni concluse costituiscano esercizio di attività ispettiva svolta dall’Amministrazione nei confronti del contribuente sottoposto a verifica e destinatario dell’accertamento, non applicandosi il medesimo termine con riferimento ad un p.v.c. redatto a conclusione dell’accesso presso una terza società che integri, rispetto al contribuente, un atto istruttorio “esterno” rispetto al procedimento accertativo che l’ha attinto direttamente» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18854 del 11/09/2020; Cass. n. 4726 del 15/02/2023).
La CTR ha accertato positivamente come l’accesso sia avvenuto nei confronti non del socio, ma della società, e, ancora, la violazione è denunciata con riferimento all’accertamento societario (v. pag. 10 ricorso), qui non impugnato.
Con il secondo strumento di impugnazione il ricorrente denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e art. 2729 del c.c., dell’art. 39, co. 1, dpr 600/73, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. – infondatezza della presunzione che ha ritenuto i versamenti dei soci alla società come derivanti da ricavi in evasione».
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata
abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055).
2.3. Peraltro, anche la selezione, tra gli indizi offerti dall’Amministrazione a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE pretese fiscali, di quelli reputati rilevanti rientra a pieno titolo nel meccanismo di operatività dell’art. 2729 cod. civ., il quale, nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell’art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione RAGIONE_SOCIALE prove dirette), si articola nei due momenti valutativi della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, volta a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e a conservare viceversa quelli che, presi singolarmente, rivestono i caratteri della precisione e gravità, e della successiva valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, oltreché dell’accertamento della loro idoneità alla prova presuntiva se considerati in combinazione tra loro (c.d. convergenza del molteplice), essendo erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (da ultimo Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9054; Cass. n. 9336/2023; v. anche Cass., Sez. 3, 09/03/2012 n. 3703).
2.4. Pertanto, come affermato da questa Corte, intanto può denunciarsi la violazione o falsa applicazione del ridetto art. 2729 cod. civ., in quanto il giudice di merito ne abbia contraddetto il disposto, affermando che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precisi e concordanti, ovvero abbia fondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e abbia dunque sussunto erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non siano, invece,
rispondenti a quei caratteri, competendo soltanto in tal caso alla Corte di cassazione controllare se la norma in esame sia stata applicata a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta o il giudice non sia incorso in errore nel considerare grave una presunzione che non lo sia sotto il profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi, al pari di quanto può accadere con riguardo al controllo della precisione e della concordanza (in questi termini, v. ex multis Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9054).
2.5. Se questo è il presupposto della violazione o errata applicazione dell’art. 2729 cod. civ., la deduzione del vizio, come già sostenuto da questa Corte, non può che estrinsecarsi nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione dei motivi per i quali il ragionamento del giudice di merito sia irrispettoso dei paradigmi della gravità, precisione e concordanza, risolvendosi altrimenti la critica al ragionamento presuntivo svolto, che si sostanzi nell’enunciazione di una diversa modalità della sua ricostruzione, nel suggerimento di un diverso apprezzamento della questio facti che si pone al di là della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., atteso che il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez., 1, 2/8/2016, n. 16056), e che la valutazione del compendio probatorio è preclusa a questa Corte, essendo riservata al giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 13/01/2020, n. 331; Cass.,04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013, n. 24679; Cass., 16/12/2011, n. 27197; Cass.,07/02/2004 n. 2357).
2.6. Ebbene, nella fattispecie, la CTR ha rilevato che «l’Ufficio anche mediante il legittimo richiamo al PVC redatto dalla GdF di Napoli, ha chiarito che l’omessa dichiarazione di utili extrabilancio distribuiti ai soci è scaturito dal controllo del sottoconto “soci /Finanziamenti, dal quale sono emersi nell’anno di imposta 2006 cospicui finanziamenti (per euro 799.873,00) alla società da parte dei soci mediante versamento di somme in contanti. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto fittizi i predetti conferimenti in quanto non giustificati dalla rispettiva situazione reddituale dei soci, tenuto anche conto dell’ammontare dei versamenti, della loro non tracciabilità e della mancata prova della provenienza del danaro contante conferito. L’Ufficio ha così rideterminato in euro 898.885,00 il reddito della società da quest’ultima inizialmente indicato in euro 99.012,00 ed ha poi contestato l’omessa dichiarazione, da parte del socio COGNOME NOME, di utili extrabilancio percepiti correlati alle imposte evase dalla RAGIONE_SOCIALE.».
2.7. Ancora, con specifico riferimento alla presunzione derivante dal disposto dell’art. 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973, i giudici di appello hanno evidenziato che «Nella fattispecie l’impugnato avviso di accertamento si è fondato su fatti noti e precisamente su dati rilevati dalla stessa contabilità aziendale. In particolare, dall’esame dei conti “soci c/finanziamento e “soci c/aumento capitale sociale” è risultato che i soci negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 hanno eseguito consistenti conferimenti
in contanti in favore della società e precisamente euro 799.873,86 nell’anno 2006, euro 426.000,00 nell’anno 2007, euro 103.000,00 nell’anno 200 ed euro 292.500,44 nell’anno 2009. L’entità dei conferimenti effettuati, la modalità di erogazione degli stessi (in contanti), la non tracciabilità dei versamenti, l’oggettiva incompatibilità dei conferimenti rispetto all’ammontare dei redditi dichiarati dai soci sono elementi che, complessivamente considerati, rappresentano una presunzione relativa ex art.39 comma 1 lett. d) DPR 600/1973, secondo cui le somme versate dai soci rappresentano ricavi non contabilizzati provenienti da operazioni non fatturate».
2.8. Infine, la CTR della Campania si è fatta carico dell’esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni dell’appellante, osservando come non avesse «assolto al predetto onere probatorio; in particolare, non è stato dimostrato il possesso da parte dei soci di una situazione reddituale idonea a giustificare i predetti versamenti. A tal fine, non è sicuramente convincente l’assunto difensivo secondo cui i soci avrebbero ricavato la provvista per il sopraindicato conferimento di euro 799.873,00 nel 2006 dalla ripartizione di utili per euro 293.467,24 effettuata nell’anno 2003, giacché trattasi di un importo riferito complessivamente a tutti i soci e comunque risalente a ben tre anni prima rispetto al periodo di imposta di cui trattasi, con conseguente inidoneità a giustificare il contestato conferimento. La parte appellante non ha fornito idonea prova documentale circa la legittima provenienza RAGIONE_SOCIALE predette somme, RAGIONE_SOCIALE quali non è stata trovata alcuna traccia sui conti correnti in termini sia di prelievi, sia di versamenti, né in contratti attestanti operazioni di incasso di corrispettivi in contanti.»
2.9. La disamina operata dai giudici di appello esclude la fondatezza della doglianza del contribuente la quale, ancorché proposta in termini di violazione di legge, si risolve in una istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice
inammissibile, in quanto tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148) e, nel caso di specie, ulteriormente inibita dal limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, espressamente eccepito dalla controricorrente e applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 10.02.2015.
2.10. Il motivo è comunque infondato laddove, richiamando il c.d. ‘divieto di presunzioni di doppio grado’, pare voler censurare la falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ.
2.11. Come affermato da questa Corte ( ex plurimis v. Cass. n. 20748 del 1/08/2019; Cass. n. 23860 del 29/10/2020; Cass. n. 27982 del 07/12/2020), la censura alla corretta applicazione, da parte del giudice a quo, dell’art. 2727 cod. civ., è infondata, laddove essa si sostanzia nella denuncia del contrasto della decisione impugnata con un principio, il cosiddetto «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena», la cui sussistenza nell’ordinamento è stata esclusa da questa Corte, secondo cui: «il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena»), spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché “gravi, precise e concordanti”, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea -in quanto, a sua volta adeguata -a
fondare l’accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 18915, n. 17166, n. 17165, n. 17164, n. 1289, n. 983 del 2015)».
2.12. È stato in particolare evidenziato che ‘In tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto “noto” attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto “ignorato”, il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l’equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass. n. 27982 del 07/12/2020).
Con il terzo strumento di impugnazione il ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, art. 39, 1 comma dpr 600/73 e art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3, c.p.c. – infondatezza della presunzione di distribuzione per ristretta base azionaria -assenza di elementi presuntivi ed indiziari».
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La sentenza impugnata si colloca nel solco del consolidato orientamento di questa Corte.
È infatti ius receptum che l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti ( ex plurimis , Cass. 20/12/2018, n. 32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412).
3.3. Comunque accertato, il maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa si presume distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell’assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata
solidarietà tra i soci (cfr. Cass., n. 24732/2022; Cass. 24/01/2019, n. 1947, Cass. 29/07/2016, n. 15824, Cass. 28/11/2014, n. 25271).
Per escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo» (cfr. Cass. Sez. 5, 1.9/12/2019, n. 33976; Cass. n. 37361/2022).
3.4. Va peraltro rilevato che il contribuente, con specifiche osservazioni contenute nella memoria difensiva ex art. 380.1 bis cod. proc. civ., ha invocato l’applicazione dell’art. 7, c. 5 bis d.lgs. 546/92, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022 e che dispone che «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni (…)».
3.5. A tale riguardo si ricorda, in via generale, che questa Corte ha recentemente affermato che «In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio,
l’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31878 del 27/10/2022).
3.6. Tanto precisato, si rileva che la CTR non si è limitata ad evocare in astratto l’orientamento giurisprudenziale più innanzi richiamato, che d’altronde si limita a registrare una ricorrente modalità di valutazione, in applicazione dei principi generali, degli elementi presuntivi che devono essere comunque esistenti nel caso di specie.
I giudici di appello hanno anzi positivamente valutato gli elementi presuntivi in atti, ricavandone coerenti conclusioni e, segnatamente, hanno rilevato che «nel caso di specie, il numero limitato di soci (COGNOME NOME, NOME e NOME più n. 2 società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, comunque riconducibili ai COGNOME) ed i vincoli familiari esistenti tra gli stessi non sono stati contestati dalla parte appellante. La predetta circostanza, sommata agli elementi probatori sopra specificati, rafforza la tesi dell’Ufficio e cioè la natura fittizia dei conferimenti in favore della società nell’anno 2006. Né appare convincente l’assunto dell’appellante circa l’assenza di un movente logico sotteso all’annotazione dei fittizi finanziamenti dei soci alla società, il cui motivo va invece trovato nell’esigenza di fornire una possibile giustificazione agli introiti provenienti da operazioni sociali non fatturate. Non può ravvisarsi alcuna violazione del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto la ristretta base sociale, gli stretti rapporti tra i soci ed il vincolo di reciproco controllo tra gli stessi sono ìl fatto noto da cui si fa discendere la presunzione semplice di illegittima distribuzione degli utili sociali».
3.7. Inoltre deve osservarsi, con riguardo alla peculiarità del caso di specie, ove la ristretta base sociale è stata ravvisata anche con riferimento a partecipazioni detenute tramite altre società, a loro volta ricondotte ai familiari, che «La presunzione dell’imputazione degli utili extrabilancio ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale non limita la sua efficacia l’ipotesi in cui la ristrettezza della compagine sociale si verifichi in un solo grado, quando cioè la società di capitale titolare dell’impresa ha soci in numero limitato, ma estende la sua efficacia anche al grado ulteriore cioè quando, per effetto della partecipazione alla società di capitali titolare dell’impresa di un’altra società di capitali, che sia a sua volta ristretta base sociale, la compagine sociale di secondo grado sia ancora caratterizzata dalla ristrettezza (Cass. n. 4861 del 23/02/2024; Cass. n. 13338 del 10/06/2009).
3.8. La disamina operata dalla C.T.R. esclude la fondatezza della doglianza del contribuente, la quale, ancorché proposta in termini di violazione di legge, si risolve in un’inammissibile istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024.