Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18851/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, residente in INDIRIZZO;
PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI IN SOCIETA’ DI CAPITALI A RISTRETTA BASE
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA -SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO n. 220/2016, depositata in data 28/1/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 13 settembre 2024;
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE accertò con avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno d’imposta 2005, a carico della società RAGIONE_SOCIALE, un maggior reddito d’impresa (pari ad euro 699.919) rispetto a quello dichiarato (pari ad euro 109.934) e notificò a NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ), in ragione della sua partecipazione alla società al 50% del capitale, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale accertò un reddito da capitale pari ad euro 158.773 quali utili non dichiarati.
Contro quest’ultimo avviso il contribuente propose ricorso, deducendo una serie di censure: inesistenza dei presupposti di legge, inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili, mancanza di definitività dell’avviso di accertamento a carico della società, carenza motivazionale dell’avviso di accertamento, violazione del divieto della doppia imposizione ed illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, che dedusse tra l’altro che all’avviso notificato al socio era stato allegato quello notificato alla società e che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati a carico di una società di capitali a ristretta base partecipativa è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità, la C.T.P. di Taranto accolse il ricorso ed annullò l’avviso di accertamento.
Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. della Puglia, sezione distaccata di Taranto, confermò la sentenza di primo grado, sulla base dell’argomentazione che, essendo stata anche in appello confermata la sentenza di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico della società, non essendovi prova del maggior reddito accertato a carico di quest’ultima (nelle more del giudizio tributario fallita), non poteva nemmeno esserci stata distribuzione di utili extracontabili a favore dell’odierno c ontribuente.
Avverso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.
Il contribuente, al quale il ricorso è stato notificato a mezzo posta anche all’indirizzo di residenza effettiva (INDIRIZZO) e con riferimento al quale la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza, è rimasto intimato.
Considerato che:
Innanzitutto deve darsi atto che la notifica dell’odierno ricorso è andata a buon fine.
Il ricorso, infatti, è stato notificato nel luogo in cui effettivamente risiedeva il contribuente, in Taranto alla INDIRIZZO, come da indagini esperite dall’Ufficio e come risulta anche dall’epigrafe della sentenza impugnata. La notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza, ed in atti è stato anche depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa in seguito al deposito presso l’ufficio postale della copia del ricorso, in assenza del destinatario.
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE si duole che la sentenza
impugnata è carente nella motivazione, perché, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha fatto esclusivamente riferimento alla circostanza che anche l’appello proposto contro la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui l’odierno contribuente era socio, era stato rigettato, sicché, venuta meno la pretesa tributaria nei confronti della società, sarebbe venuta necessariamente meno anche la ripresa fiscale nei confronti dell’odierno contribuente a tito lo di imposte sugli utili extracontabili presuntamente distribuiti.
Aggiunge l’RAGIONE_SOCIALE che la sentenza di appello favorevole alla società era stata impugnata per cassazione, con la conseguenza che, non essendo divenuto definitivo l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, quello notificato al socio non avrebbe potuto essere annullato sulla sola base della pronuncia della sentenza di appello favorevole alla società.
1.1. Il motivo è fondato.
La sentenza favorevole alla società che, secondo il percorso argomentativo della RAGIONE_SOCIALE, ha determinato la conferma in appello della sentenza favorevole al contribuente, era stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza d’appello favorevole alla società RAGIONE_SOCIALE, nelle more del giudizio dichiarata fallita, è stato definito ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 con decreto di estinzione n. 3482 del 2022.
L’estinzione del giudizio in cui era parte la società non si comunica al giudizio in cui è parte il socio contribuente, non vertendosi nel campo della solidarietà tributaria.
Ne consegue che, essendo stato reciso ogni nesso logico di pregiudizialità tra l’avviso di accertamento notificato alla società e quello notificato all’odierno socio contribuente e tra il giudizio
intrapreso dalla società (nelle more dichiarata fallita) e quello, odierno, intrapreso dal socio , l’appello a suo tempo proposto dall’Ufficio deve essere deciso prescindendo totalmente dal giudizio a suo tempo intrapreso dalla società, esaminando a tutto campo i motivi proposti dall’odierno contribuente contro l’avviso di accertamento a lui notificato, compresi quelli, ove proposti, relativi alla inesistenza dei maggiori redditi d’impresa oggetto della originaria pretesa fiscale nei confronti della società.
2.La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Taranto, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Taranto, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre 2024.