Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 893/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE incorporata nella RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura a margine del controricorso, ed
Presunzione di distribuzione di utili da RAGIONE_SOCIALE-Precedente contabilizzazione degli stessi come ricavi
elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente-
nonché
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
nonché
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 267/2016, depositata il 23 maggio 2016, non notificata; udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del 6 giugno 2025, del consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Isernia, emetteva un avviso di accertamento nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per l’anno di imposta 2008 contestandole l ‘ indebita deduzione di costi per euro 291.281,64 relativi a prestazioni rese alla società da parte della RAGIONE_SOCIALE, sua controllante, sulla base di un contratto stipulato con scrittura privata il 25/02/2000; i costi erano ritenuti indeducibili poiché non supportati da documentazione idonea a dimostrare l’effettività delle prestazioni, l’utilità e il vantaggio conseguito dalla controllata, e mancando pertanto i requisiti di certezza, congruità e inerenza.
In conseguenza di tale rettifica l’Agenzia delle entrate emetteva altro avviso di accertamento, sempre per l’anno 2008, in capo alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, socia della RAGIONE_SOCIALE per l’88%, accertando maggior reddito di impresa pari ad euro 127.446,00 derivante dai maggiori utili accertati a carico della RAGIONE_SOCIALE, da ritenersi distribuiti ai soci come reddito di capitale; emetteva altresì separati atti impositivi a carico di COGNOME Vincenzo, COGNOME e COGNOME NOME, soci della RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r.
Contro tale atto impositivo la società e i soci proponevano ricorso che la CTP di Isernia rigettava, sulla base di quanto sostenuto nella coeva sentenza che aveva respinto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello che la CTR accoglieva.
In particolare, i giudici del gravame rigettavano l’istanza di riunione al giudizio proposto dalla RAGIONE_SOCIALE già definito con precedente sentenza; evidenziavano inoltre la circostanza che l’ufficio non aveva mai contestato la realtà della scrittura privata del 25/02/2000 nè che le operazioni della RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE fossero oggettivamente inesistenti bensì l ‘ inesistenza di documentazione idonea a provare l’inerenza dei costi; evidenziavano poi che la somma corrisposta alla RAGIONE_SOCIALE era stata da quest’ultima contabilizzata come ricavo e aveva costituito parte dei dividendi redistribuiti poi dalla Cofin ai soci; pertanto si trattava di un disconoscimento di un costo che non soltanto la RAGIONE_SOCIALE aveva effettivamente sostenuto ma al quale corrispondeva un’entrata effettiva della Cofin e quindi una componente positiva del reddito di quest’ultima che la società aveva già contabilizzato e già sottoposto a imposizione; evidenziavano infine che il percorso a ritroso dei costi disconosciuti alla NOME era frutto di un ragionamento fittizio che veniva meno nella considerazione dell’intervenuto accoglimento da
parte della Commissione del coevo appello proposto dalla COGNOME, in tal modo chiarendosi che i costi ritenuti fittizi in realtà non erano stati tali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un motivo.
Resistono con separati controricorsi la RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME Vincenzo, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
L a causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 6 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la difesa erariale deduce la violazione dell’art. 163 t.u.i.r.; sotto un primo profilo deduce che la CTR abbia errato nel dare rilevanza alla contabilizzazione dei ricavi da parte della RAGIONE_SOCIALE; sotto un secondo profilo, laddove la CTR ha richiamato la coeva sentenza resa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, evidenzia che essa è stata oggetto di ricorso per cassazione, ove l’ufficio ha dedotto la nullità per difetto di motivazione.
La società e i soci hanno inteso eccepire il giudicato esterno loro favorevole formatosi sui ricorsi proposti da COGNOME e NOME COGNOME determinato rispettivamente dalle sentenze della CTR del Molise nn. 254/1/2016 e 256/1/2016 depositate in data 12/05/2016 e affoliate ai nn. 11 e 12 delle rispettive produzioni.
Manca però nelle sentenze prodotte nel fascicolo e riprodotte nel p.c.t. l ‘ attestazione del passaggio in giudicato, il che preclude la fondatezza dell ‘eccezione.
Infatti, nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per analogia legis , secondo la previsione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l’art. 124 disp. att. c.p.c., sicché
è necessario che il segretario della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione (Cass. 07/02/2019, n. 3621).
Inoltre, la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno (Cass. 28/12/2023, n. 32258).
Il ricorso va quindi esaminato rivelandosi però in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il primo profilo non configura infatti una concreta e specifica censura, in quanto, dopo una breve sintesi del contenuto della decisione, laddove ha ritenuto, con accertamento in fatto neanche censurato, che gli utili della RAGIONE_SOCIALE ribaltati con l’avviso di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE fossero già stati oggetto di imposizione in quanto ricavi da quest’ultima dichiarati in contabilità, si limita ad evidenziarne l’erroneità affermando , con una mera petizione di principio, che «se si esclude la sussistenza del costo in capo alla RAGIONE_SOCIALE– come sostenuto dall’ufficio- l’imposizione va a colpire legittimamente il reddito dei soci di quest’ultima quale utile distribuito, a nulla rilevando che la RAGIONE_SOCIALE abbia a suo tempo contabilizzato l’importo di euro 291.892,00 quale ricavo».
Occorre ribadire infatti che il motivo del ricorso per cassazione deve consistere in una esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione del giudice d’appello è errata (tra le tante Cass. 21/07/2020, n. 15517), nel caso di specie del tutto assente.
Il secondo profilo si limita invece ad evidenziare l’avvenuta proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza relativa alla RAGIONE_SOCIALE senza alcuna censura sulla motivazione per relationem operata dalla CTR e invero senza neanche compiutamente proporre in questa sede specifiche censure alla motivazione richiamata, che peraltro non viene neanche riprodotta o adeguatamente sintetizzata.
Peraltro, tale ricorso risulta definito con decreto di estinzione n. 31627/2023 del 14/11/2023 per la intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss., della legge n. 197 del 2022.
4. Il ricorso va quindi respinto.
Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
c ondanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore dei singoli controricorrenti, spese che liquida per ciascuno in euro 500,00 compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento dei compensi per spese forfettarie e accessori.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025.