Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4514 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4514  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
–  ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Prato;
–   intimata
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2322/18, depositata il 18  dicembre 2018, notificata  il 12 febbraio 2019
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’Agenzia notificava avvisi di accertamento di maggior reddito per gli anni 2010, 2011 e 2012, con conseguenti maggiori IRPEF, IRAP e IVA, e tanto sulla scorta di una comparazione fra le fatture d’acquisto  di  carburante  (gasolio)  e  l’incidenza  dello  stesso  sui ricavi, provvedendo quindi ad accertare il maggior introito in caso
Ragionamento presuntivo
di riscontro di incongruità del costo rispetto a quello ipotizzato sulla base dei parametri dettati dal RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 7 -sexies d. l. n. 5/2009. La società contribuente proponeva così ricorso che la CTP accoglieva. Adìta la CTR in sede d’appello, la stessa respingeva il gravame proposto dall’Agenzia. Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia con un RAGIONE_SOCIALE motivo. La contribuente è rimasta intimata nonostante la regolare notifica avvenuta in data 11 aprile 2019. L’Agenzia ha altresì depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
Con l’RAGIONE_SOCIALE motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, d.p.r. n. 600/73, e 54, d.p.r. n. 663/1972, osservandosi da parte dell’Agenzia come i giudici d’appello abbiano errato nel ritenere necessaria la sussistenza di inattendibilità formale della contabilità, l’incongruità dagli studi di settore e comunque l’assenza di gravità dell’elemento posto a fondamento della presunzione operata, in assenza di ulteriori riscontri, laddove, come noto, la presunzione semplice (od hominis ) può basarsi anche su un solo fatto.
1.2. Il motivo è fondato dal momento che il giudice d’appello ha effettivamente affermato, in contrasto con la costante giurisprudenza  di  questa  Corte,  che  la  presunzione  semplice,  od hominis, non può basarsi su un solo elemento, ma occorre anche che esistano altri elementi di riscontro.
Invero
In  tema  di  presunzioni  semplici,  gli  elementi  assunti  a  fonte  di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, ben potendo il  giudice  fondare  il  proprio  convincimento  su  uno  solo  di  essi, purché  grave  e  preciso,  dovendo  il  requisito  della  “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi.
Cass. 26/09/2018, n. 23153
Né può sostenersi che il motivo impinga un accertamento di fatto, dal momento  che sebbene la CTR abbia basato il proprio ragionamento anche sul fatto che l’Agenzia non avrebbe preso in esame  il  fatto  che  i  viaggi  di  ritorno  effettuati  dal  contribuente erano  fatti  ‘a  vuoto’,  appare  evidente  che  tale  aspetto  semmai potrebbe,  a  prescindere  dalla  valutazione  della  sua  rilevanza  o meno, incidere sul quantum della pretesa.
Il  ricorso  deve  dunque  essere  accolto,  con  rinvio  alla  Corte  di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023