Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4514 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Prato;
– intimata
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2322/18, depositata il 18 dicembre 2018, notificata il 12 febbraio 2019
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’Agenzia notificava avvisi di accertamento di maggior reddito per gli anni 2010, 2011 e 2012, con conseguenti maggiori IRPEF, IRAP e IVA, e tanto sulla scorta di una comparazione fra le fatture d’acquisto di carburante (gasolio) e l’incidenza dello stesso sui ricavi, provvedendo quindi ad accertare il maggior introito in caso
Ragionamento presuntivo
di riscontro di incongruità del costo rispetto a quello ipotizzato sulla base dei parametri dettati dal RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 7 -sexies d. l. n. 5/2009. La società contribuente proponeva così ricorso che la CTP accoglieva. Adìta la CTR in sede d’appello, la stessa respingeva il gravame proposto dall’Agenzia. Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia con un RAGIONE_SOCIALE motivo. La contribuente è rimasta intimata nonostante la regolare notifica avvenuta in data 11 aprile 2019. L’Agenzia ha altresì depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
Con l’RAGIONE_SOCIALE motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, d.p.r. n. 600/73, e 54, d.p.r. n. 663/1972, osservandosi da parte dell’Agenzia come i giudici d’appello abbiano errato nel ritenere necessaria la sussistenza di inattendibilità formale della contabilità, l’incongruità dagli studi di settore e comunque l’assenza di gravità dell’elemento posto a fondamento della presunzione operata, in assenza di ulteriori riscontri, laddove, come noto, la presunzione semplice (od hominis ) può basarsi anche su un solo fatto.
1.2. Il motivo è fondato dal momento che il giudice d’appello ha effettivamente affermato, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, che la presunzione semplice, od hominis, non può basarsi su un solo elemento, ma occorre anche che esistano altri elementi di riscontro.
Invero
In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi.
Cass. 26/09/2018, n. 23153
Né può sostenersi che il motivo impinga un accertamento di fatto, dal momento che sebbene la CTR abbia basato il proprio ragionamento anche sul fatto che l’Agenzia non avrebbe preso in esame il fatto che i viaggi di ritorno effettuati dal contribuente erano fatti ‘a vuoto’, appare evidente che tale aspetto semmai potrebbe, a prescindere dalla valutazione della sua rilevanza o meno, incidere sul quantum della pretesa.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023