Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11723 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Lecco, nonché i soci NOME COGNOME E NOME COGNOME ;
– intimati –
avverso
la sentenza n. 1479/2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia pubblicata il 4 aprile 2017; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
I contribuenti ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento basati sulla non giustificazione dei movimenti in entrata ed uscita nel conto corrente, per i quali non era dimostrata la considerazione ai fini della determinazione della base imponibile (per i primi) e la registrazione in contabilità (per i secondi), con conseguente
Oggetto:
applicazione della presunzione juris tantum di cui all’art. 32, d.p.r. n. 600/1973, il tutto con riferimento all’anno d’imposta 2009. La CTP confermava la legittimità dell’accertamento, mentre la CTR in parziale accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti, annullava la ripresa a tassazione limitatamente ad € 27.676,15 (pari ai prelevamenti imputati a reddito).
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre i contribuenti sono rimasti intimati.
Ragioni della decisione
1.Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 32, d.p.r. n. 600/1973, laddove la CTR ha escluso l’imputazione dei prelievi a maggior reddito, ritenendo che in tal caso non potesse operare la presunzione ‘automatica’ di cui all’indicata norma, ‘non potendo operare una presunzione automatica tra prelevamenti non giustificati e compensi non dichiarati per i lavoratori autonomi ed i professionisti’.
2. Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 115, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., in quanto le parti avevano pacificamente ritenuto fin dal primo grado che la società contribuente fosse un imprenditore commerciale, per cui la decisione veniva assunta in contrasto sia col giudicato interno formatosi sul punto, sia con il principio della domanda.
3. Il ricorso è fondato.
Premesso che l’ordinamento giuridico non conosce presunzioni ‘automatiche’, ma semmai le distingue fra hominis (o semplici), che per assurgere a fonte di prova richiedono un processo inferenziale fondato sulla ricostruzione di un fatto ignoto attraverso elementi noti gravi, precisi e -se plurimi – concordanti; e juris (o ex lege), che a loro volta si distinguono in juris et de jure (assolute, che non ammettono prova contraria) e juris tantum (relative, che invece ammettono la prova contraria), quella stabilita dall’art. 32, d.p.r. n. 600/1973, di cui si tratta, costituisce una praesumptio
juris tantum, proprio perché ammette la prova del contrario (a carico del contribuente). Per essa la sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014 ha escluso la relativa operatività con riguardo ai prelievi riconducibili ai professionisti e lavoratori autonomi.
Le società in accomandita semplice, qual è la contribuente oggetto di causa, costituiscono una RAGIONE_SOCIALE forme attraverso le quali si svolge collettivamente l’impresa, per cui in linea generale esse non hanno ad oggetto attività professionale riservata ai professionisti collegiati, ma semmai attività preparatoria della stessa, che resta nell’ambito dell’attività commerciale, mentre le prestazioni caratteristiche restano imputate ai professionisti medesimi salvo il ricorso di specifiche disposizioni di legge in senso contrario.
Nella specie non risulta che fosse neppure discussa, prima che allegata, l’imputazione dei redditi ripresi ad attività professionali (forse evocate dalla denominazione sociale), ma anzi nello stesso avviso di accertamento si parlava di ‘reddito da partecipazione’.
Di talché l’esclusione dei prelievi sulla base dell’indicata decisione del Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi, e RAGIONE_SOCIALE conseguenti pronunce di questa Corte sul punto, costituisce un fuor d’opera.
L’accoglimento dei motivi determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M .
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024.