Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6695 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6695 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ Avv.to NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Biella;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 650, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 14.3.2019, e pubblicata il 17.5.2019;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO: Irpef 2009/2012 -Fondi consegnati per l’investimento -Pattuizione della corresponsione di interessi -Imposizione -Regime probatorio -* Principio di diritto.
Fatti di causa
A seguito di verifiche fiscali eseguite dalla Guardia di Finanza su coloro che avevano effettuato investimenti non dichiarati tramite la RAGIONE_SOCIALE (di diritto inglese), individuava tra essi COGNOME NOME, cui era consegnato Processo Verbale di Costatazione. L’Agenzia delle Entrate notificava quindi, ai fini Irpef, distinti avvisi di accertamento con riferimento agli anni dal 2009 al 2012. A seguito della notificazione degli atti impositivi, la contribuente sporgeva denuncia per truffa nei confronti degli intermediari, e proponeva istanza di accertamento con adesione, ma la procedura non sortiva esito positivo.
La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, che riteneva indimostrata la percezione di proventi dell’investimento da parte della contribuente, accoglieva i suoi ricorsi ed annullava gli atti impositivi.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte contestando, tra l’altro, non esservi alcuna prova che la contribuente fosse rimasta vittima di una truffa. La CTR reputava fondate le difese proposte dall’Agenzia delle Entrate, e riaffermava la piena validità ed efficacia degli atti impositivi.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1813, 1815 e 2697 cod. civ, e degli artt. 44 e 45 del Dpr n. 917 del
1986 (Tuir), nonché il vizio di motivazione, a causa della ‘inidoneità dei contratti di finanziamento allegati agli avvisi di accertamento impugnati alla prova della percezione di interessi, utili o altri proventi’ (ric., p. 8).
Censura la contribuente non esservi prova che i fondi consegnati alla RAGIONE_SOCIALE, in attuazione di un contratto atipico di investimento, abbiano prodotto ‘proventi e/o interessi’ (ric., p. 9) che le siano stati effettivamente consegnati, e non vi è perciò prova dell’esistenza di materia imponibile. Inoltre, se l’intermediario agiva quale sostituto d’imposta, spetta a lui rispondere della mancata effettuazione di ritenute alla fonte.
2.1. L’Amministrazione finanziaria replica osservando non esserci prova che la contribuente sia rimasta vittima di una truffa. Diversamente vi è prova della stipula da parte sua di contratti di investimento che prevedevano l’erogazione annuale di interessi, che avrebbero dovuto essere dichiarati, ma la COGNOME non lo ha fatto. Neppure vi è prova che l’intermediario agisse quale sostituto d’imposta, e comunque in caso di evasione d’imposta le somme potevano essere richieste alla ricorrente.
Ai sensi dell’art. 45 del Tuir per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze pattuite per iscritto e, in mancanza di previsione delle scadenze, si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Ne consegue che compete al contribuente assicurare la prova di non aver percepito le somme, ma la contribuente non l’ha fornita, e deve quindi essere assoggettata all’imposizione.
2.2. La CTR ha osservato che dati certi, nella vicenda processuale in esame, sono la stipulazione dei contratti d’investimento, che prevedevano la percezione di utili, e la mancata indicazione di questi ultimi da parte della contribuente nella sua dichiarazione dei redditi. In assenza della prova di essere
rimasta vittima di una truffa, e comunque di non aver percepito utili, deve ritenersi applicabile l’imposizione sulla base di una presunzione di legge, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del Tuir, anche in difetto di prova dell’effettiva percezione di utili, come ritenuto dalla Suprema Corte in materia di canoni di locazione (Cass. 651/2012). Nel caso di specie il contratto di investimento era stato stipulato ed era in corso di validità ed efficacia nel periodo in contestazione, risultando noto l’ammontare del capitale investito e la previsione di corresponsione di interessi determinati. La contribuente non ha provato di non avere percepito utili ed in conseguenza, in applicazione di una presunzione legale, deve essere assoggettata ad imposizione.
Ai sensi dell’art. 44, comma 1, del Tuir, nella versione vigente ratione temporis , ‘ 1. Sono redditi di capitale:
gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti …’. L’art. 45, comma 2, del Tuir, nella versione vigente ratione temporis , prevede poi che ‘ 2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale ‘.
3.1. Nel caso di specie emerge pacificamente che la contribuente ha consegnato i propri capitali ad un intermediario, la RAGIONE_SOCIALE (di diritto inglese), perché li investisse, ottenendo in cambio la promessa della corresponsione di interessi. L’operazione si risolve, ai fini fiscali, nel prestito di una somma di denaro verso la corresponsione di interessi, pertanto nella concessione di un mutuo oneroso, ed opera perciò la presunzione legale di effettiva percezione degli interessi pattuiti da parte della mutuante. Quest’ultima non ha offerto la prova della mancata percezione degli interessi, che su di lei gravava, e pertanto le somme pattuite a
titolo di interessi devono essere assoggettate ad imposizione, come correttamente ritenuto nella sua pronuncia della CTR, la cui decisione non merita pertanto censura.
3.2. Può indicarsi il principio di diritto secondo cui ‘ai sensi dell’art. 45, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (T.u.i.r.), la consegna di capitali ad un intermediario perché li investa, in cambio della promessa della corresponsione di interessi, si risolve, ai fini fiscali, nel prestito di una somma di denaro verso la corresponsione di interessi, pertanto nella concessione di un mutuo oneroso, ed opera perciò la presunzione legale di effettiva percezione, quali redditi di capitale, degli interessi pattuiti da parte del mutuante che, al fine di sottrarsi all’imposizione, è onerato della prova di non aver percepito somme a titolo di interessi’.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.
4.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22.1.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME