Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29997/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 6563/2021 depositata il 9 settembre 2021
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi dalla stessa presentata ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA per
l’anno 2014, recuperando a tassazione gli interessi attivi asseritamente maturati nel periodo in verifica sul finanziamento di 6.500.000 euro che la predetta società aveva accordato alla partecipata 2C s.p.a. in esecuzione della delibera assembleare del 9 dicembre 2011.
La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, la quale rigettava il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che con sentenza n. 6563/2021 del 9 settembre 2021 accoglieva l’originario ricorso della parte privata appellante.
A fondamento della decisione adottata il collegio di secondo grado osservava che: – la contribuente aveva «fornito la prova della gratuità del mutuo sulla base del verbale assembleare del 26 giugno 2015, con cui i soci della RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto, da un lato, che la società RAGIONE_SOCIALE appartenesse al medesimo gruppo imprenditoriale e, dall’altro, che la stessa attraversava un particolare periodo di difficoltà economica, deliberavano di rinunciare, con effetto dal 30/12/2013, al rimborso del finanziamento fruttifero, pur di favorire la ripresa economica della società RAGIONE_SOCIALE, prevedendo che dal 1/01/2014 la RAGIONE_SOCIALE non (avrebbe) eme (sso) fatture per interessi» ; -«la dimostrazione della mancata percezione di interessi attivi sulle somme date a mutuo incombe sul contribuente» e non può «consistere in mere affermazioni generiche e indimostrate»; – nel caso di specie, non potendosi «onerare la società appellante della prova negativa, … d (oveva) si opinare che la dimostrazione in parola (fosse) stata offerta per tabulas mediante adeguata documentazione contabile probante» .
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1815, 2697, 2727 e 2728 c.c., nonché degli artt. 45, comma 2, e 46 del TUIR.
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE costituita da copia della summenzionata delibera assembleare del 26 giugno 2015, integrasse prova sufficiente a superare la presunzione legale di onerosità del finanziamento dalla stessa accordato alla partecipata RAGIONE_SOCIALE s.p.a..
1.2 Viene, al riguardo, posto in evidenza che, a mente dell’art. 46, comma 1, del TUIR, la prova contraria alla cennata presunzione non è libera, bensì , potendo essere fornita soltanto nei modi e nelle forme previsti dalla citata norma.
1.3 Il motivo è fondato.
1.4 L’art. 46, comma 1, del TUIR stabilisce che «le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo».
1.5 La presunzione legale di onerosità del finanziamento prevista dalla norma citata costituisce la trasposizione, sul piano fiscale, del chiaro disposto dell’art. 1815, comma 1, c.c., in forza del quale, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante.
Essa è superabile dalla prova contraria espressamente prevista dal medesimo art. 46, comma 1, del TUIR.
1.6 Sull’argomento questa Corte ha chiarito che la prova in discorso non è libera, nel senso che non può essere data con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabiliti dalla legge, la quale rinunzia alla suddetta presunzione unicamente quando risulti, dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società, che il versamento fu fatto a titolo diverso dal mutuo.
Ne consegue che, mentre l’Ufficio è dispensato (ex art. 2728, comma 1, c.c.) dalla prova dell’onerosità del prestito, la contribuente è invece tenuta a dimostrare, al fine di vincere la presunzione legale, che i bilanci sociali allegati alle dichiarazioni dei redditi contemplavano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo (cfr. Cass. n. 7183/2021, Cass. n. 7293/2017, Cass. n. 17839/2016).
1.7 Dai surriferiti princìpi di diritto si è erroneamente discostata la CTR, la quale ha ritenuto costituire prova idonea a superare la presunzione legale di onerosità del finanziamento concesso dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE s.p.a. una semplice delibera assembleare con cui i soci della mutuante avevano deciso di rinunciare, con effetto dal 30 dicembre 2013, al rimborso del prestito.
In accoglimento del ricorso, va dunque disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione