Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18475 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
NOME COGNOME, qual erede con beneficio d’inventario di NOME COGNOME, con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 5080/34/2015 depositata il 27 maggio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior IRPEF e IRAP anno 2007. La contribuente, imprenditrice, impugnava e la CTP confermava la ripresa. La CTR invece in riforma della prima sentenza annullava l’avviso.
1.Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia con sei motivi, mentre la contribuente resiste a mezzo di controricorso e successivamente lo stesso ha depositato memoria illustrativa.
INDAGINI BANC
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., non avendo rilevato la tardività dell’impugnazione.
1.1. Pacifico essendo che l’avviso venne notificato il 4 gennaio 2013, il successivo ricorso del 29 maggio appare tempestivo visto che questo venne preceduto da istanza di accertamento con adesione del 25 febbraio 2013 (v. protocollo istanza); pertanto considerando il tempo anteriore e successivo alla relativa causa di sospensione, il termine per ricorrere andava a scadere il 3 giugno 2013 (essendo il 2 giugno festivo).
Il secondo motivo attiene a violazione degli artt. 43 d.p.r. n 600/1973 e 140, cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe erroneamente affermato la tardività della notificazione dell’avviso rispetto al termine decadenziale.
2.1. Il motivo, che attinge alla prima delle rationies decidendi della sentenza impugnata, è fondato. Ed in effetti è pacifico che il termine decadenziale della potestà di accertamento spirava il 31 dicembre 2012, ma se la notifica dell’atto si perfezionava (per il contribuente) al 4 gennaio 2013, lo stesso veniva affidato al messo notificatore (e quindi si perfezionava per l’Agenzia notificante) il 28 dicembre 2012, per cui la decadenza non si è verificata in virtù del principio della scissione temporale nel perfezionamento della notifica.
Venendo ora, in base al principio del prioritario esame della ragione più liquida, al quinto motivo, con lo stesso si denuncia violazione degli artt. 32 e 39, d.p.r. n. 600/1973 e 51, d.p.r. n. 633/1972. Afferma l’Agenzia ricorrente che a fronte di versamenti e prelevamenti che determinavano una rettifica del reddito di ben € 258.852,71, e della presunzione di cui all’art. 39 d.p.r. n. 600/1973, circa la sussistenza di attività non dichiarate corrispondenti alle somme non giustificate emergenti dai dati acquisiti ai sensi dell’art. 32, n. 7, d.p.r. n. 600/1973, salva la
prova della contabilizzazione delle operazioni o la loro attribuzione a redditi non imponibili o soggetti a ritenuta d’imposta, risulterebbe inconferente la valorizzazione di utilizzo dei prelievi per acquisti a titolo personale e di versamenti in contanti, come fatto dalla CTR, e per giunta per somme ben inferiori o non indicate.
3.1. Il motivo è fondato.
A fronte della presunzione fondata sulle norme denunziate, è del tutto incongrua la decisione che ritenga idonea la relativa giustificazione basandosi non già sulla prova della natura non imponibile dei redditi maggiori accertati, ma su utilizzo personale (cioè, non riferibile all’impresa) delle spese (e dunque dei prelevamenti) ovvero e ancor più sulla sussistenza di ulteriori versamenti in contanti, non considerati dall’Agenzia e i quali ultimi semmai rendono ancor più fondata la presunzione. Fuori luogo appare peraltro il richiamo operato dalla sentenza impugnata alla pronuncia Corte Cost. n. 228 del 2014, in quanto la stessa ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 32, d.p.r. n. 600/1973 nella parte in cui stabiliva la presunzione legale in parola con riferimento ai prelevamenti dai conti correnti di lavoratori autonomi, non scalfendo minimamente la stessa con riferimento al caso degli imprenditori quale è il caso di specie, riferito alla gestione di un garage autorimessa.
4. L’accoglimento dei motivi secondo e quinto, assorbiti gli altri, determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CGT di 2° della Campania, che -tenuto in ogni caso conto del fatto che l’autore delle violazioni è deceduto, con conseguente estinzione delle obbligazioni derivanti da sanzione – provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accolti i motivi primo e quinto del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che in diversa
composizione provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024