Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7211 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7211 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
Oggetto: Art. 12 comma 2 D.L. n. 78/2009 – Presunzione legale -Avviso di accertamento -Motivazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28636/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia, n. 1363/03/2021, depositata in data 8 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Gli eredi di NOME impugnavano innanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, per brevità, CTP) gli avvisi di accertamento nn. T9B01QR19945-2004820152-20049-20050-20058/2016, con i quali l’Ufficio rettificava, in
relazione agli anni di imposta dal 2007 al 2012, il reddito di capitale, accertando una maggiore IRPEF.
L’avviso scaturiva da gli accertamenti eseguiti dal RAGIONE_SOCIALE in seno ad un procedimento penale, dai quali emergeva la titolarità, in capo al de cuius , di polizze solo apparentemente assicurative, ma in realtà costituenti prodotti finanziari ( RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ), in Svizzera.
Il contribuente non aveva indicato nel modello RW RAGIONE_SOCIALE dichiarazione i redditi di capitale ; l’Ufficio, sulla base RAGIONE_SOCIALE presunzione fissata dall’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 , emetteva gli avvisi impugnati.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo sussistente il vizio di motivazione degli atti.
Interposto gravame dal l’Ufficio , la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia confermava la decisione di primo grado.
L’ufficio propone, quindi, ricorso per cassazione affidato a due motivi. I contribuenti sono rimasti intimati.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Ufficio lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del d.p.r. n. 600/1973 » per avere la CTR erroneamente ritenuto non congruamente motivati gli avvisi di accertamento impugnati; opina, di contro, che in questi ultimi, tutti dal contenuto identico (quello relativo all’anno 2007 viene riportato nel corpo del ricorso), vi era il richiamo al contenuto essenziale dei documenti citati (non allegati), ciò che aveva consentito al contribuente di comprendere il fondamento RAGIONE_SOCIALE contestazione e di difendersi compiutamente nel merito. Sotto altro aspetto lamenta, poi, il vizio di motivazione apparente RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR nella parte in cui ha affermato che ‘l’Ufficio nella motivazione degli avvisi di accertamento non ha riprodotto il contenuto essenziale degli atti
sopra indicati, ma ha riportato solo una sua interpretazione degli stessi’ (pag. 11 del ricorso).
1.1. Il motivo, riferito, a differenza del secondo, a tutti gli avvisi impugnati, è fondato nei termini appresso indicati.
1.2. Premesso che il vizio di motivazione apparente (dedotto solo nel corpo del motivo) non sussiste nella specie, atteso che (condivisibile o meno in punto di diritto) la motivazione si pone al di sopra del minimo costituzionale, coglie, invece, nel segno la censura relativa all’asserito vulnus motivazionale degli avvisi di accertamento, almeno limitatamente alle annualità per le quali trova applicazione il d.l. 78/2009.
Invero, per le annualità antecedenti (a ritroso fino al 2007), l’accoglimento del ricorso degli eredi del contribuente è fondata su una duplica ratio decidendi : a) l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE presunzione legale dettata dall’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009; b) il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento. Solo la seconda ratio è attinta dal ricorso (e, in particolare, dal motivo in scrutinio), non anche la prima (ad es. con la deduzione per cui, nonostante la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE presunzione legale fissata dalla detta norma, la ripresa potesse essere fondata su presunzioni semplici o anche su un solo elemento indiziario, come affermato da questa Corte con riferimento alla cd. lista COGNOME, v. Cass. n. 5964/2024), per cui l’eventuale accoglimento del motivo, in relazione a detti anni, non comporterebbe l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza, in quanto in parte qua sorretta da altra (e non censurata) ratio .
1.3. Con riferimento alle annualità dal 2009 al 2012 la censura è fondata.
A tal fine è sufficiente osservare che gli avvisi impugnati (tutti dall’identico contenuto, uno dei quali riportato per esteso nel corpo del ricorso) contenevano tutti gli elementi necessari a spiegare le difese che poi sono state effettivamente approntate dalla parte contribuente, fin dal primo grado di giudizio. In particolare, vi era il riferimento alla documentazione extracontabile dalla quale
emergeva la detenzione in Svizzera, da parte del de cuius , di attività finanziarie denominate ‘polizze assicurative’, ed alla scheda da cui emergeva la sottoscrizione, il 29 novembre 2005, da parte del de cuius , RAGIONE_SOCIALE polizza RAGIONE_SOCIALE .
In questo senso, si è affermato, in termini generali, che in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la motivazione “per relationem”, con rinvio alle conclusioni raggiunte dal RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di un procedimento penale , non è illegittima, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 30560/2017).
In fattispecie analoga a quella per cui è l’odierno giudizio è legittima se il contribuente ha avuto conoscenza dell’atto a cui si è fatto rinvio, in tutti gli elementi necessari a spiegare le difese che poi sono state effettivamente approntate fin dal primo grado di giudizio.
questa Corte ha affermato che la motivazione per relationem (Cass. 11/03/2025, n. 6409, nella specie, la RAGIONE_SOCIALE. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento basato su un elenco trasmesso dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica all’Autorità fiscale contenente i nominativi di soggetti titolari di rapporti bancari con istituti di Paesi a fiscalità privilegiata).
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., l’Ufficio lamenta, in relazione alle annualità dal 2009 al 2012, la violazione degli articoli 12, comma 2, d.l. 78/2009, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR richiesto all’Ufficio di fornire la prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza del presupposto sul quale si fondavano gli atti impugnati, così disapplicando la presunzione legale prevista dall’art. 12, comma 2, cit., applicabile ratione temporis alle dette annualità.
2.1. Il motivo è fondato.
2. 2. Invero, l’art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (contrasto ai paradisi fiscali), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede al comma 1 che ‘le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l’attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati’.
Al comma 2 si dispone che ‘in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato…, in violazione degli obblighi di dichiarazione dei cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto -legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni pre viste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate’.
2.3. La norma è chiara nel fissare una presunzione legale in favore del Fisco, superabile dal contribuente con la prova contraria; nella specie l’Agenzia aveva invitato, invano, gli eredi del contribuente a fornire le informazioni relative all’investimento contestato. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR nessuna ulteriore prova andava fornita dall’Ufficio, potendo la ripresa (relativa agli anni successivi al versamento RAGIONE_SOCIALE polizza, dal 2009 in poi) dei redditi di capitale fondarsi sulla detta presunzione.
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME