Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33707 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33707 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24314/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL)
-ricorrente principale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente/ricorrente in via incidentaleavverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 811/2022 depositata il 4 marzo 2022
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME quattro distinti avvisi di accertamento,
relativi ai periodi d’imposta 2009, 2011, 2012 e 2013, con i quali recuperava a tassazione: (a)per gli anni 2009 e 2011, ai fini dell’IRPEF e RAGIONE_SOCIALE relative addizionali, attività finanziarie detenute dal contribuente nella Repubblica di San Marino, Paese a regime fiscale privilegiato, presuntivamente costituite ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009- mediante redditi sottratti al Fisco italiano e inquadrate nella categoria residuale di cui all’art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR); (b)per gli anni 2009, 2011, 2012 e 2013, ai fini dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 18 del citato D.P.R., gli interessi presuntivamente prodotti dalle suddette attività estere al tasso previsto dall’art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 227 del 1990, qualificati come redditi di capitale ex art. 44 dello stesso decreto; (c)per gli anni 2012 e 2013, ai fini dell’imposta di cui all’art. 19, commi da 18 a 23, del D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011 (IVAFE), una quota pari all’1 per mille del valore RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie detenute all’estero.
Il contribuente impugnava i quattro avvisi di accertamento proponendo un unico ricorso cumulativo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, che accoglieva solo in parte le sue ragioni, annullando l’atto impositivo inerente all’anno 2009, rispetto al quale riteneva inoperante «ratione temporis» la presunzione legale di esistenza di redditi sottratti a imposizione in Italia.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, la quale, con sentenza n. 811/2022 del 4 marzo 2022, respingeva sia l’appello principale della parte privata sia quello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso contenente ricorso
incidentale affidato a due motivi.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del predetto articolo il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, concludendo affinchè la Corte e .
Nel successivo termine di cui al terzo periodo del medesimo comma il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(A)Ricorso principale
Con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..
1.1 Si sostiene che la CTR sarebbe incorsa in un per aver erroneamente .
1.2 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
1.3 Anzitutto, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la quale ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice medesimo abbia svolto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti, essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis , Cass. n.
32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).
1.4 Nessuna inversione dell’onere probatorio è rinvenibile nella fattispecie, avendo la CTR correttamente affermato che l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria poteva giovarsi della presunzione legale relativa sancita dall’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, il quale così recita: «In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto -legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate».
1.5 Muovendo da questa esatta premessa giuridica, il RAGIONE_SOCIALE di secondo grado ha valutato la prova contraria fornita dal contribuente, giudicandola nel suo complesso inidonea a superare l’anzidetta presunzione legale.
In particolare, ha evidenziato che non era stata «prodotta alcuna prova fondata a supporto del fatto che il conto corrente in essere presso la banca … di San Marino (fos) RAGIONE_SOCIALE (e ) stato accesso a nome del contribuente e non del padre di quest’ultimo» , NOME COGNOME, «dovendo transitare su detto conto corrente importi destinati unicamente al pagamento di un canone di affitto di ramo d’azienda» , e precisamente di quello formante oggetto del contratto concluso dal predetto NOME COGNOME e dalla sua compagna NOME COGNOME con i coniugi NOME COGNOME e
NOME COGNOME.
Ha, inoltre, soggiunto che: «non vi e (ra) riconciliazione economicofinanziaria tra gli importi indicati dal contribuente, né la documentazione contrattuale prodotta risulta (va) completa e sufficiente per provare la fondatezza dello schema esplicitato a supporto RAGIONE_SOCIALE giustificazioni, secondo cui il flusso m (o) netario , rappresentato dagli importi transitati nei conti correnti, s (arebbe) stato sottoposto ad imposizione fiscale» ; -«non e (ra) chiaro chi (fos) s (e) l’effettivo beneficiario economico -finanziario della creazione, in termini bancari, della struttura posta in essere ai fini evasivi d’imposta, mediante elusione dell’ordinamento tributario dello Stato» .
1.6 Il ragionamento logico-deduttivo seguìto dal RAGIONE_SOCIALE regionale si è, quindi, snodato attraverso una valutazione d’insieme degli elementi indiziari offerti dal contribuente, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di prova presuntiva (cfr. Cass. n. 7109/2019, Cass. n. 24950/2020, Cass. n. 9054/2022).
1.7 Non sono, pertanto, ravvisabili gli «errores in iudicando» lamentati; nè è possibile, dietro lo schermo della denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, rimettere in discussione la scelta da parte dei giudici di secondo grado dei fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale (cfr. Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 3651/2024, Cass. n. 17485/2025) e l’apprezzamento da loro compiuto in ordine alla rispondenza degli elementi indiziari selezionati ai requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729, comma 1, c.c. (cfr. Cass. n. 8023/2009, Cass. n. 33173/2023, Cass. n. 8550/2024, Cass. n. 15030/2025, Cass. n. 26987/2025).
Occorre, in proposito, tener presente che, per consolidato orientamento di questa Corte, la censura attinente all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio,
restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. n. 5279/2020, Cass. n. 22366/2021, Cass. n. 10970/2022, Cass. n. 33173/2023).
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, nonché dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
2.1 Viene dedotto che avrebbe errato la Commissione regionale nell’ammettere l’applicabilità dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo con riguardo alla notificazione dell’avviso di accertamento oggetto di causa, la quale andava ritenuta giuridicamente inesistente, o comunque affetta da nullità insanabile, per essere stata eseguita direttamente dall’Ufficio a mezzo del servizio postale.
2.2 Si sostiene che non potesse essere effettuata con le descritte modalità la notificazione di un atto cd. , quale quello di cui trattasi, destinato ad assolvere .
2.3 Il motivo è infondato.
2.4 Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, non ha introdotto alcuna deroga alla disciplina recata dall’art. 14, comma 1, della L. n. 890 del 1982, secondo cui «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati…».
Invero, lungi dall’incidere sulle modalità di notificazione degli atti impositivi già previste dal menzionato art. 14, comma 1, della L. n. 890, la
norma sopravvenuta si è limitata ad attribuire all’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria la facoltà di notificare al contribuente «anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento» gli atti con cui «siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento» (cd. impoesattivi) da essa disciplinati (cfr. Cass. n. 27634/2020, Cass. n. 21972/2024, Cass. n. 25567/2025).
2.5 È stato, inoltre, precisato che l’istituto della sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria ed è, pertanto, operante con riferimento alla notificazione sia dell’avviso di accertamento, atto impositivo, sia della cartella di pagamento, atto esattivo, sia dell’avviso di accertamento esecutivo, cd. atto impoesattivo (cfr. Cass. n. 12626/2024, Cass. n. 24556/2024).
2.6 In difetto di valide ragioni che possano indurre a discostarsi dal richiamato orientamento giurisprudenziale, la doglianza deve essere respinta.
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000.
3.1 Viene riproposta l’eccezione di degli avvisi di accertamento, sull’assunto che gli atti sarebbero stati sottoscritti da un funzionario che , non risultandone documentata l’appartenenza alla carriera direttiva.
3.2 Il motivo si presenta inammissibile sotto diversi profili.
3.3 Nella parte narrativa della sentenza la CTR ha evidenziato che fin dal primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva «presentato la prova della validità della delega attribuita alla dottoressa NOME COGNOME, firmataria degli avvisi d’accertamento in base alla delega dell’attuale direttore
provinciale NOME COGNOME, dirigente di ruolo» .
La stessa Commissione ha, inoltre, soggiunto che l’esistenza della delega «al momento dell’emissione dell’atto» ( recte : degli atti -n.d.r.) costituiva circostanza «pacifica» .
3.4 Nel contestare tali affermazioni, il ricorrente mira a rimettere in gioco, dietro lo schermo della denuncia di violazione di legge, l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali operato dal RAGIONE_SOCIALE regionale, insindacabile in questa sede.
3.5 Peraltro, egli nemmeno ha trascritto o quantomeno riportato in sintesi il contenuto del documento esaminato dai giudici «a quibus» , né si è premurato di indicare dove lo stesso è reperibile, onde la doglianza in scrutinio si appalesa inammissibile anche per inosservanza dell’onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c..
3.6 Fermi gli assorbenti rilievi che precedono, il motivo è comunque infondato.
3.7 Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -e non di funzioni-, poiché realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l’atto sottoscritto dal delegato imputabile all’organo delegante (cfr. Cass. n. 9625/2021, Cass. n. 34775/2023, Cass. n. 21839/2024); ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega e RAGIONE_SOCIALE comprovate ragioni di servizio che ne giustificano l’adozione, come invece prescritto dall’art. 17, comma 1bis , del D. Lgs. n. 165 del 2001 in caso di delega RAGIONE_SOCIALE funzioni dirigenziali (cfr. Cass. n. 26395-26396-26397-26398/2020, Cass. n. 1028/2021, Cass. n. 4884/2022).
3.8 Non si è poi mancato di puntualizzare che, nell’àmbito dell’organizzazione interna dell’Ufficio, l’attuazione di detta delega può
avvenire anche mediante ordini di servizio che individuino il delegato attraverso il riferimento alla qualifica da questi rivestita, giacché una siffatta indicazione consente la verifica «ex post» della corrispondenza fra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (cfr. Cass. n. 11013/2019, Cass. 18675/2020, Cass. n. 2221/2021).
3.9 Quanto, infine, all’appartenenza del funzionario sottoscrittore alla carriera direttiva, è stato precisato che essa deve presumersi sussistente a fronte di un comportamento dell’RAGIONE_SOCIALE volto a far valere nei confronti del contribuente gli effetti dell’avviso di accertamento mediante la notifica dell’atto e la sua difesa in giudizio (cfr. Cass. n. 15470/2016, Cass. n. 689/2025, Cass. n. 10961/2025, Cass. n. 11529/2025).
3.10 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, la doglianza si rivela priva di pregio.
Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere respinto.
(B)Ricorso incidentale
Passando ora alla disamina del ricorso incidentale, va osservato che con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c..
5.1 Con specifico riguardo alla pretesa tributaria avanzata con l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, si contesta ai giudici d’appello di non aver valutato «sub specie» di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. gli elementi indiziari offerti dall’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria, una volta esclusa l’applicabilità «ratione temporis» della presunzione legale relativa sancita dall’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009.
Con il secondo motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c..
6.1 Si sostiene che l’impugnata decisione risulterebbe affetta da nullità
per omessa pronuncia o comunque per difetto assoluto di motivazione in ordine alle argomentazioni addotte dall’RAGIONE_SOCIALE a fondamento dell’esperito appello incidentale.
6.2 L’esperita impugnazione è inammissibile per tardività, in quanto il controricorso che la contiene è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 20 novembre 2022, oltre il termine di complessivi quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta il 7 ottobre 2022, con conseguente inosservanza del combinato disposto degli artt. 369, comma 1, 370, comma 1, e 371, comma 1, c.p.c., nel testo, applicabile «ratione temporis» , vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022.
Detto termine era, infatti, scaduto il 16 novembre 2022.
(C)Statuizioni conclusive
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, il ricorso principale deve essere respinto, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità vengono interamente compensate fra le parti, attesa la loro reciproca soccombenza.
Stante l’esito dell’impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia) per il cd. raddoppio del contributo unificato nei confronti della parte che l’ha proposta.
9.1 Nonostante la dichiarata inammissibilità del ricorso incidentale, non si fa luogo ad analoga attestazione nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE, essendo la stessa esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche, dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, compensando interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 novembre 2025.
La Presidente
NOME Giudicepietro