Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34395 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34395 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19189/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis»
-ricorrente-
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (d.d.: EMAIL) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 2545/2024 depositata il 28 marzo 2024
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie condotte dalla Tenenza di Acireale della Guardia di Finanza su conti correnti riferibili a NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa individuale esercente lavori generali di costruzione di edifici, la Direzione Provinciale di Catania dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti del predetto contribuente un avviso di accertamento con il quale rideterminava il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e il volume d’affari da lui dichiarati per l’anno 2010, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA e irrogando le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
Le rettifiche operate si fondavano, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2) del D.P.R. n. 633 del 1972, su una serie di versamenti e prelevamenti effettuati dal contribuente nel periodo d’imposta in verifica, per un ammontare complessivo di 202.787 euro, ritenuti dall’Ufficio privi di adeguata giustificazione.
Il COGNOME impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della Sicilia, sezione staccata di Catania, la quale, con sentenza n. 2545/2024 del 28 marzo 2024, respingeva l’appello erariale.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe del tutto priva di motivazione, o comunque assistita da una motivazione solo apparente, a tal punto da essere incorsa nel vizio di omessa pronuncia.
Con il secondo motivo, proposto, in subordine, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c..
2.1 Si rimprovera alla CGT-2 di non aver valutato in modo analitico le giustificazioni fornite dal contribuente con riguardo a ciascuna RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie contestate dall’Ufficio.
Il primo motivo, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, è ammissibile.
3.1 Invero, la circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE abbia pedissequamente riprodotto, nel corpo del ricorso, l’integrale contenuto dell’avviso di accertamento e parte del proprio atto di appello non impedisce di cogliere con immediatezza il senso e la portata RAGIONE_SOCIALE critiche da essa rivolte alla sentenza della Corte regionale.
3.2 Deve, inoltre, escludersi la del vizio processuale denunciato, in quanto esso non attiene alla motivazione della sentenza di primo grado, bensì a quella della pronuncia d’appello, che l’ha interamente sostituita.
3.3 Nemmeno è sostenibile che la doglianza in scrutinio tenda a sollecitare , essendo la stessa chiaramente diretta a far accertare la sussistenza di un grave vizio di motivazione suscettibile di determinare la nullità della sentenza.
3.4 Sebbene ammissibile, il motivo è infondato.
3.5 La CGT-2 ha ritenuto che le movimentazioni bancarie poste a base dell’accertamento fiscale fossero state adeguatamente giustificate dal contribuente mediante la produzione di una perizia giurata.
3.6 Pur nella sua stringatezza, la motivazione indubbiamente esiste sotto il profilo materiale e grafico e consente, inoltre, di individuare gli elementi istruttori sulla base dei quali il collegio di secondo grado ha formato il proprio convincimento; né in essa sono ravvisabili profili di perplessità o di palese illogicità o di irriducibile contraddittorietà.
3.7 Non può, pertanto, ritenersi configurabile, nel caso di specie, alcuna RAGIONE_SOCIALE gravi anomalie argomentative suscettibili di determinare la nullità della sentenza per inosservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, segnante il limite entro il quale può ancora trovare spazio il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. operata dall’art. 54, comma 1, lettera b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012 (sull’argomento si vedano Cass. Sez. Un. nn. 8053 -8054/2014 e le numerose successive pronunce conformi).
3.8 Di qui il rigetto della sollevata censura.
Anche il secondo mezzo di gravame, contrariamente a quanto sostenuto dal COGNOME, è ammissibile.
4.1 Dalla trascrizione contenuta alle pagg. 22-25 del ricorso per cassazione si evince che con l’atto di appello l’RAGIONE_SOCIALE aveva già dedotto la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2) del D.P.R. n. 633 del 1972.
4.2 Deve, perciò, escludersi che il motivo in disamina introduca questioni nuove.
4.3 Esso, peraltro, non si risolve nella pura e semplice riproposizione di una o in una critica
all’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie compiuto dalla Corte regionale, mirando la sua proposizione a far emergere un preteso «error in iudicando» commesso dai giudici di appello.
4.4 Tanto premesso, il motivo è fondato.
4.5 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2) del D.P.R. n. 633 del 1972 pongono una presunzione legale in favore dell’Erario, in virtù della quale all’Amministrazione Finanziaria è consentito riferire ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente (cfr. Cass. n. 161/2025, Cass. n. 28121/2022, Cass. n. 16600/2018).
4.6 La cennata presunzione, che in quanto di natura legale non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729, comma 1, c.c. per le presunzioni semplici, può essere superata dal contribuente soltanto mediante una prova analitica e specifica della non imponibilità RAGIONE_SOCIALE singole operazioni di versamento e prelevamento (cfr. Cass. n. 3782/2025, Cass. n. 22321/2024, Cass. n. 34876/2023).
Una simile conseguenza si riconnette anche al principio di vicinanza della prova, che è connaturato al disposto dell’art. 2697 c.c. e attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria (cfr. Cass. n. 26014/2024).
4.7 Si è, altresì, precisato che il giudice di merito ha l’obbligo di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dare espressamente conto in motivazione RAGIONE_SOCIALE relative risultanze (cfr. Cass. n. 5584/2025, Cass. n. 22675/2024, Cass. n. 18245/2022).
4.8 Dai suenunciati princìpi di diritto si è discostata la CGT-2 etnea, la quale, senza procedere a una puntuale disamina RAGIONE_SOCIALE prove contrarie
fornite dal COGNOME, spiegando perché esse apparivano idonee a superare la presunzione legale di ricavi non dichiarati stabilita in favore dell’Amministrazione dagli artt. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2) del D.P.R. n. 633 del 1972, ha laconicamente affermato, sulla scorta di una valutazione generica, complessiva e indistinta, che tutte quante le movimentazioni bancarie contestate trovavano adeguata giustificazione nella perizia giurata prodotta dal contribuente.
Per giunta, il collegio di secondo grado neppure si è premurato di illustrare le ragioni per le quali ha reputato corretta e convincente tale perizia di parte, come invece avrebbe dovuto fare alla stregua del consolidato orientamento nomofilattico in tema di utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove cd. atipiche nel processo tributario (cfr. Cass. n. 2193/2015, Cass. n. 11871/2017, Cass. n. 6038/2022, Cass. n. 3202/2024).
4.9 In definitiva, se per un verso la gravata decisione non può ritenersi affetta da un vizio motivazionale talmente grave da determinarne la nullità per inosservanza del cd. «minimo costituzionale», per altro verso, la mancanza di una specifica e analitica valutazione RAGIONE_SOCIALE prove contrarie addotte dal contribuente con riferimento alle singole movimentazioni bancarie poste a base dell’accertamento tributario integra violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative summenzionate, nell’interpretazione offertane dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti precisati, con rinvio alla CGT-2 della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3,
seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME