Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2522 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2522 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17632/2020 proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE n. 759/2019, depositata in data 16/10/2019;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 novembre 2025;
Fatti di causa
In data 13/7/2017 l’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME COGNOME (d’ora in avanti, ‘il contribuente’ ) tre avvisi di accertamento, rispettivamente per le annualità 2009, 2010 e 2011.
Con essi, l’RAGIONE_SOCIALE accertò redditi di capitale non dichiarati per le citate annualità, corrispondenti all’importo lordo degli assegni versati sul conto corrente acceso a suo nome presso l’agenzia di una banca di San Marino.
Il contribuente propose ricorso cumulativo contro i detti avvisi di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Pesaro, che lo dichiarò inammissibile.
Su appello del contribuente, la C.T.R. territoriale accolse in parte il ricorso con riferimento a ll’annualità 2009, escludendo dalla ripresa le movimentazioni finanziarie precedenti all’1/7/2009 .
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza d’appello, per la parte che lo vede soccombente.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che propone a sua volta ricorso incidentale articolato in un solo motivo, al quale il contribuente resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 78/2009, degli artt. 2727 c.c. e 2729 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non avere correttamente applicato l’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, che detta una presunzione legale relativa di evasione con riferimento agli investimenti e alle attività finanziarie detenute negli Stati ricompresi nella cd. black list del RAGIONE_SOCIALE di cui al d.m. 4/5/1999.
In particolare, i giudici di appello non avrebbero tenuto nella debita considerazione dei fatti dai quali si sarebbe potuto giungere alla conclusione che i fondi accreditati presso gli istituti bancari di San Marino non erano riconducibili a lui, bensì alla società RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), per conto della quale operavano lui e altri soggetti su conti correnti intestati a lui e a loro medesimi.
Le rimesse sui conti correnti, in definitiva, venivano effettuate sì su conti personali, ma sarebbero state relative a fondi di titolarità effettiva della società, in quanto compensi di vendite da essa effettuate non contabilizzate.
I giudici di appello, secondo il contribuente, non avrebbero tenuto adeguatamente in considerazione le dichiarazioni rilasciate dagli altri soggetti che operavano per conto della società ai militari della Guardia di Finanza incaricati RAGIONE_SOCIALE indagini, dichiarazioni secondo le quali i fondi riversati sui conti correnti personali sarebbero stati, in realtà, di pertinenza della società.
L’RAGIONE_SOCIALE, inoltre, avrebbe tenuto anche un comportamento contraddittorio, in quanto per gli anni successivi al 2011 avrebbe proceduto a riprese di imponibile nei confronti della società, con la conseguenza che non si spiegherebbero le ragioni della ripresa nei confronti dell’odierno contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 112 c.p.c., 111 comma 6 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per motivazione apparente.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver omesso l’esame di fatti storici decisivi, sui quali vi era stata discussione tra le parti, e cioè RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di altri soggetti secondo le quali i fondi accreditati sulle banche estere su conti intestati a NOME COGNOME erano, in realtà, nella disponibilità della società RAGIONE_SOCIALE, nonché degli avvisi di accertamento per annualità successive al 2011, notificate alla società e non ai singoli soci che per essa avevano operato.
3.1.Il primo, il secondo e il terzo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.
La motivazione della C.T.R. territoriale sulla riconducibilità al contribuente RAGIONE_SOCIALE rimesse operate sui conti correnti a lui intestati in San Marino è concisa ma sufficiente.
Orbene, è ben vero che la prova contraria alla presunzione legale relativa di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 è libera e può essere data con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici; ma è altrettanto vero che le prove contrarie debbono possedere una efficacia probatoria idonea a d inficiare la regola, fondata sull’ id quod plerumque accidit , secondo la quale i fondi accreditati presso un conto corrente personale sono nella piena disponibilità del soggetto intestatario del conto.
E tale regola vale vieppiù se, come avvenuto nella specie, le prove contrarie offerte dal contribuente tendono ad accreditare la tesi che quei fondi fossero, in realtà, non nella sua disponibilità, bensì nella disponibilità della società, per la quale il contribuente operava.
Secondo l’ id quod plerumque accidit (e cioè secondo una regola statistica che è alla base di ogni ragionamento probatorio che si basi su presunzioni semplici), infatti, nei fenomeni di evasione, tra i quali rientra anche quello che qui ci occupa per stessa ammissione del contribuente, è la società a fare da schermo ai singoli soci, non sono i soci a fare da schermo alla società (è su questo principio empirico, ad esempio, che si fonda la regola giurisprudenziale della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base).
Tanto premesso, allora, le argomentazioni spese dal contribuente per inficiare le conclusioni raggiunte dai giudici di merito non sono decisive.
Innanzitutto, le dichiarazioni degli altri soci della società di capitali (RAGIONE_SOCIALE, raccolte nel pvc redatto dalla Guardia di Finanza, sono dichiarazioni non disinteressate, e dunque con una scarsa efficacia probatoria, in quanto affermando che i fondi affluiti sui conti correnti de ll’odierno contribuente sarebbero riconducibili alla società tendono a scaricare la responsabilità ‘fiscale’ dei dichiaranti sull’ente collettivo .
In secondo luogo, imputare una ‘ contraddittorietà ‘ al comportamento dell’amministrazione che per gli anni d’imposta successivi al 2011 ha notificato avvisi di accertamento alla società non vale ad inficiare l’assunto degli avvisi di accertamento notificati all’odierno contribuente, secondo il quale i fondi versati sui conti correnti in San Marino dell’COGNOME appartengono a lui quale intestatario dei detti conti: ogni periodo d’imposta è autonomo dall’altro, e non è escluso che per i periodi d’imposta successivi al 2011 l’amministrazione abbia valutato, e valorizzato nei relativi avvisi di accertamento, elementi
ulteriori e diversi rispetto a quelli valutati ai fini della ripresa fiscale nei confronti del contribuente odierno, sicché la denunciata contraddittorietà non potrebbe dirsi sussistente.
In ogni caso, la già evidenziata autonomia degli anni d’imposta fa sì che gli avvisi di accertamento contengano la prospettazione di un credito dell’erario derivante da presupposti d’imposta verificatasi in una determinata annualità, con la conseguenza che è rispetto a tali presupposti che l’amministrazione de ve offrire le prove e che rispetto a questi stessi presupposti il contribuente deve offrire la prova contraria.
Orbene, nel caso di specie nessuna prova il contribuente ha offerto a sostegno che quei fondi accreditati sui suoi conti correnti non appartenessero a lui; né tantomeno risulta che negli anni oggetto dell’accertamento che ci occupa l’COGNOME si fosse diviso quei fondi con gli altri soci della società o avesse riversato agli organi amministrativi della stessa i fondi accreditati sui conti correnti di lui.
Infine, il fatto che solo successivamente al 2011 l’odierno contribuente assunse la qualità di socio della società di capitali è un elemento che non depotenzia, ma addirittura conferma le ragioni della ripresa nei suoi confronti per gli anni in cui egli non era socio, visto che non si vede per quali plausibili motivi dei fondi appartenenti ad una società dovrebbero finire su conti correnti intestati ad un soggetto estraneo al suo organigramma, anziché su conti correnti intestati direttamente all’ente collet tivo.
4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 78/2009, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile sia la presunzione di evasione con riferimento alle movimentazioni finanziarie eseguite in data
precedente al 1° luglio 2009, sia il raddoppio dei termini di accertamento.
4.1. Il motivo è fondato.
Deve ri affermarsi, in continuità con l’orientamento giurisprudenziale seguito dalla sezione, che la disposizione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009, introduce una norma sostanziale nella misura in cui pone una presunzione legale relativa a sfavore del contribuente, con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva ( ex multis , Cass., sez. 5, n. 2990/24).
Tuttavia, nel definire i confini della irretroattività occorre tener presenti le caratteristiche dell’accertamento tributario, che ha ad oggetto singoli periodi d’imposta, che per i tributi diretti corrispondono generalmente all’anno solare.
Ne consegue che, come correttamente rilevato dall’amministrazione, la scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi conseguiti dal contribuente era fissata, nel caso di specie, nel 2010 (in relazione ai redditi conseguiti nel 2009), sicché il fatto che l’accertamento che qui viene in rilievo sia relativo all’annualità d’imposta del 2009 e sia collegato ad obblighi dichiarativi i cui termini scadevano nel 2010 fa sì che l’applicazione dell’art. 12 , comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 alla fattispecie di causa non vìoli la natura non retroattiva della citata disposizione , che dunque può applicarsi a partire proprio dall’anno d’imposta 2009.
In ogni caso, deve comunque rilevarsi che lo stesso contribuente ammette, in ricorso, che i fondi accreditati sui suoi conti correnti in San Marino erano fondi sottratti alla tassazione in RAGIONE_SOCIALE, sicché nemmeno si pone un problema di prova dell’evasione.
E’ da censurare, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui esclude il raddoppio dei termini di cui all’art. 12, comma 2 bis, del d.l. n. 78 del 2009, con riferimento all’anno d’imposta 2009.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è ferma nel ritenere che la disposizione di cui al comma 2 bis dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009 reca una norma di natura procedimentale (cfr. Cass., sez. 5, n. 29632/2019), con la conseguenza che il raddoppio si applica qualora, al tempo dell’entrata in vigore della citata disposizione, non sia già decorso , con riferimento all’anno d’imposta oggetto dell’accertamento, il termine ordinario p revisto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Orbene, nel caso di specie, il termine ordinario, ratione temporis , per procedere all’accertamento dell’anno d’imposta 2009 era di quattro anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui scadevano gli obblighi dichiarativi, dunque il termine ordinario scadeva nel 2014.
Il raddoppio è stato introdotto con il d.l. n. 78 del 2009, quando il termine ordinario per l’accertamento relativo all’an no 2009 non era ancora scaduto, con la conseguenza che nel caso di specie opera il raddoppio, ed il termine di scadenza era il 2018.
L’avviso di accertamento in relazione al 2009 è stato notificato al contribuente nel 2017, con la conseguenza che la sua notifica è stata tempestiva.
In conclusione, il ricorso principale è rigettato, mentre, in accoglimento del ricorso incidentale dell’amministrazione , la sentenza impugnata è cassata e, non essendoci bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento ai vari gradi del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale del contribuente.
Accoglie il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE , cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese dei giudizi, che si liquidano in euro quattromilacinquecento per compensi in relazione al primo grado oltre alle spese prenotate a debito, quattromila per compensi in relazione al secondo grado oltre alle spese prenotate a debito, cinquemilacinquecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, in relazione al giudizio per cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)