Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 47 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 47 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5150/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
ricorrente –
CONTRO
NOME COGNOME, n. Sassari il DATA_NASCITA
-intimato –
avverso la sentenza n. 813/03/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, depositata in data 7.8.2023, non notificata; 23.10.2025 dal udita la relazione svolta all’adunanza camerale del consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
AVVISO DI ACCERTAMENTO Art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009 -natura sostanziale -irretroattività -riparto oneri probatori periodo antecedente l’entrata in vigore.
NOME impugnava davanti alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE riprendeva tassazione, ai fini dell’IRPEF e relative addizionali, per l’anno di imposta 2007, presunti redditi derivanti da investimenti detenuti all’estero e non indicati nell’apposito quadro RW della dichiarazione annuale, irrogando altresì la sanzione per omessa dichiarazione di investimenti ed attività detenuti all’estero.
La C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza.
La C.G.T.2 della Toscana, adita dall’Ufficio, pur ritenendo operante il raddoppio dei termini, rigettava l’appello, evidenziando che la presunzione di evasione introdotta dal d.l. 78/2009 non aveva efficacia retroattiva e per avere l’A.F. finanziaria utilizzato una doppia presunzione.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.
NOME NOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo- rubricato « Violazione e/o falsa applicazione dell’art 39 del d.p.r. n. 600/73, 2697, 2727 e 2729 c.c., art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c .», la ricorrente lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado non si sia avveduta che l’A.F ., nell’atto di appello, non aveva fatto alcun riferimento alla presunzione di evasione di cui all’art. 12 del D.L. 78/2009, ma alle prove documentali e agli indizi gravi precisi e concordanti, per come emergenti dal P.V.C. della Guardia di Finanza, che il giudice del gravame non aveva preso in alcuna considerazione.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Questa Corte ha reiteratamente affermato che la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato,
dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale, ma sostanziale -sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione -con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. (cfr. Cass. n. 2662/2018, Cass. n. 29632/2019, Cass. n. 7957/2021, Cass. n. 8653/2022, Cass. n. 33965/2023, Cass. n. 5964/2024, Cass. n. 17223/2025))
1.3. E’ stato tuttavia precisato che in tema di accertamento tributario, ove non sia applicabile ratione temporis la presunzione legale relativa di evasione, posta dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, stante la sua natura sostanziale e non procedimentale, come nel caso in esame, l’Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice (Cass. n. 2990/2024, Cass. n. 17223/2025 , Cass. n. 33893/2019, Cass. n. 6154/2021, Cass. n. 6570/2021, Cass. n. 33965/2023, Cass. n. 4641/2024).
2. La C.G.T.2 non si è attenuta ai suddetti principi. In sede di giudizio di rinvio dovrà pertanto esaminare tutti i documenti e gli elementi indiziari offerti dall’A.F. e gli elementi eventualmente offerti dal contribuente a prova contraria. A questo proposito, va richiamato l’orientamento di questa Corte, secondo cui la prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell’istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri (Cass. n. 3703 del 09/03/2012). In particolare, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una
valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi » (così Cass. n. 9059 del 12/04/2018; si vedano altresì Cass. n. 18822 del 16/07/2018; Cass. n. 27410 del 25/10/2019, Cass. n. 11952/2024).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni fin qui svolte, accertata, nei limiti precisati, la sussistenza del prospettato «error in iudicando», va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa l’impugnata sentenza e rinvia per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)