Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33705 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36423/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 1902/2019 depositata il 29 aprile 2019
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale I di Milano dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, esercente attività di
bar, discoteca e night club , un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito d’impresa dichiarato dalla prefata società in relazione all’anno d’imposta 2011, contestando l’esistenza di ricavi occultati.
Con successivo avviso di accertamento il medesimo Ufficio imputava ai fini dell’IRPEF a NOME COGNOME, socio unico della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, il 49,72 per cento del maggior reddito determinato in capo alla suddetta ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, a sua volta interamente partecipata dall’altra società in precedenza nominata.
La pretesa erariale nei confronti del COGNOME si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base proprietaria.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, che rigettava il suo ricorso.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, la quale, con sentenza n. 1902/2019 del 29 aprile 2019, respingeva l’appello della parte privata.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del citato articolo il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, concludendo affinchè la Corte .
Nel successivo termine di cui al terzo periodo dello stesso comma il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevata d’ufficio la tardività del controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, il quale è stato proposto in data 14 gennaio 2020, oltre il termine di complessivi quaranta giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 3 dicembre 2019, con conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 369, comma 1, e 370, comma 1, c.p.c., nel testo, applicabile «ratione temporis» , vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022.
Detto termine era, infatti, spirato il 13 gennaio 2020, tenuto conto della proroga di diritto operante ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.p.c. per essere festivo il giorno di scadenza (domenica 12 gennaio 2020).
1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione della cd. ‘presunzione di distribuzione di utili occulti’ riconducibile all’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973.
1.2 Si rimprovera alla CTR di aver a torto ritenuto legittima l’imputazione al COGNOME, in qualità di socio unico della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, degli utili extracontabili asseritamente conseguiti nell’anno 2011 dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, interamente partecipata dalla predetta ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sebbene nei confronti di quest’ultima l’Ufficio non avesse svolto alcun accertamento fiscale.
1.3 Il motivo è infondato.
1.4 Per costante orientamento di questa Corte, in attuazione dei princìpi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva e del divieto di abuso del diritto, che ne costituisce corollario, la presunzione di distribuzione di utili extracontabili è applicabile anche quando la partecipazione a una società di capitali a ristretta base proprietaria avvenga tramite l’intermediazione di altra persona giuridica, a sua volta caratterizzata dalla ristrettezza della composizione (cfr. Cass. n. 13338/2009, Cass. n. 12903/2024).
1.5 Nel caso di specie, la CTR ha accertato che, «nell’anno di imposta
2011, la società RAGIONE_SOCIALE (che… possedeva il 100% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE) concentrava nel Sig. COGNOME NOME la figura di suo unico socio (possedeva il 100% del capitale sociale)…» .
1.6 Alla stregua della surriferita ricostruzione fattuale della vicenda, deve escludersi, conformemente all’insegnamento giurisprudenziale di legittimità poc’anzi ricordato, la sussistenza del vizio prospettato.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..
2.1 Si sostiene che la Commissione regionale sarebbe incorsa in un per aver erroneamente .
2.2 Viene, inoltre, ascritto al collegio di secondo grado di aver a torto ritenuto che, al fine di superare la cennata presunzione semplice di distribuzione di utili extracontabili, il contribuente fosse tenuto a dare , laddove, invece, la prova liberatoria posta a carico del socio può consistere anche nel dimostrare la sua .
2.3 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
2.4 Anzitutto, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la quale ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice medesimo abbia svolto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti, essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti
dal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis , Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).
2.5 Nessuna inversione dell’onere probatorio è rinvenibile nella fattispecie, avendo la CTR correttamente affermato che l’Amministrazione Finanziaria poteva giovarsi della presunzione semplice di attribuzione degli utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base proprietaria, con la conseguenza che veniva a ricadere sul contribuente l’onere della prova contraria, consistente nel dimostrare che tali utili non fossero stati, in realtà, distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti dalla società partecipata.
2.6 Muovendo da questa esatta premessa giuridica, il collegio di seconde cure ha valutato gli elementi indiziari offerti dal COGNOME (compresa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da suo padre), prima singolarmente e poi nel loro complesso, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di prova presuntiva (cfr. Cass. n. 7109/2019, Cass. n. 24950/2020, Cass. n. 9054/2022).
2.7 Non sono, pertanto, ravvisabili gli «errores in iudicando» lamentati; nè è possibile, dietro lo schermo della denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, rimettere in discussione la scelta da parte dei giudici di secondo grado dei fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale (cfr. Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 3651/2024, Cass. n. 17485/2025) e l’apprezzamento da loro compiuto in ordine alla rispondenza degli elementi indiziari selezionati ai requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729, comma 1, c.c. (cfr. Cass. n. 8023/2009, Cass. n. 33173/2023, Cass. n. 8550/2024, Cass. n. 15030/2025, Cass. n. 26987/2025).
2.8 Occorre, al riguardo, tener presente che, per consolidato orientamento di questa Corte, la censura attinente all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve
far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. n. 5279/2020, Cass. n. 22366/2021, Cass. n. 10970/2022, Cass. n. 33173/2023).
2.9 Quanto, poi, all’obiezione secondo cui la CTR avrebbe tralasciato di considerare che la prova contraria idonea al superamento dell’anzidetta presunzione semplice può essere offerta anche , l’assunto non ha pregio, avendo i giudici d’appello chiarito, sul punto, che «l’eventuale gestione» della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ «da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale non e (ra) sufficiente ad escludere l’avvenuta distribuzione di utili nei confronti dell’appellante» (pag. 7, terzo periodo, della sentenza) e che il COGNOME era comunque in grado di esercitare poteri di controllo diretto sull’attività gestionale ( «Affinchè la presunzione possa dirsi legittima è richiesta la compresenza di tre elementi essenziali: 1)accertamento di un maggior imponibile; 2)una base sociale formata da un ristretto numero di soci; 3)poteri di controllo dell’attività gestionale direttamente e operativamente in capo ai soci. Tutte queste condizioni si appalesano nel caso di specie» : pag. 6, sestultimo e quintultimo periodo, della sentenza).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, stante la rilevata tardività del controricorso erariale e in assenza di discussione della causa in pubblica udienza (cfr. Cass. n. 26037/2024, Cass. n. 22269/2010).
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME