Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15982 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME ;
-intimati –
avverso
la sentenza n. 6416, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 25.2.2015, e pubblicata il 29.6.2015;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE, relativamente a precorsi avvisi di accertamento relativi a maggior reddito conseguito per effetto della
OGGETTO: Ires, Irpef, Iva, Irap 2008/9 –RAGIONE_SOCIALE -Ipoteca iscritta per debiti sociali Su beni del socio.
percezione di utili extracontabili ed aventi ad oggetto Ires, Irpef, Iva ed Irap, afferenti gli anni 2008 e 2009, contestati giudizialmente e definiti con sentenze passate in cosa giudicata (sent. CTR, p. II), domandava alla CTP di Salerno di iscrivere ipoteca a garanzia dei crediti, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio COGNOME NOME, legale rappresentante e liquidatore. Quest’ultimo si opponeva evidenziando, tra l’altro, che il patrimonio aggredito apparteneva a lui e non alla società, ed invocando il principio dell’autonomia patrimoniale. La CTP accoglieva parzialmente l’istanza cautelare.
La società e RAGIONE_SOCIALE spiegavano appello avverso la decisione adottata dai giudici di primo grado, rinnovando le proprie censure, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno. Quest’ultima riformava la decisione della CTP ed annullava l’iscrizione ipotecaria, motivando che non sussiste responsabilità solidale del socio per i debiti tributari della società e tantomeno per le sanzioni. Il giudice del gravame contrastava quindi anche la tesi della Suprema Corte secondo cui in caso di società di capitali avente ristretta base partecipativa possa presumersi che il maggior reddito conseguito sia stato redistribuito ai soci.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole adottata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a quattro strumenti d’impugnazione. La società ed il socio hanno ricevuto la notificazione del ricorso tramite Pec consegnata il 28.1.2016 al difensore costituito in grado di appello, ma non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 472 del
1997, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che gli competesse ‘valutare la fondatezza della pretesa fiscale sottesa agli atti impositivi impugnati’ (ric., p. 12).
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc civ., l’RAGIONE_SOCIALE censura ancora la violazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 38 e 39, comma 2, del Dpr n. 600 del 1972, dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, dell’art. 98, comma 6, del Dpr n. 602 del 1973, e degli artt. 2462, 2697 e 2727 cod. civ., per avere la CTR erroneamente escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE misure cautelari di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 nei confronti del socio unico di una società di capitali.
Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica sempre la violazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 38 e 39, comma 2, del Dpr n. 600 del 1972, dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, dell’art. 98, comma 6, del Dpr n. 602 del 1973, e degli artt. 2462, 2697 e 2727 cod. civ., per avere il giudice del gravame fondato ‘la propria decisione sul presupposto dell’infondatezza dell’atto di contestazione emesso nei confronti del socio unico della società di capitali, mentre sussiste in materia una presunzione di legge, e spetta al socio vincere la presunzione dimostrando che i maggiori utili siano stati reinvestiti o accantonati’ (ric., p. 19).
Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della decisione adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 2 e 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e degli artt. 40, 112, e 295 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello pronunciato in materia di ‘fondatezza dell’accertamento basato sulla presunzione di
distribuzione degli utili, esorbitando dall’ambito stesso della propria cognizione’ (ric., p. 22).
Risulta opportuno esaminare congiuntamente i motivi di ricorso, legati da vincoli di connessione e conseguenzialità, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
L’Ente impositore contesta, in primo luogo in senso logico, la decisione adottata dalla CTR per aver erroneamente affermato che la natura di società di capitali, pur RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE ‘impedirebbe di applicare l’articolo 22’ del D.Lgs. n. 472 del 1997, ‘agli utili extracontabili che si presumono distribuiti ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa’ (ric., p. 16).
5.1. La CTR, in proposito, rileva che la CTP non ha pronunciato sulla ‘eccezione assorbente’ proposta dal COGNOME a titolo personale ‘relativamente a quella paventata solidarietà fiscale che troverebbe legittimazione nella normativa’. Diversamente, secondo il giudice del gravame, ‘ci si trova in presenza di una società di capitali … il socio non può essere chiamato a rispondere per i debiti fiscali della società e, tra questi, nemmeno RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie comminate dopo che l’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 ha previsto che le stesse si concentrano sul soggetto rappresentato … la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci … non può essere condivisa … non è affatto scontato che il maggior reddito accertato sia stato effettivamente distribuito ai soci ben potendo essere stato reinvestito nell’attività imprenditoriali … se anche gli utili extracontabili fossero stati affettivamente distribuiti, non è dato sapere, con certezza, con quali proporzioni sia avvenuta la distribuzione tra i soci’ (sent. CTR, p. II).
5.2. Invero questa Corte regolatrice ha avuto ripetutamente occasione di statuire che ‘in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà
del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria’, Cass. sez. VI -V, 9.7.2018, n. 18042; e non si mancato di specificare che ‘in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili’, Cass. sez. V, 22.11.2017, n. 27778. Questi principi trovano applicazione, a maggior ragione, nell’ipotesi di società di capitali con socio unico (cfr. Cass. sez. V, 3.6.2021, n. 15422).
La tesi sostenuta dalla CTR, secondo cui non sarebbe operativa la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, nel caso di società di capitali avente ristretta base partecipativa, risulta quindi non condivisibile, e la contestazione proposta dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondata e deve essere accolta.
6. Inoltre, con il primo, il secondo ed il quarto strumento di impugnazione l’Amministrazione finanziaria critica la CTR per aver sostenuto che, ai fini della concessione della tutela cautelare assicurata ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nel caso di specie l’Ente impositore ha domandato una iscrizione ipotecaria su beni pacificamente di proprietà del socio unico e non della società, il sindacato del giudice deve essere limitato ad accertare il giusto fondamento della istanza cautelare, e non può spingersi al punto di sindacare la fondatezza della pretesa tributaria.
In realtà la tutela cautelare è sempre concessa in considerazione del fondamento, in considerazione del fumus boni iuris e del periculum in mora , della pretesa del richiedente (cfr. Cass. sez. V, 28.2.2023, n. 6088). Nel caso di specie, dalle scarne indicazioni contenute nella sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione, non emerge con esattezza lo stato di fatto e di diritto circa il quale si controverte. La decisione della CTR appare tutta fondata sulla pretesa assenza di una presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio di una società di capitali che presenta una ristretta base partecipativa, e non si evidenzia una decisione specifica della CTR sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, come invece contestato dalla ricorrente. La CTR, peraltro, afferma che la pretesa tributaria risulta ormai consolidata in seguito alla definitività dei relativi accertamenti tributari.
Non chiarisce il giudice dell’appello, però, se intenda pronunciare sugli accertamenti tributari emessi nei confronti della società o del socio. Quest’ultimo risponde pro quota , ricordato che in questo caso possiede tutte le quote societarie, in relazione agli utili che si presumono a lui distribuiti, ed in relazione al proprio debito tributario è suscettibile di applicazione di misure cautelari. Risponde, inoltre, RAGIONE_SOCIALE sanzioni relative all’eventuale omessa dichiarazione del maggior reddito di partecipazione conseguito, a titolo personale.
La misura cautelare relativa al debito tributario della società anche, ma non solo, per le sanzioni, può invece essere emessa nei confronti della società, e potrà risultare efficace nei limiti dei beni propri di questa.
6.1. In definitiva deve essere accolto il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 24.5.2024.