Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2477 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 22544/2018, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 460/24/18 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 19 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento con il quale gli era stato richiesto il pagamento di maggiore Irpef, oltre addizionali e sanz ioni, per l’anno di imposta 2009 , scaturente dal rilievo di maggiori redditi non dichiarati in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, della quale egli era unico socio.
La RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. della Campania riformò integralmente la decisione di primo grado.
I giudici regionali rilevarono, quanto alla lamentata violazione dei diritti difensivi del contribuente, che l’avviso impugnato rinviava per relationem ad altro avviso, concernente la società e già notificato al contribuente; questi, pertanto, doveva ritenersi a conoscenza del contenuto RAGIONE_SOCIALE contestazioni e degli atti donde le stesse avevano tratto origine.
O sservarono, poi, che l’accertamento svolto nei confronti della società, della quale il COGNOME era socio unico, era divenuto definitivo senza che questi avesse dedotto alcunché per contrastare la presunzione di distribuzione degli utili.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Considerato che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212.
Il ricorrente assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la notifica per relationem dell’avviso impugnato.
Osserva, infatti, che la pretesa impositiva scaturiva dalla presunzione di attribuzione della sua qualifica di socio della RAGIONE_SOCIALE nonché di una presunta evasione fiscale a quest’ultima contestata, e che, per tale ragione, la C.T.R. aveva ritenuto che la notifica dell’atto destinato alla società fosse sufficiente a fargli aver contezza della contestazione rivolta nei suoi confronti; rileva che, tuttavia, al momento dell’accertamento egli non era più né socio né amministratore di RAGIONE_SOCIALE, ed era perciò carente di legittimazione a contraddire avverso l’atto impositivo.
1.1. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, con argomentazione chiara e immune da vizi logici, ha affermato che:
alla società RAGIONE_SOCIALE era stato notificato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2009, in relazione a costi dedotti e originati da fatture per operazioni inesistenti; la notifica era stata effettuata al RAGIONE_SOCIALE, quale socio unico;
-divenuto definitivo l’accertamento nei confronti della società, era stato notificato un avviso anche al contribuente, per il recupero a tassazione del maggior reddito ai fini Irpef;
in tale ultimo avviso, oggetto del presente giudizio, era fatto rinvio per relationem a quello relativo alla società, già notificato al COGNOME nella sua qualità di socio unico;
al predetto, inoltre, era già stato notificato il p.v.c. del 12 agosto 2014, contenente le dichiarazioni da lui rese, idonee a fondarne una valutazione di responsabilità personale, a nulla rilevando che all’epoca egli non fosse più il legale rappresentante della società.
La sinergica considerazione di tali circostanze esclude la sussistenza del lamentato difetto di motivazione dell’atto.
Nel momento in cui ha ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento a lui relativo, infatti, il COGNOME era già a conoscenza degli addebiti. poiché aveva ricevuto l’atto e il processo verbale concernenti la società; peraltro, trattandosi di condotte a lui addebitate nomine proprio e non in qualità di socio unico, è irrilevante il fatto che al momento della notifica dell’atto personale egli non rivestisse più alcuna carica all’interno di RAGIONE_SOCIALE ( carica che invece, a quanto consta, rivestiva al momento in cui aveva ricevuto la notifica dell’atto inerente alla società).
Con il secondo motivo, rubricato «insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio», il ricorrente si duole poi del fatto che la RAGIONE_SOCIALE abbia trascurato di considerare la sua denuncia di «totale assenza, a base della pretesa impositiva, di presunzioni gravi, precise e concordanti».
A tal fine assume che l’unico elemento sul quale si fonda la pretesa sarebbe costituito dal contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni da lui rese e verbalizzate nel p.v.c. del 18 luglio 2014 innanzi alla Guardia di Finanza di Giugliano, dolendosi del fatto che la RAGIONE_SOCIALET.RAGIONE_SOCIALE non abbia statuito su tale sua allegazione.
2.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
Risulta infatti con evidenza dalla lettura della sentenza impugnata che i giudici d’appello, dopo aver dato atto dell’intervenuta definitività dell’accertamento svolto nei confronti della società, hanno affermato che il COGNOME non aveva offerto elementi idonei a superare la presunzione di distribuzione degli utili, operante in presenza di una società di capitali a ristretta base partecipativa.
Tale rilievo non è minimamente scalfito dalla censura in esame.
3. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1 -bis , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.