Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26863 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 26863  Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 29606/2017 R.G. proposto da
COGNOME  NOME , rappresentata  e  difesa  dall’avvocato NOME  COGNOME,  giusta  procura  speciale  a  margine  del ricorso (PEC: EMAIL; EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonchè
sul ricorso iscritto al n. 4161/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  curatore  fallimentare  pro  tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio
Oggetto:
Tributi
dell’avvocato  NOME  COGNOME ,  giusta  procura  speciale  in  calce  al ricorso (PEC: EMAIL).
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOME
-intimata – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Toscana n. 1638/04/2017, depositata il 27.06.2017.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio  del  9  luglio  2025  e,  a  seguito  di  riconvocazione,  nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
RILEVATO CHE
Con distinte sentenze la CTP di Prato rigettava il ricorso proposto dal curatore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno d’imposta 2011, con il quale erano stati determinati induttivamente, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, maggiori ricavi conseguiti dalla predetta società, e accoglieva parzialmente il ricorso proposto da COGNOME NOME (socio unico ed ex liquidatore della medesima società), avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso sempre per l’anno 2011 per il suo reddito di partecipazione;
 con  la  sentenza  indicata  in  epigrafe,  la  Commissione  tributaria regionale della Toscana, previa riunione, rigettava gli appelli principali proposti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalla socia COGNOME
NOME,  accogliendo  quello  incidentale  proposto  dall ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e determinando  il  reddito da  partecipazione  della COGNOME in euro 460.002,00;
dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:
-l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva determinato induttivamente i maggiori ricavi della società applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico dichiarata nell’anno 2010; l’accertamento induttivo era giustificato dalle gravi irregolarità riscontrate nella contabilità (quali un saldo cassa negativo coperto con i finanziamenti del socio, svalutazione del magazzino per euro 450.078,00), dal comportamento palesemente antieconomico della società e dalle irregolarità riscontrate nelle vendite a stock;
-l’appello proposto dal curatore fallimentare avverso l’avviso societario, che non contestava il metodo induttivo adottato, ma solo l’entità  della  ripresa,  andava  respinto,  in  quanto  l’Ufficio  aveva correttamente  calcolato  i  ricavi  applicando  al  costo  del  venduto (rimanenze iniziali merci + acquisti, spese di trasporto e lavorazioni di terzi -rimanenze finali merci) il ricarico medio del 12%, desunto dal bilancio 2010, a fronte di quello rilevato nel bilancio 2011, che era di -6,88%;
 sul  punto  non  era  stata  mossa  alcuna  specifica  contestazione, essendo  stata  censurata  solo l’applicazione della percentuale  di ricarico dell’anno 2010, senza offrire , tuttavia, alcun valido sostegno probatorio;
-le percentuali di ricarico accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale costituiscono, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, validi elementi indiziari da utilizzare,  secondo  criteri  di  razionalità  e  prudenza,  per  ricostruire  i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti e successivi;
la socia COGNOME NOME non era legittimata ad impugnare l’avviso  di  accertamento  emesso  nei  confronti  della  società  fallita, essendo legittimato solo il curatore fallimentare;
 in  ordine  al  reddito  di  partecipazione  attribuito  alla  socia,  andava accolto  l’appello  incidentale  proposto  dall’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  in quanto  nel  caso  di  società  di  capitali  a  ristretta  base  sociale  è legittima  la  presunzione  di  distribuzione  ai  soci  dei  maggiori  ricavi accertati, sicchè il reddito da imputare alla COGNOME  andava rideterminato in euro 460.002,00;
 COGNOME  NOME  impugnava  la  sentenza  della  CTR  con ricorso per cassazione, iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO, affidato a sette motivi, illustrati con memoria;
-l’RAGIONE_SOCIALE  resisteva  con  controricorso,  illustrato  con memoria;
 la  medesima  sentenza  veniva  altresì  impugnata  dal  curatore  del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ricorso per cassazione iscritto al  n.  RNUMERO_DOCUMENTO.  NUMERO_DOCUMENTO,  affidato  a  due  motivi,  al  quale  resisteva l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato con memoria;
i due giudizi, riguardanti ricorsi contro la medesima sentenza, anche in  accoglimento  dell’istanza  in  tal  senso  proposta  dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,  vanno  riuniti  e  il  ricorso  del  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE, in quanto successivo, va considerato come ricorso incidentale.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso principale, COGNOME NOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost., 6 e 13 CEDU, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’escludere la legittimazione del socio (unico) di una  società di capitali a ristretta base, dichiarata fallita, a contestare  l’avviso  di  accertamento  notificato  alla  società, dato  che
tale  avviso  costituisce la  base  per  l’automatica  imputazione al  socio del suo reddito da partecipazione, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili, con conseguente violazione del suo diritto di difesa;
con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 105 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,  comma  1,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  per  avere  la  CTR  errato  nel negare  alla  socia  la  possibilità  di  spiegare  l’intervento  adesivo  nel giudizio instaurato dalla curatella della società fallita avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima ;
con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5 del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato anche d’ufficio la nullità assoluta del giudizio instaurato dalla curatela della società fallita in conseguenza della mancata partecipazione ad esso della socia, trattandosi di un caso di litisconsorzio necessario originario;
con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.  proc.  civ.,  per  non  essersi  la  CTR  pronunciata  in  ordine  alla richiesta di sospensione del giudizio instaurato dalla socia, in attesa della definizione del giudizio instaurato dalla curatela del RAGIONE_SOCIALE;
con il quinto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli  artt.  295  cod.  proc.  civ.  e  39  del  d.lgs.  n.  546  del  1992,  in relazione  all’art.  360,  comma  1,  n.  4,  cod.  proc.  civ.,  riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il quarto motivo;
con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la presunzione di distribuzione tra i soci di utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base
partecipativa di cui agli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 cod. civ.,  in  relazione  all’art.  360,  comma  1,  n.  3,  cod.  proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero nei confronti della socia solo sulla base  della presunzione  di  distribuzione di utili extracontabili, senza  ulteriori  elementi probatori e/o indiziari di riscontro;
con il settimo motivo deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la presunzione di distribuzione tra i soci di utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa di cui agli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che l’ammontare dei dividenti presuntivamente ricevuti dal socio dovesse essere determinato con riferimento non ai maggiori redditi accertati in capo alla società, ma ai corrispondenti ricavi;
passando ad esaminare il ricorso, da qualificare come incidentale, proposto dalla curatela del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittima la percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio con riferimento all’anno 2011, oggetto dell’accertamento, che rappresentava ‘ un anno non solo investito dall’incancrenita crisi dell’economia mondiale, ma distante solo qualche mese dall’intrapresa procedura concorsuale ‘;
con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 55, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR verificato se la quantificazione del reddito, operata nell’ambito dell’accertamento induttivo, rispecchiasse la capacità contributiva del contribuente;
con riferimento al ricorso principale, va preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio, COGNOME NOME ha depositato, in allegato alla memoria del 10.06.2025 (All. A), copia della domanda di definizione agevolata (cd. rottamazione ter), presentata dalla stessa in data 27.02.2019, in relazione ai carichi indicati nell’avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO, riguardante la ripresa di cui all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso nei suoi confronti quale socia della fallita RAGIONE_SOCIALE, e le ricevute RAGIONE_SOCIALE rate già versate; successivamente la predetta ha presentato in data 24.02.2023, in relazione agli importi ancora da versare, nuova domanda di definizione agevolata (cd. rottamazione quater), iniziando a pagare le somme indicate nel prospetto di RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalla documentazione di cui all’All. B alla memoria;
 il  difensore  di  COGNOME  NOME  ha  chiesto,  pertanto,  di sospendere il giudizio fino alla scadenza dell’ultima rata di pagamento, fissata  per  il  30.11.2017  o,  in  subordine,  di  rinviare  la discussione della causa a nuovo ruolo in data successiva al 30.11.2017;
-ciò premesso, dalla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE, relativa alla domanda di definizione agevolata presentata in data 24.02.2023 (cd. rottamazione  quater),  allegata  alla  memoria,  risulta  che  è  stata chiesta la rateizzazione dei versamenti degli importi dovuti in diciotto rate, di cui l’ultima ha la scadenza in data 30.11.2027;
con la recente legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge n. 84 del 17 giugno 2025, è stata introdotta  la  disposizione  di  cui  all’art.  12 -bis,  che  al  primo  comma prevede  che: ‘Art.  12 -bis  (Norma  di  interpretazione  autentica  in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata). Il  secondo  periodo  del comma  236  dell’articolo  1  della  legge  29 dicembre  2022,  n.  197,  si  interpreta  nel  senso  che,  ai  soli  fini
dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_SOCIALE che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata ‘;
-sulla base della documentazione depositata dalla contribuente, pertanto, la definizione si è perfezionata e va dichiarata l’estinzione del  giudizio  limitatamente  al  ricorso  proposto  da  COGNOME  NOME, riguardante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, le cui spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate;
-la  declaratoria  di  estinzione  esclude  l’applicabilità,  nei  confronti  di COGNOME NOME, dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito  ovvero  di  inammissibilità  o  improcedibilità  dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
 con  riferimento  al  ricorso  proposto  dal  RAGIONE_SOCIALE  della  RAGIONE_SOCIALE, invece, i due motivi di ricorso vanno  esaminati unitariamente essendo connessi;
-i predetti motivi, che si limitano a censurare l’entità della ripresa ed in particolare la percentuale di ricarico applicata e non i presupposti dell’accertamento induttivo, sono inammissibili, perché, oltre a mancare di specificità, mirano ad ottenere, sotto l’apparente censura della violazione di legge, una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, contrapponendo all’apprezzamento operato dal giudice di merito quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità;
sul punto occorre in ogni caso ribadire, quanto già affermato in tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, ma a maggior ragione applicabile anche nell’ipotesi di accertamento induttivo cd. puro, e cioè che ‘le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse ‘ (Cass. n. 27330 del 2016);
-una volta constatata l’inesistenza della contabilità ed accertato induttivamente il reddito d’impresa, sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio e, quindi, sulla base di presunzioni semplici, incombe sul contribuente, soggetto più vicino al soddisfacimento dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e, quindi, in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare di non aver conseguito alcun reddito e ricavo, non essendo all’uopo sufficiente la dimostrazione di versare in uno stato di
crisi  aziendale  che  non  si  sia  tradotto  nella  concreta  cessazione  di ogni  tipo  di  attività,  posto  che  quella  circostanza,  al  di  fuori  di  tale ipotesi, può al più giustificare una riduzione del reddito accertato, che va comunque effettuata sulla base di dati ed elementi emergenti dagli atti di causa o forniti dalla parte contribuente e giammai in maniera equitativa  (Cass.  n.  16896/2025;  Cass.  n.  10875/2022;  Cass.  n. 16960/2019);
 in  conclusione, il  ricorso qualificato come incidentale, proposto dal RAGIONE_SOCIALE  avverso  l’avviso  di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO,  va  rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
va, invece, dichiarato estinto, per le ragioni sopra indicate, il ricorso proposto da COGNOME NOME, riguardante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
P.Q.M.
La  Corte,  riunito  al  ricorso  n.  R.G.  29606/2017  il  ricorso  n.  R.G. 4161/2018,  rigetta  il ricorso incidentale  proposto  dal  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  in  RAGIONE_SOCIALE  e  condanna  il ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE  spese  del  presente  giudizio  di  legittimità,  che  si  liquidano  in complessivi € 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito;
dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte  del  ricorrente  incidentale,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
dichiara  estinto  il  giudizio  relativo  al  ricorso  proposto  da  COGNOME NOME avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, e compensa le relative spese.
Così d eciso  in  Roma,  nell’adunanza camerale del 9  luglio  2025  e,  a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME