Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28750 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28750 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
AVV_NOTAIO 2014
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21350/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA n. 976/2022 depositata in data 25 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Accer.
IRPEF-
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 14 marzo 2019, la RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Avellino, accertava, per l’anno d’imposta 2014, ex art. 41 bis del d.P.R. 600/1973, utili extracontabili distribuiti dalla società RAGIONE_SOCIALE per € 116.269,00 e, in ragione RAGIONE_SOCIALEa quota di partecipazione del 98% posseduta, imputava al sig. NOME COGNOME il reddito di € 57.809,00, pari al 49.72% degli utili.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Avellino; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 576/2020, rigettava il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Campania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
La C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Campania, con sentenza n. 976/2022, depositata in data 25 gennaio 2022, rigettava l’appello del contribuente.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 8055 del 26/03/2025, la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di udienza al contribuente NOME COGNOME, essendo, nelle more, deceduto il AVV_NOTAIO e non risultando alcuna comunicazione.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2727 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 2909 cod. civ. e 324 cod.
proc. civ. ed in relazione agli artt. 24, commi 1 e 2, 113, comma 1, e 111, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALEa Cost.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r ha statuito che la definitività RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società per mancata impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALEa società stessa fa stato anche nei confronti dei singoli soci in sede di presunzione di distribuzione degli utili, non riconoscendo come i soci possano autonomamente contestare nel merito la pretesa avverso la società e che l’eventuale sentenza negativa contro di questa non svolga alcuna efficacia nei confronti dei soci.
Preliminarmente va rilevato che non risulta adempiuto quanto prescritto nell’ordinanza interlocutoria n. 8055/2025 non rinvenendosi la comunicazione a NOME COGNOME, ma soltanto una richiesta da parte RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria di notifica a mezzo ufficiale giudiziario; inoltre, la censura involge questione che richiede la trattazione in pubblica udienza.
In conclusione la causa va, per questi motivi, rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza mandando alla Cancelleria per la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di udienza al contribuente NOME COGNOME.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME