Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3041 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28998/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. NOME COGNOME, corrente in Pistoia (PT), la sig.a NOME e il sig. COGNOME NOME, entrambi questi ultimi in qualità di soci RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, tutti con l’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-resistente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana, RAGIONE_SOCIALE, n. 987/29/201 pronunciata il 26 marzo 2015 e depositata il 28 maggio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La società contribuente e la sig.a NOME, socia al 99%, erano oggetto di verifica fiscale per l’anno d’imposta 2007. Segnatamente l’Ufficio, a seguito di indagini a tavolino eseguite sui conti correnti RAGIONE_SOCIALE‘impresa, accertava maggiori utili in capo alla società, cui faceva seguito un ulteriore atto impositivo integrativo sempre per l’anno d’imposta 2007 ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e un altro a carico RAGIONE_SOCIALEa socia per la sua partecipazione al 99% RAGIONE_SOCIALE quote sociali ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 in ragione RAGIONE_SOCIALEa presunta distribuzione RAGIONE_SOCIALE utili extracontabili.
I vari avvisi di accertamento venivano impugnati dai due contribuenti con ricorsi separati avanti il giudice di prossimità che, previa riunione, li rigettava.
La decisione di prime cure veniva poi integralmente confermata dalla CTR. In sintesi veniva respinta sia la censura di violazione del contraddittorio, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE‘altro socio NOME COGNOME, sia quella volta a far dichiarare la illegittimità nel merito RAGIONE_SOCIALEa ripresa a tassazione, trattandosi di avvisi di accertamento emessi a seguito di indagini bancarie rispetto alle quali alcuna prova contraria era stata fornita dai contribuenti sia, ed infine, veniva respinta la doglianza relativa alla ripresa a tassazione in capo alla socia, vertendosi in ipotesi di società a ristretta base sociale.
Ricorrono per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il socio NOME COGNOME e sig.a NOME COGNOME, che si affidano a sei motivi di ricorso. L’Amministrazione finanziaria
si è costituita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, co. 1, c.p.c. onde poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per difetto di integrazione del contraddittorio sin dal primo grado e del litisconsorzio necessario.
1.1 In sintesi prospettano la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per essere stati l’accertamento ed il conseguente giudizio promossi solo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa socia NOME, senza l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore socio COGNOME NOME, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza, in capo alla contribuente NOME, RAGIONE_SOCIALEa qualità di socia di fatto (cfr. pag. 8 del ricorso).
Il motivo è infondato giacché «secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico RAGIONE_SOCIALEa società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialitàdipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci (Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2020, n. 21649; Cass., Sez. VI, 28 agosto 2017, n. 20507; Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 426; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011, n. 2214). Il mancato intervento (in astratto) di uno dei soci RAGIONE_SOCIALEa società di cui è stata predicata la ristretta base non comporta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.lgs. n. 546/1992» (Cfr. Cass., V, n. 94/2022).
La seconda doglianza ha ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 273, 274 e 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., l’arbitraria riunione dei procedimenti e l’omessa sospensione del giudizio tributario.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
4.1 Occorre ricordare che «qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa’)» (Cfr. Cass., V, n. 26147/2021).
4.2 Nella fattispecie in esame la parte ricorrente afferma, a pag. 6 del ricorso, che il Collegio di primo grado aveva illegittimamente riunito i ricorsi e, per la parte rimanente, si limita a richiamare solo alcuni estratti di pronunce di questa. Di contro difetta integralmente la sintesi e/o la trascrizione RAGIONE_SOCIALEa relativa censura svolta in appello, intesa come illustrazione e svolgimento di una critica vincolata alla decisione di primo grado in rapporto alla disciplina che si assume violata, tenuto anche conto che il vizio di
Con il terzo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt.53, 24 e 113 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.. per essere stati gli atti emessi dall’RAGIONE_SOCIALE senza indicare il fondamento RAGIONE_SOCIALE a ricchezza effettiva accertata, lesivi del principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva del socio di capitale.
5.1 In sostanza lamenta la violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva, la quale deve essere accertata in modo concreto ed effettivo, sicché l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE utili
extracontabili ai soci in ragione RAGIONE_SOCIALEa solo mera partecipazione societaria contrasterebbe con detto principio.
Il motivo è infondato e va respinto.
6.1 È invero indubbio che l’Ufficio sia partito «dal dato oggettivo del riscontro di utili non contabilizzati, derivanti dall’attività di impresa di una società a ristretta base sociale, e ha dedotto che tali utili si dovessero presumere distribuiti ai soci cui incombeva, semmai, la prova RAGIONE_SOCIALEa loro diversa destinazione. La sentenza impugnata si colloca nel solco di un consolidato orientamento di questa Corte, meramente contrastato, senza alcun rilievo critico, dall’impugnante. È infatti ius receptum che l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione RAGIONE_SOCIALE utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi RAGIONE_SOCIALE‘ente sono stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. 20/12/201 8, n. 32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412)…… comunque accertato, il maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa si presume distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza RAGIONE_SOCIALE‘assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci (così Cass. 24/01/2019, n. 1947, Cass. 29/07/2016, n. 15824, Cass. 28/11/2014, n. 25271).» (cfr. Cass., V, n. 24732/2022).
Con il quarto motivo i ricorrenti avanzano censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2727 e 2729 c.c. e presunzione non legale di distribuzione del reddito alla società e al socio. In particolare censura la presunzione di distribuzione, da intendersi quale presunzione semplice e non legale, come affermato dalla CTR.
7.1 Soggiunge, in ogni caso, l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento perché effettuato su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e perché basato sulla doppia presunzione, non ammessa in ambito tributario ex art. 2727 c.c. Segnatamente, la presunzione di distribuzione RAGIONE_SOCIALE utili, basandosi non su fatti noti bensì su un’altra presunzione, rappresenterebbe una presunzione di secondo grado né sarebbe dirimenti la presenza di un numero ristretto di soci.
Il motivo è infondato, sebbene sia necessario procedere alla correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c..
8.1 È stato invero affermato che «Con riferimento alla valenza RAGIONE_SOCIALEa presunzione di distribuzione ai soci RAGIONE_SOCIALE utili occulti conseguiti da una società di capitali a ristretta base partecipativa (nella specie due soci), la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che essa ha valore di presunzione qualificata (grave, precisa e concordante) e può essere superata dal contribuente fornendo la prova (anch’essa eventualmente presuntiva) che gli utili extracontabili conseguiti dalla società non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (da ultimo Sez. 5 n. 32959 del 20/12/2018; Sez. 5 n. 27778 del 22/11/2017).» (cfr. Cass., V, n. 28550/2019).
8.2 In ogni caso è stato altresì affermato che «in tema d’imposte sui redditi nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale (o a base familiare), è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci RAGIONE_SOCIALE utili extracontabili, che vanno imputati al socio nell’anno in cui sono conseguiti, e sempre che il socio non dimostri che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti perché accantonati e reinvestiti nella società. Il ricorso a tale presunzione non viola il cd. divieto di doppia presunzione, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei
confronti RAGIONE_SOCIALEa società ..… ma dalla ristrettezza RAGIONE_SOCIALEa base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (ex pluribus, cfr. Cass. n. 15824 del 2016, Rv. 640622 – 01 n. 32959 del 2018 Rv. 652116 – 01; n. 27778 del 2017 Rv. 646282 – 01; recentemente, cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1947 del 24/01/2019, Rv. 65239101)» (Cfr. Cass., V, n. 18885/2020).
8.2 Sebbene, dunque, la presunzione non possa qualificarsi come legale, non è men vero che essa assurga al grado di presunzione qualificata, con onere in capo al socio di fornire la prova contraria, non fornita né dedotta nel caso di specie.
La censura va pertanto disattesa.
Con la quinta doglianza la parte ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, co. 4, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. per insufficiente motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e vizio RAGIONE_SOCIALEa stessa, criticando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per non aver la CTR adeguatamente espresso il percorso logico-argomentativo, financo lamentando la natura meramente apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza, oltre che per aver la CTR omesso di pronunciarsi su tutte le questioni rappresentate con l’atto di appello.
10. Il motivo è inammissibile e comunque è infondato.
10.1 In primo luogo il motivo è stato «formulato con metodo espositivo cumulativo, denunziando cioè nel medesimo contesto più vizi di legittimità; di conseguenza non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le censure formulate dal ricorrente, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è “a critica vincolata” dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale
RAGIONE_SOCIALE ipotesi essi rientrino fra quelle tassativamente indicate dalla legge» (cfr. Cass. V, n. 37483/2021).
10.2 In ogni caso esso è infondato alla luce de «il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).» (Cfr. Cass., V, 20414/2018) e di quello per cui «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda o RAGIONE_SOCIALEa eccezione formulata dalla parte quando l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
10.3 Nella fattispecie in esame la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza è assolutamente chiara ed esplicita nell’illustrare il ragionamento logico seguito dalla CTR sia per quanto concerne la presunta violazione del difetto di contraddittorio preventivo, sia RAGIONE_SOCIALEa attribuzione ai soci RAGIONE_SOCIALE utili extracontabili, peraltro in conformità ai principi rassegnati da questa Corte, con statuizione implicante un implicito rigetto di tutte le ulteriori domande rimaste assorbite.
Con l’ultimo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 173 e ss. c.p.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. e nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE avvisi di accertamento a mezzo posta, in sostanza deducendo che la notifica RAGIONE_SOCIALE avvisi di accertamento può avvenire solo tramite gli uffici RAGIONE_SOCIALE e non anche direttamente da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa Amministrazione finanziaria mediante spedizione tramite raccomandata.
Il motivo è inammissibile perché nuovo. La questione sollevata risulta infatti essere «posta per la prima volta davanti questa Corte, non facendone menzione la sentenza impugnata (nella esposizione RAGIONE_SOCIALE censure svolte dai ricorrenti ovvero nella trattazione dei medesimi) e non specificando d’al tro canto i ricorrenti nel ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giudizio (v. al riguardo Cass. 32804/2019, per cui ‘qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa’)» (Cfr. Cass., V, n. 26147/2021).
In conclusione il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in assenza di attività difensiva sostanziale del patrono pubblico.
Si dà atto che i ricorrenti NOME e COGNOME hanno depositato il decreto di ammissione provvisoria al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deliberato dal RAGIONE_SOCIALE.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Cfr. Cass., S.U., n. 4315/2020).
Così deciso in Roma, il 24/01/2024