Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34584 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2014.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24056/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo n. 289/07/2023, depositata il 20 aprile 2023;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Chieti notificava, in data 30 dicembre 2019, a Sarni Teodoro avviso di accertamento n. TAZ01F102263/2019, con il quale, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE recuperava a tassazione un maggior reddito imponibile, per l’anno 20 14, di € 184.287,57, quali reddito di capitale ex art. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, correlati alla detenzione di una partecipazione del 25% nella predetta società.
Il contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti la quale, con sentenza n. 146/01/2019, depositata il 13 maggio 2022 , accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando le spese di lite.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) dell ‘Abruzzo , con sentenza n. 289/07/2023, pronunciata il 3 aprile 2023 e depositata in segreteria il 20 aprile 2023, accoglieva l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità dell’atto impugnato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 20 novembre 2023).
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate .
Con decreto del 12 giugno 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39, comma 1, 41bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in combinato disposto con gli artt. 44 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto di applicare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-contabili, in quanto la stessa G.d.F. aveva ritenuto che le somme ritenuto frutto di incassi non dichiarati erano confluiti nei confronti bancari della partecipata RAGIONE_SOCIALE, per cui non ricorrevano le condizioni per l’applicazione della presunzione di distribuzione di detti utili ai soci.
2. Il motivo è infondato.
La C.T.R., con valutazione in fatto insindacabile in questa sede, ha accertato che «i corrispettivi incassati in evasione di imposta (…) non sono stati immessi nel ciclo produttivo sotto forma di investimento ma sono stati reintrodotti attraverso la fittizia contabilizzazione di finanziamento dei soci o di anticipi da parte dell’amministratore al solo fine di legittimarne la presenza in cassa ed il successivo prelievo dei soci. Il denaro contante prelevato dai registratori di cassa, frutto di proventi in nero in quanto realizzati omettendo l’annotazione in contabilità dei corrispettivi scontrinati, veniva versato in banca dai soci personalmente oppure contabilizzato dalla società utilizzando il conto finanziamento soci o amministratore c/anticipi e non il conto ricavi delle vendite e delle prestazioni».
Secondo il giudice del merito, dunque, i corrispettivi incassati dalla RAGIONE_SOCIALE in evasione d’imposta veniva fittiziamente contabilizzati come finanziamenti dei soci o come anticipi da parte dell’amministratore, e pertanto tali corrispettivi non sono stati immessi nel ciclo produttivo sotto forma d’investimento, ma sono stati reintrodotti attraverso una fittizia contabilizzazione di finanziamento o di anticipi dell’amministrazione, al solo fine di legittimarne la presenza in cassa ed il successivo prelievo dei soci.
Dalla sentenza impugnata non risulta, peraltro, che il contribuente abbia assolto all’onere probatorio di cui era gravato, per dimostrare l’effettività dei finanziamenti contestati.
La ricostruzione operata appare ampiamente giustificata, e, come detto, la valutazione effettuata dalla Corte regionale non è sindacabile in questa sede.
Nessun rilievo, peraltro, possono avere le ordinanze di questa Corte dell’8 settembre 2022, n. 26485, e del 25 ottobre 2021, n. 29817, che riguardano un differente anno d’imposta (2011).
3. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna COGNOME alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della ricorrente dei presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024.