Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 639 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 639 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Società ristretta basesoci- presunzione di distribuzione degli utili
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25020/2022 R.G. proposto da: l’Avvocatura
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, in qualità di eredi di RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, SEZIONE STACCATA LECCE, n. 762/2022, depositata il 18/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME NOME, NOME NOME, NOME, NOME NOME NOME – tutti in qualità di eredi di NOME -i quali non hanno svolto attività difensiva, avverso la sentenza di cui all’epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato a tassazione, per l’anno di imposta 2006, un maggior reddito di capitale in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili accertati nei confronti della partecipata RAGIONE_SOCIALE ritenuta società a ristretta base.
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell’art. 45 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Con il secondo motivo i denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
In via preliminare deve rilevarsi che l’RAGIONE_SOCIALE ha notificato il ricorso per cassazione agli eredi personalmente. Tuttavia sebbene l’RAGIONE_SOCIALE riferisca che questi ultimi erano rimasti contumaci in appello dall’intestazione della sentenza impugnata risulta, in realtà, che gli stessi, collettivamente individuati, erano difesi dall’AVV_NOTAIO.
Appare necessario, pertanto, acquisire i fascicoli di merito al fine di individuare le parti costituite nel giudizio di secondo grado. Inoltre, poiché la notifica eseguita alla parte personalmente anziché al difensore costituito in appello è astrattamente nulla, per ragioni di
economia processuale, appare opportuno disporre sin da ora la rinotificazione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notificazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presenta ordinanza; dispone l’acquisizione dei fascicoli di merito; rinvia a nuovo ruolo .
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.