Presunzione di Distribuzione Utili: Quando un Vizio di Notifica Blocca l’Accertamento
Nel complesso mondo del diritto tributario, la presunzione di distribuzione utili per le società a ristretta base rappresenta uno degli strumenti più efficaci a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per contrastare l’evasione. Tuttavia, la sua applicazione deve sempre avvenire nel rigoroso rispetto delle norme procedurali. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci ricorda come un errore nella notifica di un atto possa paralizzare l’intero processo, ancor prima di entrare nel merito della questione. Vediamo nel dettaglio i fatti e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Una Controversia Fiscale Ereditaria
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate agli eredi di una socia di una S.r.l., ritenuta dall’Ufficio una società a ristretta base. L’atto impositivo mirava a recuperare a tassazione, per l’anno 2006, un maggior reddito di capitale. La pretesa si fondava sulla presunzione secondo cui gli utili extra-contabili accertati in capo alla società partecipata dovevano considerarsi automaticamente distribuiti alla socia defunta.
Gli eredi avevano impugnato l’accertamento, ottenendo ragione sia in primo grado (Commissione Tributaria Provinciale) sia in secondo grado (Commissione Tributaria Regionale). L’Agenzia delle Entrate, non rassegnandosi alla doppia sconfitta, proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di diverse norme sostanziali e procedurali.
L’Ordinanza della Cassazione: Un Rinvio per Vizio di Notifica
Giunto il caso dinanzi alla Suprema Corte, i giudici non hanno esaminato le ragioni di merito dell’Agenzia, ma si sono soffermati su un aspetto preliminare di natura puramente processuale. L’Agenzia aveva notificato il ricorso per cassazione direttamente agli eredi personalmente. Tuttavia, dall’intestazione della sentenza d’appello impugnata risultava che gli stessi eredi erano stati difesi in quel grado di giudizio da un avvocato.
La Corte ha rilevato che, quando una parte è costituita in giudizio tramite un difensore, ogni successiva notifica relativa a quel procedimento deve essere indirizzata al legale e non alla parte personalmente. La notifica effettuata direttamente alla parte è, in linea di principio, nulla.
Per questo motivo, la Cassazione ha ritenuto necessario, prima di ogni altra valutazione, verificare la corretta costituzione delle parti nel giudizio di secondo grado. Di conseguenza, ha disposto l’acquisizione dei fascicoli di merito e, per ragioni di economia processuale, ha ordinato all’Agenzia delle Entrate di procedere con la rinnovazione della notificazione del ricorso entro 60 giorni, questa volta indirizzandola correttamente. La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo, in attesa che la procedura venisse sanata.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione alla base dell’ordinanza interlocutoria è squisitamente procedurale. La Corte sottolinea la regola fondamentale secondo cui, una volta che una parte ha eletto domicilio presso il proprio difensore, tutte le comunicazioni e notificazioni devono avvenire presso quest’ultimo. Ignorare questa regola costituisce un vizio che inficia la validità della notifica stessa.
Sebbene l’Agenzia sostenesse che gli eredi fossero rimasti contumaci in appello, l’intestazione della sentenza suggeriva il contrario. Di fronte a questa incertezza, la Corte ha scelto la via della prudenza, ordinando l’acquisizione dei fascicoli per accertare la verità processuale. L’ordine di immediata rinnovazione della notifica risponde a un principio di economia processuale: anziché attendere l’acquisizione dei documenti per poi, eventualmente, ordinare la notifica, la Corte ha preferito anticipare l’adempimento per accelerare i tempi del processo, sanando subito il vizio e garantendo il corretto contraddittorio tra le parti.
Conclusioni: L’Importanza della Procedura nel Contenzioso Tributario
Questa ordinanza, pur non decidendo nel merito la questione sulla presunzione di distribuzione utili, offre un insegnamento fondamentale: nel contenzioso, la forma è sostanza. Un errore procedurale, come una notifica errata, può avere conseguenze determinanti sull’esito del giudizio, o quantomeno dilatarne notevolmente i tempi. Per il contribuente, ciò significa che la difesa tecnica non deve concentrarsi solo sugli aspetti sostanziali della pretesa fiscale, ma deve anche vigilare attentamente sul corretto svolgimento di ogni fase del processo. Per l’Amministrazione Finanziaria, è un monito a rispettare scrupolosamente le regole del gioco processuale, pena l’inefficacia della propria azione.
Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate notifica un ricorso direttamente alla parte anziché al suo avvocato difensore?
La notifica è considerata astrattamente nulla. La Corte, per sanare il vizio e garantire il diritto di difesa, può ordinare la rinnovazione della notificazione, da effettuarsi questa volta correttamente presso il difensore.
Qual era l’oggetto principale della controversia fiscale in questo caso?
L’oggetto era un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava un maggior reddito di capitale agli eredi di una socia, basandosi sulla presunzione legale di distribuzione degli utili extra-contabili di una società a ristretta base.
Perché la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria invece di una sentenza definitiva?
La Corte ha emesso un’ordinanza interlocutoria perché ha rilevato una questione procedurale preliminare (il possibile vizio di notifica del ricorso) che doveva essere risolta prima di poter esaminare e decidere nel merito i motivi di ricorso presentati dall’Agenzia delle Entrate.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 639 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 639 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Società ristretta basesoci- presunzione di distribuzione degli utili
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25020/2022 R.G. proposto da: l’Avvocatura
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME in qualità di eredi di COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, SEZIONE STACCATA LECCE, n. 762/2022, depositata il 18/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di NOME NOME, NOME NOME, NOME, NOME NOME COGNOME NOME COGNOME – tutti in qualità di eredi di NOME COGNOME -i quali non hanno svolto attività difensiva, avverso la sentenza di cui all’epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato a tassazione, per l’anno di imposta 2006, un maggior reddito di capitale in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili accertati nei confronti della partecipata RAGIONE_SOCIALE ritenuta società a ristretta base.
Considerato che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell’art. 45 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Con il secondo motivo i denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
In via preliminare deve rilevarsi che l’Agenzia delle entrate ha notificato il ricorso per cassazione agli eredi personalmente. Tuttavia sebbene l’Agenzia delle entrate riferisca che questi ultimi erano rimasti contumaci in appello dall’intestazione della sentenza impugnata risulta, in realtà, che gli stessi, collettivamente individuati, erano difesi dall’Avv. NOME COGNOME
Appare necessario, pertanto, acquisire i fascicoli di merito al fine di individuare le parti costituite nel giudizio di secondo grado. Inoltre, poiché la notifica eseguita alla parte personalmente anziché al difensore costituito in appello è astrattamente nulla, per ragioni di
economia processuale, appare opportuno disporre sin da ora la rinotificazione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notificazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presenta ordinanza; dispone l’acquisizione dei fascicoli di merito; rinvia a nuovo ruolo .
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.