Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2392 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2392 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
Oggetto: Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione di distribuzione degli utili – IRPEF anno 2007 – Giudicato per l’anno 2008 – Estensione – Esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32742/2018 R.G. proposto da: COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine de l ricorso, dall’AVV_NOTAIO di Patti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ; -intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 3395/17/2018, depositata in data 6 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate notificava al ricorrente l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva imputato al contribuente, quale socio nella misura dell’86% – della società a ristretta base azionaria RAGIONE_SOCIALE, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 20 07 (per oltre un milione di euro), un maggiore reddito di capitali.
L’ avviso traeva origine da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società, all’esito della quale veniva accertato che negli anni di imposta 2007, 2008, 2009 e 2010 l’ente aveva preso parte ad una frode nel commercio intercomunitario nel settore informatico. L’Agenzia emetteva, quindi, nei confronti della società , per l’anno di imposta 2007, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui veniva accertato maggiore reddito e venivano liquidate IRES, IVA ed IRAP. Detto avviso veniva emesso due anni dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese ed allegato all’atto oggetto del presente giudizio.
Il ricorrente impugnava, quindi, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento personale deducendo la carenza di motivazione dell’atto, l’insussistenza di responsabilità in capo ai soci (ai quali non era stato ripartito alcun utile in sede di liquidazione finale), l’inesistenza della frode carosello imputata alla società e, in ogni caso, la mancata consapevolezza, in capo ai soci, della stessa.
La CTP rigettava il ricorso.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione di primo grado.
Avverso la decisione della CTR della Campania ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi. L ‘A genzia delle entrate è rimasta intimata.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/0 1/2026. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. »; in particolare, eccepisce il giudicato derivante dalla sentenza della CTR partenopea n. 8925/2017 (passata in giudicato il 23 aprile 2018), con la quale è
stato accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008.
Il motivo, ammissibile in quanto il giudicato di cui si chiede l’efficacia nel presente giudizio si è formato successivamente alla sentenza qui impugnata, è infondato.
1.1. Nel processo tributario l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (così da ultimo Cass. 14/06/2025, n. 15938, resa in fattispecie di vendita su piattaforma Ebay, in cui la Corte ha affermato che ‘l’autonomia annuale del periodo di imposta esclude la permeabilità automatica delle soluzioni adottate in altri anni, variando i presupposti organizzativi, le quantità accertate, le modalità operative, lo spessore delle prove offerte ‘) .
1.2. Il principio di autonomia di ogni periodo di imposta non consente al giudicato di ‘fare stato’ in relazione ad altre annualità̀ , laddove debbano essere compiute valutazioni fattuali casistiche separatamente per ciascun periodo di imposta (Cass. 24/10/2025, n. 28226).
1.3. La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi
della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. 07/12/2021, n. 38950).
1.4. Nella specie, all’esito dei controlli eseguiti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (cancellata dal registro delle imprese nel 2012) sono stati emessi nei confronti della stessa distinti avvisi di accertamento (per gli anni dal 2007 al 2010) con i quali è stato rideterminato il reddito della stessa (derivante da operazioni ritenute soggettivamente inesistenti); per ciascun anno sono stati, poi, emessi distinti avvisi di accertamento nei confronti dei soci, con i quali l’Ufficio, per quel che qui rileva , ha rideterminato, in virtù della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società, il reddito dei soci ai fini IRPEF.
1.5. Nonostante gli avvisi nascano tutti dalla medesima verifica fiscale, gli elementi fattuali, id est i presupposti impositivi, della pretesa fiscale variano, giocoforza, da anno in anno, essendo diverse – per ciascun anno le operazioni considerate dall’Ufficio come soggettivamente inesistenti e, a valle, quantitativamente diverse le liquidazioni delle singole imposte (IVA, IRES ed IRAP in capo alla società; IRPEF in capo al socio).
Essendo, quindi, diversi i presupposti di fatto (le operazioni soggettivamente inesistenti) o, in altri termini, un elemento costitutivo della fattispecie tributaria, la sentenza emessa dalla CTR per l’anno 2008 non può avere alcun effetto di giudicato nel presente giudizio, relativo all’anno 2007 .
Con il secondo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.» per non avere la CTR risposto all’eccezione, riproposta in appello, relativa all’assenza di ‘motivazione sostanziale’ della contestazione mossa nei confronti della società.
Il motivo è infondato.
2.1. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente la CTR ha dato atto dell’accertamento eseguito nei confronti della società (e del suo contenuto ‘sostanziale’): ‘tale accertamento scaturiva da un processo verbale di constatazione innalzato dall’Agenzia dell e Dogane di Bolzano, sulla base del quale l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto molteplici operazioni di acquisto poste in essere dalla cessata RAGIONE_SOCIALE -in particolare nel periodo 2008, 2009 e 2010 -con alcune controparti societarie, che, a seguito di indagini poste in essere dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE, si sarebbero dimostrate mere società ‘cartiere’ e non effettive realtà economico -produttive’ (pagina 2 della sentenza).
Pertanto, nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. è ravvisabile nella specie.
2.2. Nemmeno è configurabile la violazione dell’art. 132 c.p.c.: nella specie, la motivazione della sentenza si pone ben al di sopra del minimo costituzionale richiesto da questa Corte per avere esplicitato le ragioni della legittimità sia della motivazione ( per relationem all’avviso societario) dell’avviso impugnato sia della motivazione della ripresa operata nei confronti della società.
Con il terzo (ed ultimo) motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. » per avere la CTR erroneamente disatteso il dettato della citata norma (e, in particolare, il limite della responsabilità del socio ivi previsto) pur in presenza di tutti i presupposti per la sua applicazione.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La responsabilità dei soci prevista dall’art. 2495 c.c. riguarda i debiti della società; dispone, infatti, il secondo comma (nella formulazione ratione temporis vigente) che i creditori sociali non soddisfatti, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci, sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Il perceptum in sede di liquidazione segna, quindi, il limite della corresponsabilità del socio per le obbligazioni (anche fiscali) della società non adempiute.
Nella specie, come correttamente osservato dalla CTR e come pacificamente ammesso anche dal contribuente (v. pag. 4 del ricorso per cassazione), il giudizio ha ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio per il maggior reddito (derivante dalla presunzione di distribuzione di utili extracontabili) e, quindi, per il mancato pagamento dell’IRPEF (imposta propria del socio e solo di questi).
Non vi è, pertanto, spazio per l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 2495 c.c. per l’ipotesi, tutta diversa, della corresponsabilità del socio per i debiti (ad es. per IRES, IVA ed IRAP) della società ormai estinta.
Il ricorso va, in definitiva, integralmente rigettato.
Nulla va disposto in relazione alle spese non avendo l’Ufficio svolto attività difensiva.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME