Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6299 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6299 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2755/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale -legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME -controricorrente- avverso
la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione staccata di Salerno n. 5061/2019 depositata il 06/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Co:
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente sig. NOME COGNOME era socio al 50% della soc. RAGIONE_SOCIALE e veniva attinto da avviso di accertamento con ripresa a tassazione del maggio reddito derivante dalla presunzione di distribuzione sotto forma di
utili in proporzione alla quota sociale detenuta del maggior ricavo accertato in capo alla predetta società sull’anno di imposta 2012.
Il giudizio di primo grado esitava in rigetto, sull’assunto della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili societari occultati al fisco, mentre l’appello del contribuente produceva una riduzione della ripresa impositiva, ritenendo doversi individuare il maggior reddito sulla base non del volume d’affari societario accertato, ma in tale somma depurata, quindi sugli utili effettivamente lucrati, salva la prova contraria che tali importi non siano stati effettivamente prodotti oppure non siano stati distribuiti perché accantonati. In via preliminare, il collegio di secondo grado aveva ritenuto l’appello tempestivo e sufficientemente specifico per essere scrutinato.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, agitando tre motivi, cui replica la parte contribuente spiegando tempestivo controricorso, ulteriormente illustrato con memoria d epositata in prossimità dell’odierna adunanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si prospetta censura in parametro all’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 155, commi secondo, quarto e quinto, del medesimo codice di rito civile, in uno all’art. 327 stesso codice ed all’art. 51 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 1 della l. n. 742/1969 e successive modificazioni.
Nella sostanza si lamenta violazione dei termini per l’appello che sarebbe stato tardivo, essendo spirato venerdì 5 ottobre 2018.
1.1. Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva che la sentenza di primo grado è stata depositata il 5 marzo 2018, sena essere notificata, donde il termine di sei mesi per l’appello, comprensivo di 31 giorni di sospensione feriale, veniva a scadere il giorno
6 ottobre 2018, donde prorogato al primo giorno feriale successivo, ovvero a lunedì 8 ottobre 2018, data in cui è stata notificata l’impugnazione.
Il primo motivo, pertanto, è infondato e dev’essere rigettato.
Con il secondo motivo si prospetta di nuovo censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, dell’art. 132, secondo comma, n. 4 del predetto codice di rito ci vile, nonché dell’art. 118 RAGIONE_SOCIALE disposizioni attuative al medesimo, nonché degli articoli 1, secondo comma, 36, secondo comma, n. 2 e 4 del d.l.gs. n. 546/1992, nel concreto lamentando motivazione meramente parvente, laddove respinge le eccezioni di inamm issibilità dell’appello per genericità.
2.1. Il motivo non può essere accolto.
È stato ritenuto infatti che in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024).
Tale è il caso in esame, poiché dalla lettura complessiva della sentenza, dal quarto capoverso di pagina 2, fino a metà della pagina successiva, si evincono chiaramente i motivi d’appello, specifici per i distinti capi di sentenza, cui viene data argomentata risposta nel prosieguo della motivazione.
2.2. Peraltro, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della
sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Donde il secondo motivo è infondato e non può essere accolto.
Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma. n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 41, primo comma, lett. c) d.P.R. n. 597/1973, nonché dell’art. 38, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza criticando la sentenza in scrutinio ove ha rimodulato la ripresa a tassazione del contribuente avendo riguardo non al volume d’affari generato dalla società RAGIONE_SOCIALE , ma alla minor somma dei ricavi effettivamente prodotti, sui quali ha applicato la presunzione che siano stati distribuiti come maggiori utili in capo al contribuente in misura proporzionale alla partecipazione societaria detenuta, cioè in allora al 50%.
3.1. La sentenza in scrutinio ha ben governato i principi elaborati da questa Suprema Corte di legittimità in materia.
Ed infatti, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo
salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n. 30069/2018; 27049/2019, nonché Cass. VI -5 n. 24820/2021). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519).
3.2. In questa, come nei più recenti arresti sul punto (cfr. Cass. T., n. 24907/2025; n. 15274/2025; n. 1004/2025), il riferimento è sempre e solo ai ricavi generati, mai al volume d’affari, il cui ribaltamento sui soci sarebbe contrario al principio di capacità contributiva.
Ed infatti, è stato precisato altresì che nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale opera non solo per le maggiori componenti positive di reddito accertate, ma anche per le componenti negative disconosciute, laddove il riferimento alla maggior capacità contributiva è dato dalla combinazione di componenti positive di reddito con le componenti negative disconosciute (e che tale reddito, dunque, concorrono ad aumentare).
3.2. Più in generale, l’orientamento qui esposto è coerente anche con la sentenza n. 10/2023 della Corte costituzionale, ove richiede che per le ipotesi di accertamento induttivo, il contribuente possa far valere le componenti passive, eventualmente dedotte in misura forfettaria, al fine di giungere ad una maggior verosimiglianza di capacità contributiva (cfr. Cass. T., n. 19574/2025 e n. 16168/2025).
In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere am ministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente che liquida in €.settemilacinquecento/00, oltre ad €.duecento/00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME