Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 367 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 367 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
Avv. Accer. IRPEF 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21967/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Milano, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUST. II° GRADO RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 597/2024 depositata in data 25 giugno 2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE notificava, con riferimento all’anno d’imposta 2007, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui venivano recuperati costi a fronte di operazioni inesistenti per l’importo di € 79.500,00. Attesa la natura di RAGIONE_SOCIALE di capitali a ristretta base azionaria, seguiva la notifica, in data 25/05/2012, dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per il recupero a tassazione degli utili extracontabili presuntivamente distribuiti alla sig.ra COGNOME NOME, la quale possedeva una quota di partecipazione al capitale della RAGIONE_SOCIALE del 37,56%. In particolare, l’Ufficio accertava in € 11.944,00 l’utile da partecipazione che la contribuente avrebbe percepito ‘in nero’ nell’anno 2007 e, conseguentemente, recuperava una maggiore IRPEF pari ad € 5.136,00; una maggiore addizionale regionale pari ad € 167,00; una maggiore addizionale comunale pari ad € 56,00.
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1180/2016, accoglieva il ricorso della contribuente, non ritenendo configurabile la presunzione semplice invocata dall’Ufficio di distribuzione ‘occulta’, a favore della contribuente, dell’utile extracontabile accertato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C. g.t. II° grado RAGIONE_SOCIALE Marche; si costituiva anche la contribuente, chiedendo la conferma della decisione di primo grado.
La Corte adita, con sentenza n. 597/2024, depositata in data 25 giugno 2024, accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 132, co. 1, n. 4 e 156, co. 3, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., ai
quali rinvia l’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c.», la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha affermato che le prove documentali prodotte in giudizio dalla contribuente non sarebbero in grado di vincere la presunzione semplice di distribuzione ‘occulta’, a favore di quest’ultima, dell’utile extracontabile accertato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.», la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado non ha esaminato fatti rilevanti ai fini della risoluzione della controversia.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729, c.c. e 7, co. 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.», la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha fondato la sua decisione su un ragionamento presuntivo privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti al fine di configurare una valida presunzione semplice.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per omessa applicazione del principio del favor rei ai fini della rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate», la contribuente chiede l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni più favorevoli in virtù RAGIONE_SOCIALE ius superveniens .
Il primo motivo è infondato.
Il vizio di motivazione apparente sussiste quando la motivazione, pur essendo graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni
della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
2.1. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758) ). Questo principio, in forza del RAGIONE_SOCIALE rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). 1.2. La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6.
2.2. Invero, la C.g.t. II° grado ha esaminato le prove prodotte e le ha ritenute inidonee a vincere la presunzione, esplicitando, seppur sinteticamente, il proprio percorso argomentativo laddove così si è espressa: ‘Come correttamente rilevato dall’Ufficio appellante, le prove documentali offerte e diffusamente illustrate nell’atto di controdeduzioni sono sicuramente dimostrative dell’ipotesi di conflittualità, ma non dell’ipotesi di assenza di partecipazione da parte dell’appellata alla vita societaria della RAGIONE_SOCIALE Al contrario, dal tenore RAGIONE_SOCIALE stesse si comprende che la contribuente era a conoscenza del modus agendi – anche fiscale – della RAGIONE_SOCIALE di guisa che, se ella avesse veramente voluto dissociarsi dalle politiche societarie (non si trascuri il fatto che l’appellante non contesta l’illecito commesso dalla RAGIONE_SOCIALE, ma si limita a proclamare la sua estraneità rispetto ad esso), non si sarebbe limitata a protestare per due anni (la prima missiva, invero, risale all’anno 2004 e l’ultima risale all’anno 2006), ma avrebbe azionato i poteri ad ella spettanti quale socio, non da ultimo, la cessione della quota come poi in effetti fece solo nell’anno 2008.’
Il secondo motivo è inammissibile.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (Cass. 04/05/2021, n. 11616) quello secondo cui il vizio in parola è configurabile solo quando attiene all’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.
Nel caso in esame, la ricorrente non indica uno specifico fatto storico tralasciato dal giudice d’appello, ma contesta, ancora una volta, la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione complessiva della vicenda, sollecitando un riesame del merito della controversia che è precluso in questa sede.
Il terzo motivo è infondato.
4.1. Con particolare riferimento alla presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili secondo un recente arresto, confermativo di altri di eguale tenore (Cass. 09/06/2025, n. 15390) costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale, quello secondo cui in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di RAGIONE_SOCIALE di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (tra molte, si veda Cass. n. 1947 del 24/01/2019; n. 26171 del 2023). Tale presunzione non viola il divieto di praesumptum de praesumpto , in quanto il fatto noto non è la sussistenza dei maggiori redditi societari, ma la ristrettezza dell’assetto societario, la quale implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che rende plausibile la conoscenza e la partecipazione di tutti alla distribuzione degli utili extra-bilancio (Cass. 05/04/2025, n. 15274). Una volta operante la presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria.
La prova contraria, tradizionalmente, consiste nel dimostrare che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla RAGIONE_SOCIALE, oppure che di essi si sia appropriato un
altro soggetto (Cass. 29/07/2024, n. 21158; Cass. 30/06/2025, n. 17516 e 17517).
4.2. La ricorrente, con la memoria depositata in vista dell’udienza, ha invocato un più recente orientamento di questa Corte, secondo cui la presunzione può essere vinta anche attraverso la dimostrazione dell’assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria (Cass. 02/02/2025, n. 2464) Secondo tale tesi, una volta dimostrata tale estraneità, viene meno la massima di esperienza su cui si fonda la presunzione stessa, ossia l’elevato grado di compartecipazione e controllo reciproco tra i soci.
Orbene, pur dando atto di tale arresto, il motivo resta infondato. Anche a voler aderire all’orientamento più favorevole alla contribuente, la prova dell’estraneità alla gestione sociale deve essere rigorosa e precisa (Cass. 23/06/2025, n. 16818).
Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado, con un apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede perché logicamente motivato, ha escluso che la prova fornita dalla contribuente raggiungesse tale livello. Come già evidenziato nell’analisi del primo motivo, i giudici di merito hanno ritenuto che la documentazione prodotta dimostrasse una situazione di mera “conflittualità” interna e non di “assoluta estraneità” La circostanza che la socia fosse a conoscenza del modus agendi della RAGIONE_SOCIALE e si sia limitata a mere proteste, senza esercitare i poteri di controllo e di intervento a sua disposizione (come l’azione di responsabilità o la richiesta di provvedimenti cautelari), è stata valutata come un indice di non completa estraneità alla vita societaria, incompatibile con la prova contraria richiesta anche dalla giurisprudenza più recente.
Pertanto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, valutando come non sufficiente la prova contraria offerta dalla contribuente, a prescindere dall’orientamento giurisprudenziale prescelto.
Il quarto motivo è fondato.
La revisione del sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 158 del 2015, non ha previsto una generalizzata riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente. Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sull’applicazione al contribuente della disciplina sanzionatoria più favorevole (Cass. 04/09/2024, n. 23735).
In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso in punto di sanzioni e, rigettati i restanti, la sentenza impugnata va cassata su questo punto, con rinvio al giudice a quo affinché proceda alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di II° grado RAGIONE_SOCIALE Marche, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME