Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24776/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 795/2016 depositata il 23 marzo 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’attività di verifica fiscale condotta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, la Direzione Provinciale di Bologna dell’RAGIONE_SOCIALE rettificava il reddito d’impresa dichiarato dalla prefata società in
relazione all’anno d’imposta 2004, contestando l’omessa contabilizzazione di ricavi per un importo di 322.250 euro.
In sèguito, il medesimo Ufficio emetteva nei riguardi del socio unico NOME COGNOME un avviso di accertamento mediante il quale, con riferimento all’anno suindicato, recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEF, l’intero maggior reddito determinato in capo all’ente collettivo, facendo applicazione della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati da una società di RAGIONE_SOCIALE a ristretta base proprietaria o, come nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE.
Il COGNOME impugnava l’avviso di accertamento in parola dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna, che con sentenza n. 795/2016 del 23 marzo 2016 rigettava l’appello dell’Amministrazione Finanziaria.
A sostegno della pronuncia adottata i giudici regionali così argomentavano: -il maggior reddito d’impresa accertato in testa a una società di RAGIONE_SOCIALE, sia a ristretta base partecipativa sia RAGIONE_SOCIALE, non può essere attribuito «pro quota» ai soci indipendentemente dalla sua effettiva percezione; -in ogni caso, affinchè possa essere effettuata una simile attribuzione, tale maggior reddito deve essere stato «confermato in modo definitivo» , laddove, nel caso in esame, l’accertamento tributario condotto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE era ancora «sub iudice» ; -a prescindere dagli esposti rilievi, avendo il contribuente presentato la dichiarazione riservata ex art. 13, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001, convertito in L. n. 409 del 2001, richiamato dall’art. 13 -bis , comma 5, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, ai fini del rimpatrio RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie detenute fuori del territorio dello Stato, senza
osservare le disposizioni di cui al D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 227 del 1990, doveva ritenersi operante in suo favore la disciplina agevolativa recata nell’art. 14, comma 1, lettera a), del citato D.L. n. 350, in forza della quale era precluso, nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo in relazione ai periodi d’imposta per i quali non fosse ancora decorso il termine per l’azione di accertamento; né a diversa conclusione poteva indurre la circostanza che al momento della presentazione della dichiarazione riservata fosse già stata compiuta attività di verifica e di accertamento nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di «soggetto del tutto autonomo rispetto al Contribuente» .
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il COGNOME è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., degli artt. 39, comma 1, lettera d), e 41 -bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 44 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
1.1 Si censura l’impugnata sentenza nella parte in cui nega, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’applicabilità della presunzione di attribuzione ai soci degli utili non dichiarati da una società di RAGIONE_SOCIALE a ristretta base o RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è nuovamente lamentata la violazione dell’art. 41 -bis , oltre che del successivo art. 42 del D.P .R. n. 600 del 1973.
2.1 Si contesta l’affermazione fatta dalla RAGIONE_SOCIALE secondo cui la
presunzione anzidetta non sarebbe in ogni caso applicabile nell’ipotesi in cui difetti un accertamento tributario definitivo nei confronti della società partecipata, come appunto nella fattispecie in esame.
Con il terzo mezzo, al pari dei precedenti ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 13 -bis , commi 4 e 5, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, e dell’art. 14, comma 7, del D.L. n. 350 del 2001, convertito in L. n. 409 del 2001.
3.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nel ritenere valida e produttiva di effetti la dichiarazione riservata resa dal COGNOME in base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001 e 13 -bis , comma 5, del D.L. n. 78 del 2009, sebbene al tempo della sua presentazione l’Ufficio avesse già provveduto a notificare l’avviso di accertamento concernente la società, di cui lo stesso COGNOME era unico socio e amministratore.
3.2 Nel descritto scenario, il collegio di seconde cure avrebbe dovuto applicare la previsione di cui all’art. 14, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 350, espressamente richiamata dall’art. 13 -bis , comma 5, primo periodo, del D.L. n. 78, in virtù della quale «il rimpatrio RAGIONE_SOCIALE attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una RAGIONE_SOCIALE violazioni RAGIONE_SOCIALE norme indicate al comma 1 ( id est : i reati di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000 e al D.L. n. 429 del 1982, convertito in L. n. 516 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 4, comma 1, lettere d) e f), di tale ultimo decreto, relativamente alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie dichiarate -n.d.r.) è stata già contestata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza».
Riassunte le doglianze sollevate dall’Amministrazione Finanziaria
impugnante, va notato che la sentenza gravata si fonda su tre distinte e autonome «rationes decidendi» singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico -giuridico, e precisamente:
(a)sull’affermata illegittimità di un accertamento tributario incentrato sulla presunta attribuzione ai soci dei dividendi extracontabili non dichiarati da una società di RAGIONE_SOCIALE a ristretta base partecipativa o RAGIONE_SOCIALE;
(b)sulla ritenuta necessità, ai fini dell’applicazione della cennata presunzione, che l’accertamento compiuto a carico della società sia divenuto definitivo;
(c)sull’asserita preclusione legale di qualsiasi accertamento tributario nei confronti del contribuente che, come nella concreta fattispecie, abbia presentato la dichiarazione riservata per il rimpatrio RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie detenute all’estero e occultate al fisco italiano.
4.1 Ciascuna RAGIONE_SOCIALE tre predette ragioni del decidere è stata censurata con uno specifico motivo di ricorso.
4.2 Tanto premesso, i mezzi di gravame articolati dall’Amministrazione Finanziaria si appalesano fondati.
4.3 In particolare, per quanto attiene al primo motivo, con il quale è stata attaccata la «ratio» sub (a), va osservato che la sentenza impugnata si pone in dissonanza rispetto alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale va qui data ulteriore continuità, secondo cui l’accertamento di un maggior reddito d’impresa in capo a una società di RAGIONE_SOCIALE a ristretta base proprietaria (o, come nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE) genera la presunzione semplice che tale reddito sia stato attribuito in forma di utili extracontabili ai soci, con la conseguenza che incombe su questi ultimi l’onere della prova contraria, consistente nel dimostrare che i ricavi accertati non sono stati ripartiti, bensì accantonati o reinvestiti (cfr., ex multis , Cass. n. 25322/2022, Cass. n. 24732/2022, Cass. n. 21487/2022, Cass. n. 10724/2022),
oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto (cfr. Cass. n. 21187/2024, Cass. n. 21158/2024).
4.4 È stato, in proposito, puntualizzato che, ai fini della prova della distribuzione dei dividendi in parola, all’Ufficio è sufficiente dimostrare la ristretta base sociale, non occorrendo che l’avviso di accertamento relativo ai soci si fondi anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi RAGIONE_SOCIALE loro movimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolare valore non giustificabile sulla base dei redditi dichiarati (cfr. Cass. n. 16913/2020).
4.5 Si è pure chiarito che, nell’ipotesi in esame, non ricorre la violazione del divieto di presunzioni di secondo grado (cd. «praesumptio de praesumpto» ) -ove mai reputato sussistente nel nostro ordinamento (in senso contrario si vedano, ex ceteris , Cass. n. 7145/2023, Cass. n. 37352/2022, Cass. n. 23860/2020, Cass. n. 20748/2019)-, in quanto il fatto noto da cui muove il ragionamento inferenziale non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati in testa alla società, ma dalla ristrettezza della base partecipativa, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità, da parte di questi ultimi, dell’andamento degli affari societari e dell’esistenza di utili occulti, nonché dal reciproco controllo che i componenti di simili ristrette compagini normalmente esercitano fra di loro (cfr. Cass. n. 19272/2024, Cass n. 25501/2020).
4.6 In ordine al secondo motivo, il quale investe la «ratio» sub (b), va rilevato che il «dictum» dei giudici regionali si discosta dall’altrettanto costante insegnamento di legittimità secondo il quale, al fine di escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili conseguiti da una società di RAGIONE_SOCIALE a ristretta base proprietaria, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, dovendo egli
contestare lo stesso effettivo conseguimento di tali dividendi da parte di quest’ultima, ove non sia in grado di dimostrarne la mancata distribuzione, stante l’autonomia dei giudizi riguardanti la società e il socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento a carico della prima rispetto a quello verso il secondo (cfr. Cass. n. 39285/2021, Cass. n. 5462/2021, Cass. n. 21126/2020, Cass. n. 33976/2019); pregiudizialità che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. -applicabile anche al processo tributario in forza del rinvio alle norme del codice di procedura civile disposto dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992 -, impone la sospensione del giudizio concernente il socio in attesa della definizione di quello di cui è parte la società (cfr. Cass. n. 10724/2022, Cass. n. 1574/2021, Cass. n. 15876/2018).
4.7 Anche il terzo mezzo, che attinge la «ratio» sub (c), merita di essere accolto.
4.8 L’art. 13 -bis del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, ha introdotto una forma (definita dalla dottrina ‘atipica’) di condono fiscale mediante l’istituzione di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute al di fuori del territorio dello Stato in violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul monitoraggio fiscale.
4.9 L’emersione di tali attività avviene attraverso la presentazione, ad opera di un intermediario, di una dichiarazione riservata e produce, quali effetti del cd. «scudo fiscale»:
(a)l’estinzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative, di natura tributaria e previdenziale, relativamente alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie dichiarate;
(b)la preclusione di ogni tipo di accertamento tributario e contributivo per tutti gli imponibili correlati alle somme o alle attività oggetto di sanatoria per i periodi d’imposta che abbiano termine al 31 dicembre 2008.
4.10 La norma innanzi citata, al comma 5, rinvia alla disciplina
dettata dal D.L. n. 350 del 2001, convertito in L. n. 409 del 2001, che per la prima volta ha introdotto nell’ordinamento questa forma di condono.
4.11 Tra le disposizioni richiamate rientra anche l’art. 14 di quest’ultimo decreto, il quale, al comma 7, stabilisce che le operazioni di emersione non producono gli effetti indicati quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, «una RAGIONE_SOCIALE violazioni RAGIONE_SOCIALE norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza».
4.12 Sull’argomento, questo Supremo Collegio ha statuito che la «formale conoscenza» di cui parla la norma in esame non si esaurisce nella «formale notifica» di un avviso di accertamento, ma ricorre anche nel caso del compimento di attività -quali, fra l’altro, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, la partecipazione al contraddittorio, l’invio e la risposta a questionari, le acquisizioni probatorie e istruttorie -che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente all’accertamento medesimo (cfr. Cass. n. 13691/2023, Cass. n. 1321/2022, Cass. n. 21697/2020).
4.13 Ciò posto, dalla ricostruzione storica degli accadimenti operata in sentenza dalla CTR si apprende che:
-in data 27 ottobre 2009 il COGNOME ricevette, nella sua «qualità di socio unico dell’RAGIONE_SOCIALE» , l’invito da parte dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE di Imola della Direzione Provinciale di Bologna dell’RAGIONE_SOCIALE «a fornire informazioni sulla gestione della suddetta srl relativamente al periodo d’imposta 2004, in quanto da parte dell’Ufficio era stata avviata un’attività di verifica nei confronti della società» ;
-l’odierno intimato prese attivamente parte al contraddittorio preventivo instaurato dall’Amministrazione, «riserva (ndosi) di
esprimere proprie deduzioni con riferimento alla detta verifica» ; alla RAGIONE_SOCIALE, in data 26/11/2009, un avviso di accertamento a rettifica del reddito
-«in assenza di tale riscontro, l’Ufficio notific (ò) d’impresa dichiarato per il suddetto periodo d’imposta» ;
-soltanto il 9 dicembre 2009 -dopo che già aveva acquisito formale conoscenza RAGIONE_SOCIALE verifiche fiscali avviate, in relazione all’anno d’imposta 2004, nei confronti della società di cui era socio unico, persino partecipando al contraddittorio attivato dall’Ufficio -il COGNOME presentò la dichiarazione riservata di cui agli artt. 13, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001 e 13 -bis , comma 5, del D.L. n. 78 del 2009, «al fine di regolarizzare la propria situazione tributaria per gli effetti di tale normativa» (pag. 2 della sentenza, primi tre periodi).
4.14 A fronte di tali accertamenti in fatto, il collegio regionale ha escluso che nel caso di specie ricorresse la causa di inoperatività degli effetti preclusivi dell’adesione allo «scudo fiscale» prevista dal summenzionato art. 14, comma 7, del D.L. n. 350, sulla scorta del rilievo che, anteriormente alla presentazione della dichiarazione riservata di cui si è detto, l’attività ispettiva dell’Ufficio si «era orientata solo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE» e « il conseguente accertamento era (stato) notificato a carico della RAGIONE_SOCIALE» .
4.15 Così statuendo, esso ha evidentemente optato per una lettura restrittiva della locuzione «formale conoscenza» utilizzata dalla norma, contrastante con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità e misconoscente lo stretto collegamento che intercorre fra l’accertamento di ricavi occulti in capo a una società RAGIONE_SOCIALE e quello di un maggior reddito da partecipazione nei confronti dell’unico socio (per una fattispecie analoga vedasi Cass. n. 8247/2023).
In definitiva, vanno accolti tutti i motivi di ricorso, in quanto le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata appaiono affette dagli «errores in iudicando» lamentati dalla parte erariale.
Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della gravata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
6.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione