Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9436 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 55, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna il 24.9.2014, e pubblicata il 13.1.2015;
Oggetto: Omesso versamento di ritenute 2006 – Società di capitali -Ristretta base partecipativa – Maggior reddito societario -Presunzione di distribuzione ai soci – Omessa ritenuta sul reddito del socio di minoranza.
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto la rettifica della dichiarazione dei redditi, ai fini Ires, Iva ed Irap per l’anno 2006, oltre accessori e sanzioni, per un totale di Euro 1.726.112,00. Alla società è stato contestato di avere venduto 93 immobili, appartamenti e pertinenze, ad un prezzo superiore a quello dichiarato, oltre alla indeducibilità di alcuni costi.
Successivamente, rilevato che la società presentava ristretta base partecipativa, l’Ente impositore notificava alla contribuente società, il 22.11.2011, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, contestato nel presente giudizio ed avente ad oggetto la mancata effettuazione e versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute a titolo d’imposta sui redditi attribuibili ad NOME COGNOME, socio che deteneva il 15% del capitale sociale, una partecipazione non qualificata.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha poi notificato alla società anche l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, che è giunto anch’esso al giudizio di legittimità. Tutti e tre i processi, giunti al giudizio di cassazione, sono stati trattati contestualmente all’odierna udienza.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento avente ad oggetto le ritenute innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AVV_NOTAIO, proponendo plurime censure. La CTP respingeva il ricorso, operando riferimento al rigetto, ad opera della stessa Commissione con sent. n. 165 del 2013, dell’impugnazione proposta dalla società avverso il primo avviso di accertamento.
Avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio la contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, rinnovando le proprie critiche e lamentando che le stesse non erano neppure
state esaminate dai giudici di primo grado. La CTR esaminava nel merito le difese proposte dalla contribuente e le riteneva infondate, in conseguenza rigettava l’impugnazione della società.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione della CTR, affidandosi a sei strumenti d’impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la ‘nullità’ della sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe dovuto sospendere il presente giudizio, avente ad oggetto la mancata effettuazione di ritenute, per attendere la definizione del processo sull’atto ‘presupposto’ (ric., p. 22), avente ad oggetto l’avviso di accertamento di un maggior reddito contestato alla contribuente con riferimento all’anno 2006.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della decisione impugnata, per effetto della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice del gravame omesso di pronunciare su tutta la domanda, con specifico riferimento alla ‘contestazione di automatica attribuzione della distribuzione degli utili’ (ric., p. 24), che si affermano percepiti da una società di capitali che presentava ridotta base partecipativa, ai suoi soci.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la società critica la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice del gravame omesso di pronunciare su tutta la domanda, con specifico riferimento alle questioni sottoposte in
relazione alla ‘eccezione mossa in materia di Iva’, ed all’ingiustificato ‘disconoscimento della deducibilità di poste passive’ (ric., p. 26).
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la società lamenta la ‘nullità’ della sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 54, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame ritenuto sufficiente, per provare i maggiori redditi conseguiti dalla società, la sola discordanza dei prezzi di vendita dichiarati degli immobili con i valori indicati dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della decisione impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 54, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e ss. cod. civ., e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in cui è incorsa la CTR, omettendo ‘l’esame di fatti decisivi per il giudizio’ (ric., p. 35), avvalorando la tesi che sia sufficiente per provare i maggiori redditi conseguiti la sola discordanza dei prezzi di vendita degli immobili dichiarati con i valori indicati dall’RAGIONE_SOCIALE, e comunque proponendo il giudice del gravame una motivazione puramente apparente, senza esporre valutazioni proprie, limitandosi ad aderire a quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria e condiviso dai giudici di primo grado (ric., p. 37).
Mediante il sesto strumento di impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società critica la ‘nullità’ della sentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc.
civ., e dell’art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell’art. 54, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e ss. cod. civ., per avere il giudice dell’appello omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento agli 85 appartamenti in relazione ai quali non sono stati effettuati accertamenti bancari, avendo il giudice del gravame ritenuto sufficiente per provare i maggiori redditi conseguiti la sola discordanza dei prezzi di vendita degli immobili dichiarati con i valori indicati dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con il suo primo motivo di ricorso la società contesta la ‘nullità’ della sentenza impugnata, perché la CTR avrebbe dovuto sospendere il presente giudizio, avente ad oggetto l’omessa effettuazione RAGIONE_SOCIALE ritenute sul maggior reddito conseguito dalla società, e da ritenersi distribuito ai soci, per attendere la definizione del processo sull’atto ‘presupposto’, avente ad oggetto l’avviso di accertamento di un maggior reddito contestato alla società con riferimento all’anno 2006.
7.1. In proposito la CTR annota che i giudici di primo grado hanno respinto il ricorso della contribuente in materia di ritenute osservando che la stessa CTP di AVV_NOTAIO aveva rigettato l’impugnazione proposta in relazione al pregiudicante accertamento del maggior reddito conseguito dalla società, con sent. 165/15/13. Il giudice del gravame aveva quindi ben presente la questione ora sottoposta ad esame dalla società.
7.2. Questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire, in proposito, che ‘in tema di processo tributario, l’art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 regola solo i rapporti tra processi tributari e non tributari, sicché quando tra due giudizi tributari esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante (nella specie relativo all’accertamento di un credito d’imposta, evidenziato nella dichiarazione del 1998) sia stato definito con sentenza, sebbene
ancora non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato (nella specie avente ad oggetto cartella di pagamento per l’annualità successiva) soltanto ai sensi dell’art. 337 e non dell’art. 295 cod. proc. civ’, Cass. sez. V, 17.7.2014, n. 16329. Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che la CTR, nell’esercizio di un potere che le è riconosciuto, abbia ritenuto non ricorrere la condizioni perché il presente giudizio dovesse essere sospeso.
Non solo, non si è mancato di specificare, invero, che ‘in tema di contenzioso tributario, secondo la disciplina vigente ratione temporis , anteriormente al 1° gennaio 2016 ed alle modifiche di cui al d.lgs. n. 156 del 2015, la sospensione necessaria del processo civile di cui all’art. 295 c.p.c. non è applicabile allorché la ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello potendo in tal caso trovare applicazione solo l’art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una RAGIONE_SOCIALE parti invochi l’autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva’, Cass. sez. VI -V, 5.9.2016, n. 17613, mentre deve osservarsi che, nel caso di specie, la decisione pregiudicante risultava sfavorevole alla contribuente, il cui ricorso avverso l’accertamento di un maggior reddito societario era stato respinto.
Il primo motivo di impugnazione risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato.
Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente censura la nullità della decisione impugnata, per avere il giudice del gravame omesso di pronunciare su tutta la domanda, con specifico riferimento alla ‘contestazione di’ infondatezza dell”automatica attribuzione della distribuzione degli utili’ (ric., p. 24), che si affermano percepiti da una società di capitali la quale presentava ridotta base partecipativa.
8.1. In proposito questa Corte di legittimità ha già condivisibilmente statuito che ‘in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE
imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria’, Cass. sez. VI -V, 9.7.2018, n. 18042 (conf. Cass. sez. V, 2.3.2011, n. 5076).
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società di capitali avente una ristretta base partecipativa è pertanto legittima, e la società ricorrente neppure allega che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti.
Il secondo strumento di impugnazione risulta pertanto infondato, e deve essere respinto.
Con il terzo motivo di ricorso la società critica la nullità della sentenza impugnata per avere il giudice del gravame omesso di pronunciare su tutta la domanda, con specifico riferimento alle questioni sottoposte in relazione alla ‘eccezione mossa in materia di Iva’, ed all’ingiustificato ‘disconoscimento della deducibilità di poste passive’ (ric., p. 26).
Lo strumento di impugnazione, come proposto, risulta carente di specificità. La contribuente non ha infatti cura di riportare, almeno in sintesi, quali siano le contestazioni che aveva inteso sottoporre alla valutazione del giudice di secondo grado, non riporta quali censure abbia proposto in materia di Iva, e neppure quali siano le poste passive di cui intendeva affermare la deducibilità, e le sue critiche non sono suscettibili di essere valutate, neppure in termini di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure come proposte in grado di merito.
Il terzo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
10. Con i suoi mezzi d’impugnazione dal quarto al sesto, in relazione ai profili di nullità della sentenza a causa della motivazione apparente, nonché dell’omessa pronuncia, della violazione di legge e del vizio di motivazione, la società critica il giudice dell’appello per aver omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento agli 85 appartamenti in relazione ai quali non sono stati effettuati accertamenti bancari, avendo il giudice del gravame ritenuto sufficiente per provare i maggiori redditi conseguiti la sola discordanza dei prezzi di vendita dichiarati degli immobili con i valori indicati dall’RAGIONE_SOCIALE.
I motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva.
10.1. Appare necessario ricordare che alla ricorrente è stato contestato dall’Amministrazione finanziaria di aver conseguito maggiori redditi non dichiarati dalla vendita di 93 appartamenti di recente realizzazione. Sono stati attivati alcuni controlli bancari, ed è emerso che in relazione ad otto cessioni erano stati concessi agli acquirenti mutui di importo superiore o pari al valore di compravendita dichiarato. Inoltre, il valore di vendita dichiarato risultava inferiore ai valori OMI, e tanto dipendeva essenzialmente dalla modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALE dimensioni RAGIONE_SOCIALE pertinenze utilizzata dalla società, che le aveva stimate in misura inferiore al dovuto.
10.2. La CTR ha ritenuto che ‘l’accertamento fiscale è fondato su presunzioni caratterizzate dai requisiti della gravità precisione e concordanza. In particolare, per le vendite per le quali è stata rinvenuta documentazione bancaria relativa ai mutui stipulati dagli acquirenti, da cui risulta che il valore RAGIONE_SOCIALE perizie e, quindi, i mutui concessi sono superiori al valore di compravendita. Per altre vendite vi è discordanza dei prezzi dai valori OMI; oppure i prezzi
indicati dalla società contribuente pur essendo in linea con i valori OMI, risultano più bassi perché vengono indicate superfici in metri quadri inferiori a quelli catastali’ (sent. CTR, p. 3). Quindi il giudice dell’appello esamina alcuni campioni di compravendita per spiegare i concetti proposti.
Aggiunge il giudice del gravame che ‘le superfici catastali, utilizzate dall’Ufficio per l’accertamento, risultano confermate dalle perizie bancarie effettuate in relazione ai mutui richiesti. Per quanto riguarda i valori OMI, si rileva, in particolare per il territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che essi sono ulteriormente confermati dall’ ‘atto unilaterale d’obbligo’ sottoscritto dalla società RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE‘, dove insistono la maggior parte dei fabbricati, ‘con il quale la società stabilisce il prezzo medio di vendita. Infine le stesse perizie di parte prodotte confermano la consistenza RAGIONE_SOCIALE superfici considerate dall’Ufficio, ma pervengono a valori di vendita allineati a quelli praticati dalla società, utilizzando prezzi molti bassi per metro quadro, addirittura inferiori a quelli previsti nell’atto di convenzione’ (sent. CTR, p. 3 s.). Pertanto la motivazione proposta dalla CTR, pur succinta, non è apparente, e risulta chiara nell’indicazione degli elementi valorizzati per esprimere il suo giudizio.
10.3. La ricorrente ripropone i suoi argomenti con insistenza, ma non si confronta con la decisione adottata dai giudici dell’appello.
Risulta in astratto condivisibile l’argomento della contribuente secondo cui il maggior prezzo di compravendita di un immobile non può essere accertato operando ‘esclusivo’ riferimento ai valori OMI. Questa Corte ha avuto invero occasione di chiarire che ‘nell’ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l’art.
39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto “, Cass. sez. V, 25.1.2018, n. 2155.
Tuttavia, nel caso di specie, non risulta fondata la più volte ripetuta critica della ‘nullità’ della sentenza della CTR per essere stata fondata esclusivamente sui valori OMI. In realtà la decisione è basata su una pluralità di elementi.
10.3.1. Vengono in rilievo, al proposito, gli accertamenti bancari, effettuati a campione solo in relazione alla compravendita di otto appartamenti, che hanno però offerto un risultato gravemente indiziario. I mutui sono stati erogati agli acquirenti per un valore pari ed anche superiore all’intero prezzo di vendita dichiarato dalla società, mentre è ben nota la prudenza degli Istituti bancari nell’erogazione dei mutui finalizzati ad investimenti immobiliari. Inoltre, la documentazione bancaria acquisita ha confermato che la stima RAGIONE_SOCIALE superfici degli immobili effettuata dall’Amministrazione finanziaria è risultata sempre attendibile.
In ordine alle ulteriori compravendite si riscontra l’indicazione da parte della società negli atti di vendita di superfici ridotte attraverso un calcolo della incidenza RAGIONE_SOCIALE pertinenze che, in assenza di specifiche spiegazioni e dimostrazioni da parte della contribuente, deve valutarsi arbitraria. La conseguenza è che i valori OMI, apparentemente rispettati in relazione alle superfici dichiarate, non risultano invece rispettati in considerazione RAGIONE_SOCIALE reali superfici degli appartamenti venduti e RAGIONE_SOCIALE loro pertinenze. In
proposito la ricorrente propone considerazioni generiche e comunque indimostrate affermando, ad esempio, nel riportare le proprie critiche proposte in sede di appello, che ‘è agevole dimostrare come le metrature indicate dall’UFFICIO e utilizzate dallo stesso per la rideterminazione dei prezzi dichiarate siano erronee’ (ric., p. 10), ma la contribuente neppure illustra come avrebbe provato le allegate circostanze.
Le ragioni invocate dalla contribuente rimangono indimostrate, ed i suoi motivi di ricorso dal quarto al sesto risultano perciò infondati e devono essere respinti.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della pronuncia e del valore della controversia.
11.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21.3.2024.
Il Presidente
NOME Giudicepietro