Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4861 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
Avv. Acc. IRPEF 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27125/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 3500/28/2017, depositata in data 12 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La contribuente riceveva notifica dall’RAGIONE_SOCIALE Napoli -dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO , relativo ad IRPEF/altro per l’a nno di imposta 2009.
L’avviso di accertamento scaturiva dalla verifica fiscale effettuata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, a mezzo della quale, per il medesimo anno 2009, veniva rettificato il reddito di impresa da quest’ultima dichiarato in virtù di maggiori ricavi per € 349.860,00 e costi oggettivamente inesistenti per € 300.000,00 . Il socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE era la RAGIONE_SOCIALE, con una quota pari al 50% del capitale sociale, gli altri soci erano NOME COGNOME, con una quota pari al 30% e NOME COGNOME, con una quota pari al 20%; a sua volta la RAGIONE_SOCIALE era partecipata da soli due soci ossia NOME COGNOME, con una quota pari al 90% del capitale sociale, e NOME COGNOME, con una quota pari al 10%. La società RAGIONE_SOCIALE era cessata al 21/12/2012 e , per tale motivo, l’Ufficio decideva di imputare gli utili extrabilancio accertati nei confronti della predetta società estinta direttamente nei confronti del socio persona fisica COGNOME NOME, notificando le venivano richiesti i redditi di capitale accertati in capo alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso d’accertamento in odierna contestazione, con cui RAGIONE_SOCIALE e presumibilmente distribuiti alla RAGIONE_SOCIALE
Avverso il detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Napoli ; resisteva l’ Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 536/21/2015, accoglieva le ragioni della contribuente sul presupposto che il mancato accertamento a carico della società RAGIONE_SOCIALE inibisse l’operatività della presunzione semplice di distribuzione degli utili extra contabili stabilita dal legislatore per le società di persone.
Avverso la detta sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Campania; resisteva la contribuente con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 3500/28/2017, depositata in data 12 aprile 2017, rigettava il gravame condannando parte soccombente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. de lla Campania, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 09 gennaio 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma terzo, 38, comma primo, 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 53 Cost., 2082, 2193, 2195, 2495, 2697 e 2727 cod. civ. nonché del RAGIONE_SOCIALE principio dell’abuso del diritto in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’accertamento in capo alla signora COGNOME NOME, ex socia della cessata società RAGIONE_SOCIALE, fosse invalido in quanto la situazione avrebbe imposto preliminarmente l’adozione di un atto di accertamento nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in qualità di socio persona giuridica della RAGIONE_SOCIALE; ha inoltre ritenuto irrilevante che l’avviso di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE fosse divenuto definitivo.
Il motivo è fondato.
2.1. È infatti ius receptum che l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti ( ex plurimis , Cass. 20/12/2018, n. 32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412). Invero, l’imputazione ai soci del reddito della società ha origine dalla partecipazione e quindi prescinde dall’eventuale natura adesiva
dell’accertamento nei confronti dell’ente (vedi Cass. 05/02/2009, n. 2783, Cass. 04/11/2008, n. 26476, Cass. 08/07/2005, n. 14418); comunque accertato, il maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa si presume distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell’assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci (così Cass. 24/01/2019, n. 1947, Cass. 29/07/2016, n. 15824, Cass. 28/11/2014, n. 25271).
2.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. campana ha opinato, in condivisione della opinione espressa dai giudici di prime cure, che il fatto che alcun accertamento definitivo sussisteva sia in capo alla RAGIONE_SOCIALE che in capo alla RAGIONE_SOCIALE comportasse l’invalidità dell’accertamento notificato alla contribuente perché la situazione avrebbe imposto preliminarmente l’adozione di un atto di accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in qualità di socio persona giuridica della RAGIONE_SOCIALE; di poi, ha ritenuto irrilevante che l’avviso di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE fosse divenuto definitivo. Così argomentando la C.t.r. ha fatto mal governo dei superiori principi. Innanzitutto, la RAGIONE_SOCIALE si era estinta per cancellazione alla data del 21 dicembre 2012 per cui correttamente era stato emesso l’avviso di accertamento in capo alla contribuente atteso che l’avviso di accertamento non poteva essere emesso nei confronti del soggetto cessato ma solo dei soci e ciò un’applicazione dell’art. 2495 cod. civ.
2.3. In giurisprudenza, la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non è neutralizzato dallo schermo della personalità giuridica ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale operando il principio RAGIONE_SOCIALE del divieto dell’abuso del diritto che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributive e di eguaglianza nonché nella tendenza all’oggetto del
diritto commerciale ed all’attribuzione di rilevanza giuridica all’impresa indipendentemente dalla forma giuridica assunto dal suo titolare (Cass. 10/06/2009, n. 13338). In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l’interesse dei creditori sociali (nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall’utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (nella specie, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci (Cass. 12/09/2022, n. 26758).
2.4. Inoltre, si è già evidenziato che il socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE era la RAGIONE_SOCIALE, con una quota pari al 50% del capitale sociale, gli altri soci erano NOME COGNOME, con una quota pari al 30% e NOME COGNOME, con una quota pari al 20%; a sua volta la RAGIONE_SOCIALE era partecipata da soli due soci ossia NOME COGNOME, con una quota pari al 90% del capitale sociale, e NOME COGNOME, con una quota pari al 10%. Conseguentemente, la RAGIONE_SOCIALE aveva la partecipazione di controllo della RAGIONE_SOCIALE e NOME aveva la partecipazione di controllo della RAGIONE_SOCIALE la cui la compagine sociale di secondo grado era costituita da due sole persone fisiche, ossia NOME ed NOME COGNOME.
2.5 La presunzione dell’imputazione degli utili extrabilancio ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale non limita la sua efficacia l’ipotesi in cui la ristrettezza della compagine sociale si verifichi in un solo grado, quando cioè la società di capitale titolare dell’impresa ha soci in numero limitato, ma estende la sua efficacia anche al grado ulteriore cioè quando, per effetto della partecipazione alla società di capitali titolare dell’impresa di un’altra
società di capitali, che sia a sua volta ristretta base sociale, la compagine sociale di secondo grado sia ancora caratterizzata dalla ristrettezza (Cass. 10/06/2009, n. 13338).
Sotto questo profilo, il socio può fornire la prova dei fatti impeditivi della attribuibilità degli utili atteso che la presunzione si risolve in un ‘ inferenza probabilistica che indica la verità verosimile lasciando a chi vi ha interesse l’onere di provare l’inverosimile o l’improbabile (Cass. 30/07/2014, n. 17359) Vieppiù che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato, sia quello secondo cui “in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti” (Cass. n.16885/03, n.10951/02, n.7174/02), sia pure quell’altro per il quale, sempre in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso RAGIONE_SOCIALE stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione fondata sul disposto dell’art.39, primo comma, lett.d), del dpr 29 settembre 1973 n.600 – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente”.
Nella fattispecie in esame, alcuna prova contraria è stata dedotta dalla contribuente né vagliata dalla RAGIONE_SOCIALE che ha basato la propria decisione sull’assunto erroneo che occorreva un’attività di accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALE due società in questione ‘per il calcolo degli utili’.
3. In conclusione, il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE va accolto e , non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con conseguente rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna la controricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024