Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11804 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5522/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata, pec EMAIL;
ricorrente
contro
NOME COGNOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, codice fiscale CODICE_FISCALE e residente in INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentato e difeso, per procura allegata (doc.1), dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO (c.f.
tributi
CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato nello studio dei nominati difensori in Catania, INDIRIZZO.
contro
ricorrente per l’annullamento della sentenza n. 457/15/23 (R.G.A. 2899/2018) emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per la Sicilia, Sez. Staccata di Catania, sez. 15, in data 21/07/2022, depositata in Segreteria il 16/01/2023 e notificata il 17/01/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di NOME COGNOME per una maggiore Irpef per l’anno di imposta 2010, applicando la presunzione di attribuzione pro quota ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa degli utili extra contabili accertati, sul presupposto che il maggior reddito d’impresa , accertato in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, potesse qualificarsi quale utile extracontabile sottratto ad imposizione con conseguente distribuzione degli stessi ai soci in proporzione alle quote possedute;
la parte contribuente aveva impugnato l’atto impositivo innanzi al giudice tributario, contestando la carenza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, la mancanza di contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione per omessa allegazione della copia integrale dell’accertamento emesso nei confronti della società, la mancanza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo e l’inadempimento dell’onere della prova;
l ‘RAGIONE_SOCIALE si era costituita in giudizio contestando tutte le eccezioni sollevate da contribuente, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso e la piena conferma dell’atto impugnato ;
la Commissione Tributaria Provinciale in via preliminare riconosceva al ricorrente il diritto di contestare anche la validità dell’accertamento emesso nei confronti della società e, nel merito, accoglieva il ricorso ritenendolo fondato;
l ‘RAGIONE_SOCIALE ha allora proposto impugnazione avverso la sentenza, chiedendo in accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza impugnata, con la conseguente conferma dell’avviso di accertamento e la condanna dell’appellato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio ;
la parte appellata si è costituita, articolando proprie controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell’appello proposto con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese, in via preliminare eccependo l’ inammissibilità dell’appello perché notificato oltre il termine perentorio dei sei mesi previsto dall’articolo 38, comma 3, d.lgs. n. 546/92;
la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio così testualmente argomentando:<>;
i gi udici affermano che l’appellante non avrebbe prodotto in giudizio la fotocopia della ricevuta di deposito della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale dell’atto di appello, ma solo
la fotocopia dell’avviso di ricevimento, da cui non era ricavabile la data certa della spedizione;
in aggiunta alla pronuncia di inammissibilità prendono brevemente posizione nel merito affermando che <>;
i giudici di secondo grado concludono, dunque, dichiarando l’appello inammissibile e condannando l’Ufficio alle spese ;
avverso la sentenza di appello propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, cui resiste il contribuente con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. degli artt. 149 e327 c od. proc. civ., nonché degli artt. 16, 20, 49 e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione
all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; in via tuzioristica, violazione e/o falsa applicazione dell’art.53 Cost., degli artt. 44 e 45 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.U.I.R.), nonché degli articoli 2727 e seguenti cod. civ. , in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 e seguenti del cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
2.1. preliminarmente, deve rilevarsi che, ai fini della decisione, risulta necessario acquisire il fascicolo d’ufficio con gli atti cartacei ai quali le parti fanno riferimento (in particolare, l’atto di appello e gli allegati depositati unitamente ad esso);
pertanto, si rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Cos ì deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
La Presidente NOME COGNOME