Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22265 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30010/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1469 del 2021;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La C.T.R. della Calabria respinse i ricorsi, riuniti, della società contribuente e dei soci e confermò gli avvisi di accertamento con i quali era stato recuperato a tassazione il maggior reddito, per l’anno
di imposta 2011, sulla base del P.V.C. elevato dalla Guardia di finanza.
Nel dettaglio, e per quel che rileva in questa sede, il giudice affermò la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato poiché non sussisteva la denunciata carenza di delega specifica al soggetto firmatario. Invero, si evidenziò come la stessa CRAGIONE_SOCIALE. avesse richiamato l’indicazione della delega di firma, conferita al firmatario, contenuta nell’avviso nonché il provvedimento di delega relativo al funzionario della carriera direttiva, non equiparabile ad un ordine di servizio, e contenente gli elementi essenziali per il valido conferimento di delega di firma.
Sotto altro profilo il giudice di merito ricostruì la motivazione della C.T.P. nella parte in cui aveva ritenuto la fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere dalla azienda COGNOME, anche in riferimento alle analisi della documentazione contabile dello stesso ed alla ritenuta obiettiva inesistenza dell’azienda, desunta dalle dichiarazioni del professionista di fiducia e dalle dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME in ordine alla propria contabilità ed ai rapporti intrattenuti con la RAGIONE_SOCIALE
In relazione alle relative doglianze dei contribuenti venne riportata la giurisprudenza di questa Corte relativa al riparto dell’onere probatorio circa la natura fittizia RAGIONE_SOCIALE operazioni per poi affermare che l’RAGIONE_SOCIALE avesse fornito gli elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, idonei a far presumere che le operazioni contestate non fossero mai state realizzate. A fronte di tali presunzioni si ritenne, quindi, che i contribuenti non avessero fornito la prova contraria. In relazione, poi, alla prova della distribuzione di utili extra contabili nella società, a ristretta base societaria, si ritenne che i contribuenti non avessero provato che i maggiori ricavi fossero stati reinvestiti ovvero accantonati, non essendo al riguardo
sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si fosse concluso con perdite contabili.
Avverso la prefata decisione ricorrono RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME con 3 motivi, è rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c. con riferimento all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ed all’art. 2909 c.c.
Si denuncia, in particolare, di aver rappresentato, sia in primo che in secondo grado, la violazione della citata ‘norma per la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’ente impositore, salva la possibilità di delega risultante da data certa a soggetto dotato della qualità di svolgere le funzioni delegate ‘ . I ricorrenti specificano di aver contestato nel ricorso introduttivo la carenza di una delega specifica da parte del direttore soggetto firmatario ed in sede di memorie, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, la genericità dell’atto di delega.
Si evidenzia quindi come la delega, nella specie, sia carente essendo generica con riferimento alla durata ed alle effettive ragioni del conferimento.
Con il medesimo motivo si denuncia la nullità della sentenza per non aver rilevato la sussistenza del giudicato esterno, in relazione alla sentenza n. 4215 del 2018, pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, con la quale è stato dichiarato nullo l’avviso in difetto di valida delega, trattandosi del medesimo avviso posto a fondamento del presente giudizio.
1.2. Il motivo, in disparte l’infondatezza di cui in seguito, è inammissibile per carenza di autosufficienza.
Com’è noto in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti
processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico”. (In applicazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stata dedotta l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su di una domanda asseritamente contenuta nella comparsa d’intervento, senza che, tuttavia né tale domanda, né la sentenza di primo grado fossero “localizzate” all’interno degli atti del procedimento).
La censura formulata dal ricorrente, avente ad oggetto la validità della delega conferita, comporta, ai fini della sua ammissibilità la riproduzione dell’atto o della parte dell’atto all’uopo rilevante. In assenza di tale riproduzione è preclusa al giudice di legittimità ogni valutazione (Cass. n. 2829 del 2015).
Nella specie non emerge nel ricorso alcun riferimento idoneo a consentire la localizzazione della delega, né risulta trascritta parte della stessa idonea a consentire a questa Corte di valutare la fondatezza della doglianza.
Anche in relazione alla denunciata violazione dell’art. 2909 c.c. la doglianza si palesa come inammissibile. Il provvedimento invocato dal ricorrente non è stato allegato al ricorso così come l’atto con il quale il giudice di merito sarebbe stato reso edotto dell’esistenza della sentenza n. 4215 del 2018, pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, né la questione prospettata emerge dal contenuto della
sentenza né, poiché è stato denunciato un error in iudicando , alla Corte di legittimità è consentito l’esame degli atti di merito.
In tema di ricorso per cassazione, invero, la denuncia di un “error in iudicando”, per violazione di norme di diritto sostanziale, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., o per vizi della motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, e consente alla parte di chiedere, ed al giudice di legittimità di effettuare, una verifica in ordine alla correttezza giuridica della decisione ed alla sufficienza e logicità della motivazione, sulla base del solo esame della sentenza impugnata. (Sez. 3, n. 9245 del 18 aprile 2007; Sez. 1, n. 24856 del 22 novembre 2006).
Sotto altro profilo il motivo è comunque infondato. In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell’ufficio, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio (tra le tante Cass. n. 18758 del 2014).
Nella specie a fronte RAGIONE_SOCIALE prove fornite dall’Amministrazione, il giudice di merito ha ritenuto, con valutazione non sindacabile in questa sede, l’esistenza di una valida delega di firma conferita al firmatario, funzionario della carriera direttiva ed ha altresì accertato che contenesse gli elementi essenziali per il valido conferimento.
2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. sulla qualificazione RAGIONE_SOCIALE operazioni per fatture inesistenti per la posizione del COGNOME.
Il ricorrente evidenzia come l’accertamento della Guardia di finanza abbia portato al recupero d’imposta per operazioni intrattenute tra la RAGIONE_SOCIALE e la ditta RAGIONE_SOCIALE.
Nella sostanza si ritiene violata la citata disposizione poiché la RAGIONE_SOCIALE ha valutato le presunzioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE come elementi idonei a determinare un giudizio di fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE osservazioni della difesa dalle quali emergerebbe un diverso esito della valutazione degli elementi probatori.
Il motivo è infondato.
E’ infatti evidente che il motivo, anche nella sua sola formulazione, si palesi come inammissibile poiché dietro la paventata violazione di legge si annida il tentativo di indurre questa Corte a riesaminare il merito della controversia.
Giova in proposito considerare che, in generale, la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra limite diverso da quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
In altri termini, la differente lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, ed in particolare dei documenti in atti, proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).
Con il medesimo motivo ci si duole del mancato esame della sentenza penale di assoluzione che, avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione da parte della C.T.R.
Il motivo, sotto questo profilo, è inammissibile per difetto di specificità e novità della questione.
I ricorrenti ai fini dell’autosufficienza riportano uno stralcio della predetta sentenza nel corpo del ricorso. Deve tuttavia evidenziarsi che non solo la sentenza indicata non risulta allegata al ricorso, con
attestazione di passaggio in giudicato, ma anche non risulta come la doglianza sia stata formulata al giudice di merito.
Difatti i ricorrenti si limitano ad affermare che la predetta sentenza è stata acquisita agli atti del processo con le produzioni documentali ed esplicative di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992 ma non ne riportano alcuno stralcio nel corpo del ricorso né tanto meno risulta allegato allo stesso.
Deve al riguardo ribadirsi quanto già statuito in punto di difetto di specificità in relazione al primo motivo del ricorso.
La denuncia di un “error in iudicando”, per violazione di norme di diritto sostanziale, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., o per vizi della motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, e consente alla parte di chiedere, ed al giudice di legittimità di effettuare, una verifica in ordine alla correttezza giuridica della decisione ed alla sufficienza e logicità della motivazione, sulla base del solo esame della sentenza impugnata. (Sez. 3, n. 9245 del 18 aprile 2007; Sez. 1, n. 24856 del 22 novembre 2006; Sez. 5 n. 22880 del 29 settembre 2017).
3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 39 del d.P.R, n. 600 del 1973 per aver effettuato il recupero a danno dei soci per la presunzione di distribuzione di utili extracontabili per COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il motivo è inammissibile perché con esso si contesta il merito della decisione peraltro conforme ai principi sottesi alle norme di cui innanzi come ritenuta dalla giurisprudenza consolidata in punto di utili distribuiti a società a ristretta compagine sociale.
In tema imposte sui redditi di capitale, invero, Sez.5 n. 33976 de 2019 , ha affermato che per escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo.(Nella specie, si trattata di una società a ristretta base partecipativa, ritenuta mera “cartiera”, sicché, in considerazione dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate, erano stati disconosciuti i costi contabilizzati, con conseguente attribuzione di un maggior reddito societario e applicazione della presunzione di redistribuzione degli utili ai soci).
In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, invero, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass. n. 18042 del 2018). Il giudice di seconde cure si è attenuto agli indicati principi effettuando una valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali, pertanto, ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese non essendosi costituita l’RAGIONE_SOCIALE. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024