Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 8781  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n. 22177/2023 R.G.) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro  tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: ‘ EMAIL ‘) ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , con sede in Sondrio, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: P_IVA), in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli avv. ti NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME  che,  congiuntamente  e disgiuntamente,  rappresentano  e  difendono  la  società  stessa,  giusta procura  speciale  allegata  al  ricorso  introduttivo  del  presente  giudizio  di legittimità (indirizzi p.e.c. dei difensori:
n. 22177/2023 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 28 gennaio 2025
Tributi  –  Società  a ristretta base partecipativa – Utili extracontabili.
‘ EMAIL ‘
‘ EMAIL
‘ EMAIL ‘
, ‘ );
-controricorrente –
avverso la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Lombardia n. 2877/11/2022, pubblicata il 7 luglio 2022;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.- La vicenda concerne l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Con tale atto impositivo, sulla base dell ‘ omessa dichiarazione di utili extracontabili per l’ammontare di €. 100.000,00, l’amministrazione finanziaria, considerato che la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione si doveva ritenere a ristretta base partecipativa in quanto le quote sociali erano possedute da tre società di capitali anch’esse a ristretta base sociale (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), applicava la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili e conseguentemente riteneva che la predetta contribuente avesse distribuito gli utili alle persone fisiche che detenevano le quote di partecipazione nelle tre società a loro volta partecipanti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in violazione dell’obbligo del sostituto di imposta di effettuare la ritenuta prescritta dall’art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973.
L’avviso di accertamento veniva annullato dalla Commissione di primo grado sull’assunto che « l’applicazione dell’art.27 comma 1 del d.P.R. 600 del 1973, secondo cui la società che distribuisce utili deve effettuare una ritenuta a titolo di imposta del 26% con obbligo di rivalsa, presuppone in via logica che si tratti di utili regolarmente contabilizzati e distribuiti, ed è incompatibile con il diverso fenomeno della distribuzione “in nero” degli utili extracontabili. Diversamente si determinerebbe in capo al soggetto che ha effettuato la distribuzione di utili extracontabili un obbligo “di
autodenuncia”, poiché sarebbe gravato dall’obbligo giuridico di dichiarare l’avvenuto conseguimento di utili non iscritti a bilancio e l’attribuzione degli stessi ai soci ».
2.-  La  Commissione  tributaria  regionale  della  Lombardia,  investita da ll’ appello proposto dal l’RAGIONE_SOCIALE ,  con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, lo rigettava.
In particolare, il giudice d’appello evidenziava come la giurisprudenza avesse ribadito il principio secondo cui « In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale » (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 15824 del 29 luglio 2016, Rv. 640622-01) e come tale presunzione di riparto, operasse tuttavia solo in caso di società a ristretta base sociale e con riguardo al rapporto diretto tra società e soci. Nella fattispecie in esame, invece, il rapporto con i soci persone fisiche risultava intermediato dalla presenza di altri distinti soggetti giuridici e, cioè, tre società di capitali. Né, del resto, l’amministrazione finanziaria appellante aveva offerto alcun elemento probatorio a sostegno dell’assunto secondo cui ricorreva un abuso dello schermo societario, cosicché tali affermazioni erano rimaste allo stato di mere allegazioni indimostrate.
3.- Avverso la menzionata sentenza d’appello , l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
4.-  La  società  RAGIONE_SOCIALE  in  liquidazione  ha  resistito  con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in modalità telematica, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso in quanto la contribuente ha
presentato tempestiva e regolare domanda  di definizione relativa all’avviso di accertamento oggetto di controversia, provvedendo altresì a versare interamente gli importi dovuti.
Di tale atto di rinuncia è stata data regolare comunicazione alla società controricorrente.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.
Sussistono motivi idonei a giustificare l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,