Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10312 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16148/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 7013/2016 depositata il 16 dicembre 2016
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 7 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE Provinciale I di Milano notificava all’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d’ora in poi, per brevità, RAGIONE_SOCIALE)
un avviso di accertamento con il quale: (a)veniva induttivamente determinato il reddito imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP conseguito dalla società nell’anno 2006, previa contestazione della supposta incoerenza fra i prezzi di vendita di trentaquattro unità immobiliari da essa costruite e alienate a terzi nel periodo in questione rispetto al valore normale dei beni desumibile dalle quotazioni OMI; (b)si recuperavano a tassazione maggiori ricavi non dichiarati in quell’anno, quantificati in 1.581.120.43 euro.
La società impugnava il predetto avviso di accertamento impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che con sentenza n. 1891/2015 del 27 febbraio 2015 accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, accogliendo per quanto di ragione l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria, determinava in complessivi 4.900.000 euro i ricavi imponibili conseguiti dalla contribuente nell’anno 2006.
Rilevava il giudice regionale, per quanto in questa sede ancora interessa:
che la contribuente non poteva giovarsi della previsione recata dall’art. 15, comma 1, D.L. n. 41 del 1995, convertito in L. n. 85 del 1995 -secondo cui, « ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, non si procede a rettifica del corrispettivo RAGIONE_SOCIALE cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell’atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»-, trattandosi di norma non rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette;
-che, ai sensi dell’art. 85 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), i ricavi ottenuti dalle cessioni di immobili sono determinati in base ai corrispettivi realizzati, senza alcun riferimento al valore catastale dei beni;
-che l’Ufficio è legittimato a rettificare i corrispettivi dichiarati negli atti di compravendita, ove questi si discostino in maniera evidente da quelli di mercato;
che, «nel caso di specie, diverse vendite (era) no state effettuate in favore di soci, amministratori e/o coniugi o parenti di questi, giustificando la presunzione di sottofatturazione RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari cedute a tali soggetti» ;
che «tale situazione a (veva) fatto ritenere necessario l’intervento di un esperto nella materia» cui affidare l’incarico di determinare «il valore normale di mercato di ciascun immobile, indicando ciascun acquirente e i rapporti fra questi ultimi e la RAGIONE_SOCIALE» ;
-che, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE conclusioni rassegnate dal c.t.u. all’uopo nominato, i «ricavi imponibili del periodo fiscale in questione» erano determinabili in 4.900.000 euro.
Contro tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 D.L. n. 41 del 1995, convertito in L. n. 85 del 1995.
1.1 Si assume che la citata norma, sebbene specificamente riguardante l’imposta di registro, debba ritenersi applicabile anche nel settore RAGIONE_SOCIALE imposte dirette.
Da ciò discenderebbe l’impedimento alla determinazione induttiva di maggiori ricavi imponibili, nel caso in cui il prezzo di vendita dell’immobile risultante dall’atto corrisponda al suo valore catastale.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 85, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
2.1 Si sostiene che, agli effetti di tale ultima norma, non possono considerarsi «assegnati» ai soci i beni che essi abbiano acquistato a titolo oneroso, come nel caso di specie.
Viene soggiunto che alcuni trasferimenti immobiliari erano stati effettuati in favore di persone diverse dai soci, rispetto alle quali nemmeno astrattamente poteva ritenersi configurabile un’assegnazione; in ogni caso, la CTR avrebbe dovuto distinguere fra le unità immobiliari assegnate e quelle vendute, senza attribuire a tutte quante il «valore normale» previsto dall’art. 85, comma 2, TUIR.
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
3.1 Si evidenzia che dall’espletata c.t.u. era emerso che dieci RAGIONE_SOCIALE trentaquattro unità immobiliari in discorso erano state cedute a soggetti non rivestenti la qualità di soci, onde almeno per questa parte non poteva sicuramente trovare applicazione la norma di cui all’art. 85, comma 2, TUIR.
Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell ‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 147 del 2015, dell’art. 85, comma 1, TUIR e dell’art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973.
4.1 Si argomenta che, alla luce della norma interpretativa contenuta nel citato art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 147 del 2015, non
poteva ritenersi sufficiente ai fini della rettifica dei prezzi degli immobili l’accertamento della loro non corrispondenza al valore di mercato dei beni, essendo all’uopo necessari ulteriori elementi presuntivi.
Il primo motivo è infondato.
5.1 Come chiaramente si ricava dal suo piano tenore letterale, l’art. 15, comma 1, D.L. n. 41 del 1995, convertito in L. n. 85 del 1995, abrogato dall’art. 35, comma 4, D.L. n. 223 del 2005, convertito in L. 248 n. del 2005, e in vigore fino al 3 luglio 2006, è norma rilevante ai fini della determinazione della base imponibile dell’IVA da applicare alle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C.
Essa, infatti, stabilisce l’impossibilità di rettificare «ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto» il corrispettivo di una vendita immobiliare, se indicato in misura non inferiore al valore determinato dall’art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131 del 1986 (ovvero alla rendita catastale capitalizzata del bene), salvo che tale corrispettivo risulti di maggior ammontare da altro atto o documento in possesso dell’Ufficio o acquisito aliunde.
Avuto riguardo al suo limitato àmbito previsionale, la citata disposizione non può trovare applicazione nel settore RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, nel quale nulla osta all’accertamento in via induttiva di maggiori redditi originati dalla cessione di beni immobili, anche nell’ipotesi in cui il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita corrisponda al valore catastale dell’immobile ceduto.
In tale settore la norma di riferimento è costituita dall’art. 39 comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973 in tema di accertamento dei redditi d’impresa, la quale dispone che l’esistenza di attività non dichiarate può essere accertata anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti; e ciò in sèguito alla modifica apportata dall’art. 24, comma 5, L. n. 88 del
2009, che con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del prezzo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi, introdotta dall’art. 35, comma 3, D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, così ripristinando il precedente quadro normativo (cfr. Cass. n. 27496/2020, paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3).
Il secondo motivo è inammissibile.
6.1 Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo, giusta il disposto dell’ art. 366, comma 1, n. 4) del medesimo codice, non solo con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intelligibili ed esaurienti, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si pongano in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non essendo altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere il proprio còmpito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr. Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 18446/2019, Cass. n. 9128/2018, Cass. Sez. Un. n. 22086/2017).
6.2 L’onere deduttivo suaccennato non è stato assolto dalla ricorrente, la quale non ha individuato i passaggi della motivazione dell’impugnata pronuncia in cui la CTR avrebbe affermato l’applicabilità dell’art. 85, comma 2, TUIR alle cessioni immobiliari di cui si discetta
6.3 La censura non può, pertanto, trovare ingresso, non essendo stata formulata secondo i canoni dianzi precisati.
Il terzo mezzo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato come e quando il
fatto di cui lamenta l’omesso esame abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 20625/2020).
Il quarto motivo è fondato.
8.1 Come già è stato rimarcato in occasione della disamina del primo motivo, l’art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973 dispone che l’esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
8.2 Sul tema questa Corte ha avuto modo di precisare che, in sèguito all’eliminazione della presunzione legale relativa di corrispondenza del prezzo di cessione di beni immobili al valore normale degli stessi, introdotta dal D.L. 223 n. 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, l’accertamento di un maggior reddito derivante da tale cessione non può essere fondato soltanto sul riscontrato scostamento fra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita e il valore normale del bene quale risultante dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. n. 8379/2023, Cass. n. 11476/2022, Cass. n. 6128/2021, Cass. n. 17558/2021, Cass. n. 14867/2020).
8.3 Nel caso di specie i suenunciati princìpi di diritto non sono stati correttamente applicati dalla Commissione regionale.
Il giudice di secondo grado ha incentrato il proprio percorso argomentativo sul rilievo che «la casistica in esame esula dall’applicazione del regime del ‘prezzo/valore’, essendo quest’ultimo applicabile… esclusivamente ai contratti a titolo oneroso, mentre, nel caso di specie, diverse vendite sono state effettuate in favore di soci, amministratori e/o coniugi o parenti di questi, giustificando la presunzione di sottofatturazione RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari cedute a tali soggetti» .
8.4 Ora, va sùbito notato che l’operata distinzione fra «contratti a
titolo oneroso» , rispetto ai quali troverebbe applicazione il «regime del ‘prezzo/valore’» , e «vendite effettuate in favore di soci, amministratori e/o coniugi o parenti di questi» , invece esulanti da tale regime, appare assai poco perspicua, posto che la compravendita rientra senza dubbio fra i contratti a titolo oneroso.
8.5 Fermo quanto precede, ammesso pure che il rapporto esistente fra la società venditrice e il singolo socio o amministratore acquirente potesse giustificare una presunzione semplice di «sottofatturazione» , utilizzabile ex art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973 ai fini dell’accertamento induttivo di attività non dichiarate, la Commissione regionale avrebbe comunque dovuto motivare circa la gravità e precisione di questo solo elemento presuntivo, da essa peraltro valorizzato anche in riferimento ad atti di vendita concernenti persone estranee alla società (coniugi o parenti di soci o amministratori).
Se, infatti, è vero che gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente plurimi, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un unico elemento, purchè grave e preciso, è nondimeno vero che la valutazione della rilevanza di tale elemento si sottrae al sindacato di legittimità soltanto se adeguatamente motivata (Cass. n. 19898/2016, Cass. n. 25217/2018, Cass. n. 43/2019, Cass. n. 3290/2019, Cass. n. 7587/2020, Cass. n. 17596/2021).
8.6 Il cennato obbligo motivazionale non è stato, però, adempiuto dal collegio d’appello, il quale, muovendo dall’assunto che «la presunzione di sottofatturazione RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari cedute» dalla RAGIONE_SOCIALE «in favore di soci, amministratori e/o coniugi o parenti di questi» avesse «fatto ritenere necessario l’intervento di un esperto nella materia» , si è limitato a recepire in sentenza le conclusioni rassegnate dal c.t.u. da esso incaricato di determinare «il valore normale di mercato di ciascun immobile» , senza nulla argomentare in ordine alla consistenza della presunzione posta a
base del ragionamento decisorio.
8.7 Sussiste, pertanto, la denunciata falsa applicazione della norma in commento.
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, i primi tre motivi di ricorso sono infondati o inammissibili, mentre il quarto risulta fondato.
9.1 Va conseguentemente disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
9.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a mente dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i primi tre; cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione