Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35396 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35396 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12730 -20 15 R.G. proposto da:
NOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9674/17/2014 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 07/11/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto: Tributi – presunzione cessione carburanti – prova contraria – d.P.R. n. 441 del 1997 – applicabilità – limiti
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP emesso nei confronti di NOME COGNOME, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di carburanti e lubrificanti, per l’anno d’imposta 2008 sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. della G.d.f., la CTR della Campania accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE sostenendo che la presunzione relativa di cessione o di acquisto prevista dall’art. 4, comma 2, del d.P.R. 441 del 1997 poteva essere superata «non con qualunque mezzo di prova, ma solamente con le prove tassativamente indicate dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1 e 2» nella specie non fornite dalla parte contribuente.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, cui l’ intimata replica con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo; la «inconferente ed omessa motivazione della sentenza, nullità della stessa e del procedimento ex art. 360 nn. 5, 3 e 4 c.p.c.; nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 39 del DPR 600/73; 54 del DPR 633/72; 36 del D.Lgs 546/92; 112-115-116 e 132 del c.p.c.; 2697, 2729 del c.c.; 1, 2 e 4 del DPR 441/1997 e 111 della Costituzione».
Con riferimento alla dedotta violazione di legge, si sostiene che aveva errato la CTR nel ritenere applicabile al caso di specie la presunzione di cessione di cui al d.P.R. n. 441 del 1997 non rinvenendosi nel p.v.c. della G.d.F. « alcun riferimento o richiamo alla presunzione di cessione di cui al più volte citato DPR 441/97, né risultano ‘raffronti’ tra le scritture di magazzino e la consistenza delle rimanenze » avendo l’Ufficio accertato un maggior reddito
d’impresa ed una maggiore IRAP sulla base di: a) differenza di calo di 109 litri di benzina e di 831 litri di gasolio agricolo (pag. 11 del PVC); b) cessione di 873 litri di benzina agricola rilevata da schede extracontabili; d) cessioni in evasione d’imposta di 25.345 litri di gasolio agricolo risultanti dalle schede intestate a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (pag. 8 del PVC); e) cessione in evasione d’imposta di 5.500 litri di gasolio commerciale risultante dalla scheda intestata a COGNOME NOME (pag. 8 del PVC); nonché una maggiore IVA e maggiori accise risultante dall’omessa fatturazione di cessioni di carburante e dall’emissione di fatture relative ad operazioni fittizie intercorse con le aziende cessionarie COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Pertanto, la presunzione di cessione di cui al citato d.P.R. poteva applicarsi, con qualche forzatura interpretativa, alle differenze di calo accertate dalla G.d.F. con riferimento ai 109 litri di benzina e agli 831 litri di gasolio, ma non agli altri rilievi derivanti da presunte vendite in nero risultanti da schede extracontabili e da fatture considerate ideologicamente false.
La censura in esame è fondata e va accolta.
Questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui «In tema di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, il rilievo di ammanchi di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie esclude l’applicabilità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 441 del 1997, in materia di presunzioni legali di cessione e di acquisto di beni, la quale presuppone che gli ammanchi siano riscontrati a seguito di un inventario fisico dei beni o di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria; nondimeno la rettifica delle dichiarazioni fiscali può avvenire anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., in quanto queste possono essere desunte anche da documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinvenuta dai
verificatori ovvero spontaneamente esibita in sede di verifica (nella specie, costituita da prospetti inventariali volontariamente redatti dalla contribuente)» (Cass. n. 18211 del 2021; in termini già Cass. n. 12245 del 2018).
Ne discende che nel caso in cui gli ammanchi di beni non siano stati riscontrati né a seguito di un inventario fisico degli stessi, né di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria, si è fuori dall’ambito applicativo della disciplina dettata dal citato d.P.R.
Ed è ciò che accade, nel caso di specie, con riferimento ai rilievi operati sulla base di presunte vendite in nero risultanti da schede extracontabili e sulle fatture emesse con riferimento ad operazioni commerciali ritenute fittizie, ma non per i c.d. cali, naturali e tecnici, per i quali, invece, si applica la disciplina di cui al d.P.R. n. 441 del 1997 (al riguardo, cfr. Cass. n. 22102 del 2021, secondo cui «In tema di presunzione di cessione e acquisto ex art. 1, d.P.R. n. 441 del 1997, nella procedura di riscontro delle giacenze previste per distributori di carburante a fronte di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali, in attesa della modifica della contabilità a peso da convertire in contabilità a volume 15° C, per i distributori di carburante e i depositi commerciali di gasolio, il calcolo delle deficienze ammissibili va effettuato ai sensi dell’art. 50, comma 2, T.U.A., sicché laddove la contabilità sia tenuta a peso, anche il calo va riferito a tale parametro»).
In relazione agli altri rilievi sopra indicati, diversi da quelli effettuati sulla base del c.d. calo, operano le norme generali in tema di accertamento delle imposte (in specie, dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972), le quali consentono la rettifica delle dichiarazioni anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., spettando poi al contribuente l’onere di fornire
adeguata prova contraria fondata su elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l’accertamento tributario si fonda (cfr., ex multis, Cass. n. 26036 del 2015; in materia di contabilità in nero, Cass. n. 27622 del 2018 e Cass. n. 14150 del 2016; in materia di operazioni inesistenti, Cass. n. 28628 del 2021, Cass. n. 15369 del 2020).
In conclusione, la sentenza impugnata, che ha applicato la disciplina dettata dal d.P.R. n. 441 del 1997 a fattispecie non regolate da detta disposizione, è incorsa in evidente errore di diritto.
All’accoglimento del motivo di ricorso nei termini di cui si è detto, consegue l’assorbimento delle altre censure pure formulate dal ricorrente, in specie quella relativa all’omesso esame delle prove documentali fornite nei gradi di merito al fine di provare l’infondatezza della pretesa erariale.
La sentenza d’appello va, pertanto, cassata con rinvio al giudice di merito territorialmente competente anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023