Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 713 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 713 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
Oggetto:
Tributi – Avviso di
accertamento – Questioni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25535/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso Donato Piccininni, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Molise n. 183/01/16, depositata l’11 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 183/01/16 RAGIONE_SOCIALE’11/04/2016 la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR), respingeva l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) e l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 247/01/10 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Campobasso (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR e per quanto ancora interessa in questa sede, l’avviso di accertamento era stato emesso, tra l’altro, per: i) maggiori ricavi in ragione RAGIONE_SOCIALEa esistenza di note di credito facenti riferimento a beni dei quali LMT non aveva comprovato l’utilizzazione; ii) il mancato versamento RAGIONE_SOCIALE‘IVA su operazioni erroneamente considerate esenti;
1.2. La CTR motivava il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio evidenziando che: a) in mancanza di differenze inventariali riscontrate dai verificatori, la presunzione di cessione di cui all’art. 44 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 non operava, con conseguente impossibilità di invertire l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova; b) quanto alla fattura emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a titolo di restituzione RAGIONE_SOCIALE spese di manutenzione straordinaria sostenute per conto RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE, affittante l’azienda alla società contribuente, si trattava di prestazione senza corrispettivo alcuno e, quindi, fuori dal campo IVA.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
LMT resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR correttamente applicato la presunzione di cessione, né valutato le risultanze probatorie introdotte in giudizio, addossando all’Ufficio un onere probatorio sullo stesso non gravante.
1.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
1.2. AE sostiene la corretta applicazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, RAGIONE_SOCIALEa presunzione (relativa) di cessione di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997, facendo rilevare che i beni di cui alle note di credito rinvenute non sono stati rinvenuti e che, in ogni caso, la società contribuente non ha fornito alcuna prova RAGIONE_SOCIALEa loro utilizzazione nel processo produttivo.
1.3. In realtà, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, « ai fini RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_SOCIALEa presunzione legale (relativa) di cessione, occorre che la differenza quantitativa, in negativo, tra beni esistenti nei luoghi sopra indicati e quelli acquistati, importati o prodotti, risulti o a seguito RAGIONE_SOCIALEa verifica fisica dei beni giacenti, oppure dal confronto – “differenza inventariale” – tra la consistenza RAGIONE_SOCIALE rimanenze registrate e le risultanze RAGIONE_SOCIALE scritture ausiliarie di magazzino di cui all’art. 14, primo comma, lett. d), del DPR n. 600 del 1973, o di altra documentazione obbligatoria ». Con la conseguenza che nel caso in cui « gli ammanchi di beni non siano stati riscontrati né a seguito di un inventario fisico degli stessi, né di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria, si è fuori dall’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal DPR n. 441 del 1997 » (così Cass. n. 18211 del 24/06/2021, in motivazione; si
vedano, altresì, Cass. n. 31273 del 04/12/2018; Cass. n. 12245 del 18/05/2018).
1.4. Nel caso di specie, pertanto, la CTR ha correttamente evidenziato che -non essendo stato effettuato alcun riscontro fisico o documentale con riferimento alle giacenze di magazzino -non può dirsi operante la menzionata presunzione.
1.5. Peraltro, ciò non significa che la rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali non possa avvenire anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., in quanto queste possono essere desunte anche dalla documentazione contabile rinvenuta dai verificatori ovvero spontaneamente esibita in sede di verifica (cfr. Cass. n. 18211 del 2018, cit. ).
1.6. La CTR, dunque, indipendentemente dalla operatività RAGIONE_SOCIALEa presunzione di cessione di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997, ha errato nel non verificare se l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ Ufficio sia legittimamente fondato su altre presunzioni (quali, ad es., quelle ricavabili dalle menzionate note di credito e dalle dichiarazioni del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE), idonee a supportare, comunque, la ripresa e comportanti l’onere RAGIONE_SOCIALEa societ à contribuente di fornire la prova contraria.
1.7. Spetterà, dunque, al giudice del rinvio effettuare l’accertamento di cui la sentenza impugnata non si è fatta carico.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘IVA al rimborso per spese di straordinaria manutenzione eseguite da RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’azienda affittata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovendosi la società contribuente considerarsi mandatario senza rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. In buona sostanza e secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE si è contrattualmente obbligata con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha affittato alla stessa l’azienda ad effettuare opere di manutenzione straordinaria salvo rimborso. La società contribuente, pertanto, effettuando le opere previste dall’accordo inter partes , ha assunto la veste di mandatario senza rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Da tale qualifica consegue che l’operazione intervenuta tra il mandatario e il terzo che ha eseguito materialmente i lavori costituisce una prestazione di servizi imponibile e che, correlativamente, è imponibile anche la prestazione di rimborso resa dal mandante al mandatario (cfr. Cass. n. 30360 del 23/11/2018; Cass. n. 20591 del 29/09/2020).
2.4. Ha, quindi, errato la CTR nel considerare il rimborso reso dal mandante al mandatario non imponibile IVA.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2022.